giovedì 13 febbraio 2014

Difetto di prova? Preclusa liquidazione equitativa

Cass. Civ. sent. n. 4033 del 19.2.2013

Con la sentenza che si annota la S.C., ribadendo un orientamento giurisprudenziale pressoché pacifico, ha enucleato il seguente principio di diritto “Non è possibile liquidare il risarcimento del danno futuro senza la prova, o, comunque, allegazione, di elementi specifici dai quali dedurre la sussistenza del danno. Soltanto una volta che tale allegazione sia stata fornita, la liquidazione del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, come danno patrimoniale permanente e futuro, può avvenire con criteri equitativi”.

L’approccio nomofilattico è fedele al dato testuale dell’art. 1226 c.c. che attribuisce al giudice il potere di determinare, anche d’ufficio, la valutazione equitativa del danno solo laddove la prova del suo preciso ammontare divenga una probatio diabolica posto che, indefettibilmente, all’onerato compete pur sempre un onere assertivo circa la sussistenza del danno ed un correlativo onere probatorio.

L’attribuzione del prefato potere officioso in capo al giudice va collocato nella cerchia delle eccezioni in un contesto processuale sorretto dal principio dispositivo con riguardo sia al diritto oggetto di contesa che alla prova.

Il sistema processual-civilistico impone all’onerato l’allegazione del fatto che ha generato il danno specificamente indicato ed il raccoglimento della prova che può essere conseguita anche per effetto di presunzioni semplici o quale corollario di un comportamento processuale di non specifica contestazione del contraddittore(cfr. art. 115 1° comma c.p.c.).

Proprio con riferimento al danno patrimoniale futuro si è reiteratamente affermato in giurisprudenza che il medesimo va valutato su base prognostica avvalendosi anche di presunzioni semplici. Una volta accertata(mediante una ctu medico-legale) una riduzione della capacità di lavoro specifica di significativa portata è possibile presumere che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura.

Il potere riconosciuto al giudice di effettiva determinazione del danno è un potere discrezionale che non deve sfociare in delibazione arbitraria. Su tali basi, il giudicante è tenuto ad indicare nella parte motiva della decisione le ragioni del processo logico in base al quale detto potere è stato esercitato.


Nicola Peverelli (da diritto.it del 12.2.2014)