mercoledì 19 novembre 2014

Nuovo pignoramento dei veicoli, breve vademecum

Con l’entrata in vigore della legge n. 162/2014, di conversione del d.l. n. 132/2014 (pubblicata nella G.U. n. 261 del 10 novembre), a breve il pignoramento degli autoveicoli dovrà effettuarsi secondo le nuove regole dettate dal legislatore.
Applicabile a tutti i procedimenti iniziati a partire dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la nuova forma di pignoramento, unitamente alla possibilità di accedere alla banca dati del Pra (Pubblico registro automobilistico), dovrebbe portare ad una notevole semplificazione della procedura esecutiva.

L’impatto della riforma è evidente.

Da un lato, infatti, i maggiori poteri di “investigazione” conferiti all’ufficiale giudiziario dall’art. 19 del decreto giustizia, consentiranno, tramite l’accesso diretto alle banche dati pubbliche telematiche, di ampliare e rendere più fruttifere le ricerche dei beni del debitore, potendo individuare facilmente i mezzi allo stesso intestati e, di concerto con la collaborazione del creditore, procedere al pignoramento.

Dall’altro, la procedura ad hoc prevista per il pignoramento dei veicoli, in luogo di quella precedente che seguiva le norme dei pignoramenti mobiliari, consentirà una notevole semplificazione ed una maggiore efficacia, risolvendosi in una sorta di fermo auto dei mezzi, di proprietà del debitore, ivi compresi quelli aziendali.

Vediamo nel dettaglio le misure descritte:

L’accesso alle banche dati pubbliche online

Il nuovo art. 492-bis introdotto dal d.l. n. 132/2014 prevede che su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, autorizzi l’ufficiale giudiziario alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Al fine di acquisire tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, all’ufficiale è, dunque, consentito l’accesso diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e degli enti previdenziali, nonché all’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e al pubblico registro automobilistico.

Una volta terminate le operazioni, l’ufficiale dovrà redigere verbale, nel quale indicare tutte le banche dati interrogate e i risultati ottenuti.

Ove l’accesso abbia consentito di individuare cose appartenenti al debitore, in luoghi compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo procederà d’ufficio al pignoramento; ove, invece, i beni non siano compresi nelle zone di competenza, l’ufficiale dovrà indicarlo nel verbale consegnandone copia al creditore il quale entro 15 giorni dovrà procedere, a pena d’inefficacia, alla richiesta all’ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Quando l’accesso consente di individuare beni o crediti del debitore nella disponibilità di terzi, l’ufficiale è tenuto a notificare d’ufficio il verbale, contenente l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, sia al debitore che al terzo, intimando a quest’ultimo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’art. 546 c.p.c., sottoponendo altresì ad esecuzione, i beni o i crediti indicati dal creditore, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ufficiale giudiziario, a pena d’inefficacia del pignoramento, ai sensi del nuovo art. 155-ter disp. att. c.p.c. 

La procedura

Secondo il nuovo art. 521-bis, introdotto dall’art. 19 del d.l. n. 132/2014, il pignoramento degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi dovrà eseguirsi d’ora in poi mediante notificazione al debitore di un atto, indicante gli estremi del mezzo che si intende sottoporre all’esecuzione, l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c., nonché l’intimazione a consegnare, entro dieci giorni, il bene pignorato, i relativi titoli e documenti di proprietà, all’Istituto Vendite Giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo di residenza (domicilio, dimora o sede) del debitore.

Dalla notifica del pignoramento, sino alla consegna del mezzo e dei titoli all’Ivg, il debitore è costituito custode dei mezzi pignorati e dei relativi accessori, ivi comprese pertinenze e frutti, senza diritto ad alcun compenso; successivamente, è l’Ivg ad assumere la custodia, dandone immediata comunicazione, ove possibile, al creditore pignorante.

Qualora il debitore, scaduto il termine di 10 giorni, non ottemperi all’obbligo di consegna, saranno gli organi di polizia che accerteranno la circolazione del bene pignorato a procedere al ritiro della carta di circolazione (e dei relativi e documenti di proprietà del mezzo), consegnando il tutto all’Ivg competente per territorio.

Nelle more, il creditore, ricevuto l’atto di pignoramento dall’ufficiale giudiziario, dovrà trascriverlo nei pubblici registri, depositando, entro trenta giorni dalla comunicazione, nella cancelleria del tribunale, nota di iscrizione a ruolo e copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. Il termine è perentorio e, in caso di mancato rispetto da parte del creditore, il pignoramento perde efficacia.


(Da studiocataldi.it del 17.11.2014)