domenica 19 febbraio 2012

Pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati personali

Cass. civ., Sez. I, 13.2.2012, n. 2034

In ordine al principio di cui all'art. 11 del Codice della privacy e, dunque, ai principi di pertinenza e di non eccedenza del trattamento dei dati personali e, a maggior ragione, di quelli cd. sensibili, si rileva come la P.A. commette illecito allorché effettui il trattamento di un dato che risulti eccedente le finalità pubbliche da soddisfare.
In ordine al trattamento dei dati personali ed, in particolar modo, di quelli sensibili, si osserva come non sempre occorra riportare i suddetti dati nelle valutazioni, negli atti amministrativi, o comunque in determinazioni del datore di lavoro da rendere pubbliche e da diffondere tra più soggetti, qualora la loro menzione specifica non sia necessaria per il fine dell'atto posto in essere. 
Di talché, è ravvisabile un trattamento dei citati dati eccedente la funzione pubblica (nel caso concreto consistente nella pubblicazione, ovvero nella notificazione dell'atto) allorché la stessa si sarebbe potuta comunque ottenere con l'adozione di precauzioni, quali l'uso di omissis, onde non pregiudicare la riservatezza altrui.

(Da telediritto.it del 17.2.2012)

In gita il professore rischia... prima

Cassazione: spetta ai docenti che accompagnano gli studenti
verificare condizioni di sicurezza di mezzi e alberghi
 
Gita scolastica: i ragazzi non vedono l'ora, i professori si prendono una bella resposanbilità e i genitori rimangono in pensiero. A preoccupare non sono solo le bravate, che i figli potrebbero compiere presi dall'atmosfera di esaltazione che qualche giorno lontano da casa può provocare, ma anche le condizioni di sicurezza degli alberghi che li ospiteranno. La Corte di Cassazione con sentenza n. 1769/2012 obbliga i docenti ad assicurarsi preventivamente sull'idoneità delle strutture ricettive nelle quali saranno ospiti. Sempre secondo i giudici, gli insegnanti, una volta giunti a destinazione, devono procedere con un sopralluogo nelle singole stanze, così da verificare e segnalare eventuali malfuzionamenti o pericoli. Il rischio in cui corrono, in caso di incidente, è addittura di condanna per risarcimento del danno. Nel caso in esame, una studentessa era rimasta lesa gravemente per essere scivolata da una terrazza dell'albergo dove alloggiava insieme con i suoi compagni di classe. Nella denuncia i genitori della ragazza facevano riferimento alla "mancanza di controllo e di sorveglianza degli alunni da parte del professore in gita con la classe e mancanza di sicurezza dell'albergo". Respinta nei primi due gradi del giudizio, con la giustificazione che i ragazzi, vicini alla maggiore età, sarebbero stati in grado di valutare con consapevolezza un possibile rischio di caduta, la domanda risarcitoria dei genitori è stata invece accolta dalla Suprema corte. Secondo i giudici: "Proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all'istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, né al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni". E ancora: "Incombe all'istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza". La facilità di accesso dalle camere alla terrazza non a norma sarebbero dunque responsabilità preventiva del professore.

Alberta Perolo (da famigliacristiana.it del 15.2.2012)

sabato 18 febbraio 2012

Infiltrazioni, costruttore paga anche danno non patrimoniale

Il costruttore-venditore paga anche il danno non patrimoniale per le infiltrazioni d'acqua nella casa nuova. Il risarcimento all'acquirente "copre" la lesione del diritto costituzionale a vivere in un ambiente salubre

C'è anche la voce del danno non patrimoniale nel risarcimento liquidato all'acquirente dell'immobile che appena entrato nella casa comprata direttamente dal costruttore si ritrova già assediato da infiltrazioni d'acqua e macchie d'umido sul soffitto, compreso quello della camera da letto dei figli.     
Accanto al pregiudizio di natura pecuniaria, deve infatti essere ristorata anche la lesione del diritto a vivere in un ambiente salubre. Ê quanto emerge da una sentenza pubblicata dal tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostini (giudice Antonio Ivan Natali).
Lex aquilia
Non c'è dubbio che in caso di gravi difetti dell'opera il costruttore venditore risponda a titolo extracontrattuale:
la responsabilità non è infatti correlata al contratto di compravendita ma ha natura aquiliana perché riguarda la sicurezza e l'incolumità di chi abita l'immobile; la norma di cui all'articolo 1669 Cc è sì collocata nell'ambito del contratto di appalto, ma configura un'ipotesi extracontrattuale dal momento che la responsabilità supera i confini del negozio in cui pure in qualche modo trova origine risultando tuttavia riconducibile a una violazione di regole primarie attinenti l'ordine pubblico. Evidente è la necessità di rifondere il danno patrimoniale all'acquirente che ha appena finito di pagare i lavori nella casa nuova e già si ritrova la muffa alle pareti. Meno scontata è la condanna al risarcimento del danno patrimoniale: il diritto costituzionale a vivere in un ambiente sano, spiega il giudice, deve ritenersi esteso al focolare domestico. Ê vero: nel caso delle infiltrazioni d'acqua non si può parlare di danno biologico, nella comune accezione di lesione della integrità psicofisica della persona. I residenti nell'immobile umido, tuttavia, hanno diritto al riconoscimento della rifusione di un'altra voce che rientra nel pregiudizio di natura non patrimoniale, vale a dire il danno da mancato e pieno godimento dell'abitazione: è innegabile che le infiltrazioni sulle pareti e sul soffitto incidono negativamente sulle condizioni di abitazione e dunque di esistenza degli attori e quindi su valori costituzionalmente tutelati. Il relativo ristoro è liquidato in via equitativa in 3 mila euro, che si aggiungono ai 5.300 euro riconosciuti a titolo di danno patrimoniale, più le spese di giudizio. 


Dario Ferrara (da cassazione.net)

La triste sorte delle professioni intellettuali

Vorrei provare a spendere alcuni argomenti razionali, scevri da accenti polemici, e, soprattutto, da pregiudizi di parte, per richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla triste situazione in cui oggi versano  le professioni intellettuali. Parlo delle professioni “regolamentate”, libere, aventi ad oggetto prestazioni intellettuali,  a cui si accede mediante esame di Stato o mediante concorso.
Le professioni che tutelano diritti fondamentali (come l’avvocatura e la medicina) e comunque interessi vitali per tutti i cittadini. Non a caso esse figurano sia nella Costituzione italiana sia nella Carta dei diritti fondamentali dell’ Unione europea. Essendo vitali per la società - lo rilevava proprio alcuni mesi fa Francesco Galgano in un suo bel saggio pubblicato in Contratto e impresa (2011, p. 287 ss.) - esse dovrebbero ricevere una qualche attenzione da parte dei Parlamenti e dei Governi.
Le valutazioni politiche, economiche e giuridiche  sul trattamento da riservare alle professioni sono valutate in un contesto più ampio di quanto non accedesse per il passato: passano (oltre che al Ministero della Giustizia)   attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia, il Ministero dello Sviluppo economico,  e perfino l’ Autorità Antitrust. Nessuna di queste ultime istituzioni ha preso contatto con i rappresentanti delle professioni.
Le regole che oggi si discutono sulle manovre economiche, che coinvolgono anche le professioni,  sono condizionate da una logica  imprenditoriale e industriale. E’ evidente che la dimensione economica – oggi favorita dalla grande crisi – assume un ruolo centrale in ogni decisione, anziché essere uno dei criteri di valutazione da esaminare insieme ad altri, non meno rilevanti, come il parametro politico e il parametro giuridico. Cominciamo dunque dall’economia.
L’argomento che si sente spendere più frequentemente muove da un dato che si assume come incontestabile, cioè che la disciplina delle professioni deve essere “liberalizzata” perché l’attuale sistema abbasserebbe  il PIL di un punto o di un punto e mezzo . Questo assunto, estrapolato da una Relazione dell’ allora Governatore della Banca d’Italia, risale al 2008. Non si è mai saputo con quali calcoli fosse stato determinato né in base a quali criteri venisse fuori questa cifra.
Se per avventura essa dovesse dipendere dai costi delle spese legali delle imprese (e cioè fosse tratta dalle statistiche del CEPEJ)  risalirebbe al 2006, quindi ad una data anteriore al decreto che ha abolito l’ obbligatorietà delle tariffe minime. Se fosse vero che dalla soppressione della obbligatorietà  sono conseguiti  enormi benefici economici per le imprese, quel dato sarebbe del tutto inattendibile, perché temporalmente superato e  tecnicamente incompleto. Se al contrario si trattasse di un dato recente, completo e attendibile,  esso dimostrerebbe che la soppressione delle tariffe minime non ha prodotto - in sei anni - alcun risultato utile.
Per parte loro, le professioni producevano undici punti di PIL: non è dato sapere – in quanto i dati economici disponibili non ne trattano  -  se questo effetto positivo per l’economia italiana sia confermato, oppure  se la crisi (come si potrebbe sospettare) abbia prodotto contrazioni nei benefici che le professioni apportano all’economia. Parlo di benefici, perché in questa demonizzazione delle professioni che è riflessa coralmente dai media, si tende a parlare solo di costi, di caste, di privilegi, di incrostazioni, come se le professioni fossero utili solo a se stesse e fossero un inutile fardello, una pesante catena di cui ci si deve liberare in ogni modo.
Se si guarda ai benefici assicurati dalle manovre introdotte a cominciare  dall’ agosto scorso i, nel campo delle professioni non si è registrato  alcun miglioramento. Tutte le agevolazioni e i sostegni si sono concentrati sulle imprese. Come interpretare questo indirizzo economico?  è un invito ad abbandonare la distinzione dei due settori? è il segno della trasformazione strisciante che passa attraverso il mercato dei servizi professionali per arrivare al mercato tout court? Se fosse così avrebbero ragione coloro che mettono in guardia istituzioni e cittadini dalla inaugurazione di una nuova “costituzione materiale” realizzata mediante le tecniche della decretazione d’urgenza.
Lo spazio è tiranno, non si può insistere su questo argomento più di tanto. Passiamo all’argomento politico. Non alludo alle prossime elezioni amministrative, né alle alleanze partitiche in corso, né alla riforma elettorale, ma alle concezioni politiche in campo. Se “liberalizzare” significa rispettare le autonomie, non si comprende perché le manovre, a cominciare da quella di agosto, abbiano infierito sulle professioni con la  imposizione di limiti di ogni tipo , inaugurando una stagione dirigistica che sembra esprimere una linea del tutto opposta a quella pubblicizzata. Anziché occuparsi del mercato finanziario, le cui lacune normative non hanno fatto da scudo alla crisi che proveniva dagli Stati Uniti, ci si è occupati di tariffe, anche quando esse tenevano conto  delle esigenze sociali, di tirocinio professionale, addirittura di procedimenti disciplinari (!).
Se i valori hanno un peso nella configurazione dei programmi di governo, come si sono distribuiti i pesi e come si sono contemperati gli interessi? E’ difficile rispondere a questa domanda, perché gli interventi si sono succeduti a raffica, senza un programma coerente, sistematico, senza obiettivi mirati e calibrati.
Ecco, questo è l’ultimo argomento che vorrei spendere. Ragionevolezza e proporzionalità . Sono  principi cardine del diritto comunitario: proprio quel diritto comunitario che invece viene utilizzato, in malam partem, per giustificare gli interventi restrittivi sulle professioni. Il quadro giuridico che si sta delineando nel nostro Paese in materia i professioni è singolare, perché unico in Europa, in contrasto con le direttive e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione  europea. Lo ha rilevato il CCBE, la rappresentanza europea degli avvocati, che esprime la voce di tutti i Paesi, compresi quelli di common law e quelli dell’Europa settentrionale, in una lettera inviata alle istituzioni qualche giorno fa, e passata sotto silenzio dai media.
Deprimere le professioni, con regole che unificano , anziché distinguere,  le singole specificità grazie alle ripartizioni del sapere e della esperienza pratica, relegarle ad oggetto di semplificazione normativa da realizzare mediante un regolamento amministrativo, piegarle all’uso di tipologie societarie proprie dell’attività d’impresa, delegittimare gli organi rappresentativi che assicurano l’osservanza delle regole deontologiche e quindi sono un presidio per la tutela dei diritti e degli interessi fondamentali dei cittadini, significa mettere in atto un sistema di regole che non solo non è “richiesto dall’ Europa”, ma addirittura è in contrasto con i principi del diritto comunitario. Lo ha spiegato con ricchezza di argomenti , in uno scritto pubblicato sul sito del Consiglio nazionale forense, un valente studioso della materia, Roberto Mastroianni, docente dell’ Università di Napoli Federico II. Già, Federico II, il grande e colto imperatore, che aveva promosso e non certo  depresso le professioni intellettuali. E dire che stiamo parlando  nel tanto deprecato Medioevo, un’epoca che oggi ci sembra tanto lontana quanto luminosa.

Guido Alpa (da Altalex del 14.2.2012)

venerdì 17 febbraio 2012

Altri quattro giorni di sciopero dal 21 al 24 Marzo

Si è tenuta oggi, a Roma, presso la Cassa Forense, l’assemblea nazionale dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura. Presenti rappresentanze dei Consigli degli Ordini, della Cassa e delle Associazioni Forensi, si è approvato all’unanimità, un forte ordine del giorno contro le liberalizzazioni selvagge e la rottamazione della giustizia. 
Maurizio de Tilla, presidente dell’Oua, la rappresentanza politica dell’avvocatura, è netto: «La protesta si radicalizza: altre quattro giornate di astensione dalle udienze, in contemporanea con il Congresso Straordinario forense di Milano, dal 21 al 24 marzo, che rafforzano le altre due giornate di sciopero del 23 e 24 febbraio, la manifestazione nazionale al cinema Adriano a Roma (il 23) e le altre cento iniziative lungo tutta la penisola. Chi crede di poter barattare i diritti dei cittadini con qualche piccolo inciucio al ribasso, si sbaglia di grosso. Da mesi le nostre richieste sono chiare, con questo Governo così come con il precedente Esecutivo: chiediamo l’abrogazione dell’articolo 9 del decreto Cresci Italia che cancella le tariffe e l’eliminazione della norma della manovra economica Bis che consente la presenza di soci di capitale negli studi professionali. Tra le altre richieste: il superamento dell’inutile e dannosa recente legge sul processo civile, lo slittamento dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà della media conciliazione per gli incidenti stradali ed il condominio, anche considerando l'attesa per la prossima sentenza della Corte Costituzionale. Rimane, inoltre, la proposta di istituire urgentemente un tavolo per ridiscutere tanto la revisione della geografia giudiziaria, così come l'accorpamento degli uffici dei giudici di pace». 
Dissenso dell’OUA all’istituzione del Tribunale delle imprese con competenze territoriali restrittive e materie troppo estese ed arbitrarie. Il presidente dell’Oua, quindi, non manca di contestare le ragioni di fondo delle politiche di questi ultimi anni relative al mondo delle libere professioni e le implicazioni sul sistema-giustizia: «Le professioni – spiega - non possono essere assimilate alle imprese, né sono assoggettate alle garanzie della concorrenza. È forte il contrasto genetico e strutturale tra le regole delle professioni e le regole dell’impresa. Segnatamente, l’avvocatura deve considerarsi estranea a qualsiasi iniziativa di liberalizzazione selvaggia, perché è un soggetto di rilevanza costituzionale, essenziale nella giurisdizione in quanto titolare della funzione di tutela dei diritti individuali dei cittadini. La stessa Corte Europea di giustizia ha più volte riconosciuto l’indipendenza, l’assenza di conflitti, il segreto professionale e la confidenzialità quali valori fondamentali delle professioni legali. L’importanza di una condotta etica, del mantenimento della confidenzialità con i clienti e di un alto livello di conoscenza e di formazione, impone sistemi di autoregolamentazione identitaria e tradizionale quali quelli oggi osservati e applicati dagli Ordini professionali e sanciti dagli ordinamenti che non possono ispirarsi alle attività economiche e, di conseguenza, all’articolo 41 della Costituzione. Per tutte queste ragioni – conclude de Tilla – crediamo che sia inaccettabile che si continui con interventi legislativi che di fatto smantellano le stesse fondamenta del sistema professionale, abolendo totalmente il sistema tariffario, garanzia di qualità della prestazione, così come che si permetta che i soci di capitale possano entrare nell’assetto azionario degli studi professionali, con il rischio di ingerenza delle organizzazioni criminali e che si metta in discussione l’autonomia del legale, creando palesi conflitti di interessi (inaccettabili le partecipazioni di maggioranza, ma rifiutiamo anche quelle di minoranza)».

(Da Mondoprofessionisti del 17.2.2012)

Canone tv sul pc in studio?

Canone Rai anche per i pc. Non si sa se il canone Rai vada versato anche per i pc. Ma dalla Rai, intanto, sollecitano a pagarlo.
L’Aduc, Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, ha rivolto ripetuti interpelli alla Rai senza mai ottenere risposta. Anzi, la Rai ha risposto di non sapere se il personal computer sia soggetto al canone e ha suggerito di rivolgere il quesito all’Agenzia delle entrate, deputata alla riscossione della tassa.
Ma anche dalle Entrate hanno dichiarato di non saper rispondere e di aver girato il quesito al ministero delle Comunicazioni, ora Sviluppo economico. Ad oggi non risulta che il Ministero abbia preso decisioni in merito.
Nonostante ciò, in questi giorni la Rai sta comunque sollecitando le aziende e i professionisti a pagare il canone anche per i «computer collegati in rete (digital signage e similari)».
Anche se discriminare tra computer collegati e non collegati in rete non ha alcun fondamento nella legge. «Obbligare un’azienda a pagare un abbonamento tv per il solo fatto di avere dei pc è paradossale», ha commentato l’Aduc, «perché quei pc sono spesso meri strumenti di lavoro ormai indispensabili a qualunque attività lavorativa».

(Da italiaoggi.it del 16.2.2012)

Condominio, con maggioranza via antenna centralizzata

L’antenna centralizzata è oggetto di proprietà comune che però non costituisce ex se un bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale. Con la sua delibera volta al non ripristino, l’assemblea condominiale stabilisce di non dar luogo ad un servizio, la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne costituiscono l’impianto materiale. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 144/2012.
Il caso. In un condominio viene tolta l’antenna centralizzata. Una condomina non è d’accordo e agisce in giudizio al fine di ottenerne il ripristino. Prima il giudice di pace poi il tribunale rigettano la domanda. Ma la donna non ci sta e ricorre e per cassazione. Anche questa volta senza successo.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte considera infondato il ricorso, basato sul convincimento che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere nulla la delibera condominiale. In particolare, i giudici di legittimità osservano: «in un condominio sono comuni tutte quelle opere, installazioni e manufatti che servono all’uso e al godimento comune. Certamente l’antenna centralizzata appartiene a questa categoria. Del resto si tratta di un bene non fruibile in maniera personale e diretta da ciascun condomino, ma di un bene che, per il suo utilizzo, richiede un’attività di impianto e gestione la cui istituzione compete all’assemblea. Quest’ultima ha tra le sue attribuzioni l’amministrazione delle cose comuni e tra i suoi poteri quello di disciplinare beni e servizi comuni al fine della migliore e più razionale utilizzazione». Ricorda la Corte come «l’assemblea con delibera a maggioranza ha quindi il potere di modificare sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalità di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini». Nel caso in esame, la contesa ha ad oggetto una cosa di proprietà comune, che però non costituisce ex se un bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale. Quindi, con la sua delibera volta al non ripristino, l’assemblea condominiale non impedisce il godimento individuale di un bene comune, ma stabilisce di non dar luogo ad un servizio la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne costituiscono l’impianto materiale. Questo però rientra nei poteri dell’assemblea, la cui delibera è dunque legittima.

(Da avvocati.it del 16.2.2012)