martedì 26 maggio 2015

Il cliente può “appropriarsi” delle spese legali!

Anche dopo la riforma forense
non commette appropriazione indebita
il cliente, vincitore della causa, che nega al legale
la somma liquidata per le spese legali

Non commette nessun reato il cliente che ha vinto la causa e si rifiuta di dare al proprio legale l’importo liquidato dal giudice a titolo di spese legali. Anche a seguito della riforma della legge professionale, infatti, il legale vanta solo un credito nei confronti del cliente ma il denaro spetta allo stesso quale vincitore della causa.

Lo ha sancito la seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 20606/2015 depositata poche ore fa (e qui sotto allegata), escludendo la condanna di un uomo imputato per il reato di cui all’art. 646 c.p. nei confronti del proprio difensore, per aver indebitamente trattenuto la somma allo stesso spettante a titolo di onorari per l’attività prestata in una transazione.

Disattendendo le conclusioni del procuratore della repubblica del tribunale di Siena, la S.C. ha dato ragione all’imputato il quale adduceva l’assenza degli elementi necessari per integrare il reato di appropriazione indebita nel caso in cui la parte vincitrice della causa civile a cui favore il giudice ha liquidato una somma a titolo di spese legali si rifiuti di consegnarla al proprio avvocato, nonché del difetto dell’”altruità” della cosa visto che, nel caso di specie, l’assegno era stato inviato dalla società soccombente direttamente all’indagato.

Per piazza Cavour il motivo è fondato.

Anche se la riforma forense (art. 13, comma 8, l. n. 247/2012) stabilisce che “le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale”, si tratta pur sempre di un’obbligazione e non di un diritto reale.

Sbaglia pertanto il tribunale ad interpretare la norma suddetta nel senso che la somma sarebbe di proprietà del difensore, il quale invece non poteva “accampare nessun diritto potendo solo richiedere la somma ritenuta congrua a titolo di parcella per l’opera professionale svolta”. In ragione, cioè, del rapporto di mandato che sorge tra l’avvocato e il proprio cliente.

Inoltre, hanno ricordato i giudici del Palazzaccio, l’avvocato ha due modi per ottenere il pagamento dei propri compensi: direttamente dal cliente e ciò indipendentemente da quanto liquidato dal giudice in sentenza (e quindi anche, in ipotesi, con somme superiori o minori) o dalla parte soccombente, ex art. 93 c.p.c. che disciplina la fattispecie della distrazione.

Il cliente, dunque, è tenuto a pagare la parcella ma la somma riconosciuta all’esito della transazione resta di sua proprietà e non esiste nessun “vincolo di destinazione” in favore dell’avvocato, come affermato erroneamente dal procuratore. Per cui il titolo in virtù del quale l’imputato ha trattenuto il denaro è legittimo e non c’è appropriazione indebita. Risultato: annullati senza rinvio sia l’ordinanza impugnata che il sequestro probatorio della somma liquidata.

All’avvocato non resta, perciò, che recuperare gli oltre 10mila euro attraverso il pagamento della parcella.


Marina Crisafi (da studiocataldi.it del 19.5.2015)