martedì 5 maggio 2015

Assicurazione deve risarcire anche danni prodotti da veicoli in sosta

A chi non è mai capitato di sfiorare un incidente per l'apertura improvvisa di una portiera di un veicolo fermo al lato della carreggiata? Ma se un incidente si verifica davvero la compagnia di assicurazione è tenuta a risarcire il danno?
La questione potrebbe apparire molto semplice ma in realtà implica una interpretazione corretta del concetto di circolazione.

In una interessante fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.8620/2015), una compagnia di assicurazioni aveva negato il risarcimento dei danni prodotti da un mezzo in sosta sostenendo l'inoperatività della copertura assicurativa al di fuori dei casi di effettiva circolazione stradale.

Secondo la Cassazione però occorre avere una concezione ampia del concetto di "circolazione stradale" di cui all'articolo 2054 del codice civile.

E sotto tale profilo anche le manovre di carico e scarico, oppure l'apertura di uno sportello devono considerarsi collegate all'avvio del mezzo nel flusso della circolazione.

Insomma, secondo la Cassazione, nel concetto di circolazione stradale ben può rientrare anche la posizione di arresto.

Un veicolo fermo può difatti determinare problemi per svariate ragioni:

- per l'ingombro che il mezzo può determinare gli spazi della circolazione;

- per le manovre eseguite per avviare il mezzo o per arrestarlo;

- per le operazioni che il mezzo può compiere e per le quali può circolare nelle strade.

Anche in queste ipotesi deve quindi considerarsi operante la garanzia assicurativa.

Vale la pena ricordare anche un precedente della terza sezione civile della Cassazione (Sentenza n.2092/2012) che aveva già enunciando il principio secondo cui la sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica integra anch'essa una fattispecie di "circolazione del veicolo" con la conseguenza che l'assicurazione deve rispondere di eventuali danni provocati a terzi dal veicolo.



I precedenti giurisprudenziali

Prima dell'intervento delle sezioni unite, in ogni caso, il problema dei limiti del concetto di circolazione ai fini dell'applicabilità delle norme sull'assicurazione obbligatoria era stato oggetto di contrasto giurisprudenziale.

Da un lato le sentenze n. 8305 del 2008 e n. 316 del 2009, avevano affermato che deve considerarsi in circolazione anche il veicolo fermo per operazioni di carico e scarico, e che "il presupposto dell'operatività dell'obbligo assicurativo e della conseguente copertura consiste nel trovarsi il veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione ivi compresa anche la sosta".

Dall'altro lato con la sentenza n. 5146 del 1997, la stessa Corte aveva invece affermato il principio secondo cui negli autoveicoli ad uso speciale bisognava distinguere l'attività di circolazione in senso proprio dall'uso speciale del mezzo da considerarsi estraneo alla circolazione come le attività di carico e scarico da un automezzo.

Un'altra sentenza del febbraio 2004 (la numero 2302/2004) aveva poi affermato che "nell'ampio concetto di circolazione stradale (indicato sia dall'art. 2054 c.c., sia dalla L. n. 990 del 1969, art. 1, come possibile fonte di responsabilità) deve essere ricompresa anche la posizione di sosta o di arresto del veicolo su area pubblica, in quanto anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone".


N.R. (da studiocataldi.it del 29.4.2015)