lunedì 17 febbraio 2014

Cassa e regolamento attuativo nuova legge professionale

Il 31 gennaio 2014 il Comitato dei Delegati della Cassa Forense ha approvato il regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della nuova Legge Professionale Forense (n. 247/2012), ai sensi del quale: “L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo”.
In attuazione di tali previsioni, il regolamento stabilisce, in particolare, la facoltà, per i precettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori a 10.300,00 €, oggi obbligati all’iscrizione alla Cassa, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell’art. 7, comma 2, del regolamento in esame (circa 700 € annui). Ciò per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa. Per l’effetto, il professionista si vedrà riconosciuto un periodo di contribuzione di 6 mesi in luogo dell’intera annualità, sia ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, sia ai fini del calcolo della stessa. Mentre la copertura assistenziale resta comunque garantita per l’intero anno solare. La norma non prevede limiti di età.

Il regolamento in esame, che deve ancora ricevere l’approvazione ministeriale, elimina due cardini fondamentali del vecchio sistema previdenziale forense:

    l’iscrizione a domanda;

    l’infrazionabilità dell’anno.

L’obbiettivo (apprezzabile) della norma è regolarizzare la posizione dei circa 50mila avvocati che ancora non sono iscritti alla previdenza di categoria e di 37mila che, pur iscritti, non raggiungono il reddito minimo.

Tuttavia, non mancano le polemiche circa la compatibilità del regolamento (e, della legge professionale) con le norme costituzionali e comunitarie, in particolare con l'art. 33, comma 5 della Costituzione, che subordina l'esercizio della professione, anche forense, al solo superamento di un esame di Stato, senza alcun altro vincolo o requisito.

Si ritiene, in particolare, che il regolamento non tenga adeguatamente conto della capacità contributiva dei singoli, obbligandoli al versamento di contributi (c.d. minimi) fissi ed indipendenti da situazioni reddituali (dovuti anche in caso di reddito zero).

Attendiamo, dunque, il vaglio ministeriale.


(Da Altalex del 13.2.2014. Nota di Giuseppina Mattiello)