lunedì 17 novembre 2014

Nuovo codice deontologico e presenza in Internet

Il 15 dicembre 2014 entrerà in vigore il nuovo codice deontologico (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014) che, tra l'altro, disciplinerà anche le modalità di pubblicità online da parte degli avvocati.
Al riguardo, il nuovo art. 35, coomma 9 stabilisce che: "L'avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso".

L'unica novità sostanziale, rispetto alla versione precedente, è il divieto di "reindirizzamento", che avviene quando il curatore di un determinato indirizzo internet "comanda" al browser di riferimento (Internet Explorer, Chrome, Firefox, ecc…) di indirizzare automaticamente l'utente che ha digitato tale indirizzo su un altro sito.

In tal modo, si vuole evitare che un utente, senza averne intenzione, si trovi a dover visitare il sito di un avvocato (si pensi, ad esempio, al caso in cui un utente clicchi su un sito denominato "infrazioni al codice della strada" e venga automaticamente reindirizzato al dominio di un avvocato specializzato in tale settore).

Premesso ciò, quali limiti incontrerà la pubblicità informativa svolta dagli avvocati sul web?

In primo luogo, l'informativa deve avvenire su domini propri dell'avvocato. E', quindi, lecito l'utilizzo di siti web in cui è chiaramente identificato il professionista o lo studio legale associato le cui attività vengono pubblicizzate. E', invece, vietato l'utilizzo di siti web con domini generici (quali, ad esempio, "www.avvocati(città).it" ovvero "www.avvocati(regione).it"), senza l'identificazione dell'avvocato o dello studio legale (cfr. parere CNF del 14 gennaio 2011).

Dubbi potrebbero sorgere in relazione all'utilizzo, a fini pubblicitari, di social network (quali Facebook o Twitter), considerato che tali siti web non sono "domini propri" dell'avvocato.

Invero, gli avvocati sono tenuti ad utilizzare "siti web con domini propri" sin dal 2008; nonostante ciò, nel 2011, il CNF ha espressamente ammesso l'utilizzo dei social network a scopo promozionale, da parte del professionista, a condizione che lo stesso enunci chiaramente la sua qualità di avvocato di modo che l'utente / cliente percepisca chiaramente di trovarsi sul sito di un professionista legale senza essere "vittima" di un'informazione fuorviante o decettiva (cfr. parere CNF del 27 aprile 2011).

L'utilizzo dei social network è, quindi, legittimo se posto in essere in conformità con quanto statuito dal CNF e non pare possa essere inibito dal suddetto divieto di reindirizzamento che, infatti, sembra attenere fattispecie diverse.

L'art. 35, comma 10 del nuovo codice prevede, poi, che il sito internet del legale "non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito". (art. 35, co. 10). Tale disposizione (rimasta anch'essa pressoché immutata rispetto alla versione precedente del codice) impone all'avvocato di limitare i contenuti del sito web all'ambito di informazioni professionali indicate nel codice deontologico, senza reclamizzare (anche attraverso banner pubblicitari) prodotti o servizi non attinenti all'attività pubblicitaria.

Non è chiaro se tale norma, così come formulata, sia compatibile con l'utilizzo di strumenti di pubblicità online - quali Google Adwords - con cui l'avvocato sponsorizza il proprio sito web. Vietare tale tipo di pubblicità sarebbe, però, in netta contraddizione con quanto di recente affermato dal CNF, per cui la pubblicità informativa dell'avvocato può essere veicolata con qualsiasi mezzo sempre nel rispetto dei canoni di trasparenza, veridicità e correttezza, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 247/2012 (cfr. parere del CNF del 26 marzo 2014).

Per quanto riguarda i contenuti dell'informativa sul sito web, il professionista potrà fornire informazioni sulla sua propria attività professionale (indicando il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza), sull'organizzazione e la struttura dello studio, indicando "i nominativi di terzi organicamente collegati con lo studio" (art. 35, co. 1, 3 e 6). Non è, invece, consentita l'indicazione dei clienti, ancorché vi consentano (art. 35, co. 8), o il riferimento a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale (cfr. art. 35 co. 2).

In ogni caso, le informazioni veicolate tramite internet dovranno essere rispettose dei doveri di trasparenza, veridicità, correttezza, segretezza, riservatezza senza essere equivoche, ingannevoli, denigratorie o comparative con altri colleghi.

Inoltre, anche la pubblicità online non dovrà ledere il decoro e la dignità della professione: ad esempio, sono stati considerati lesivi di tali principi l'offerta di prestazioni professionali gratuite in caso di soccombenza all'esito della lite (CNF, 21 aprile 2011, n. 56), ovvero la pubblicazione sul sito web di foto non attinenti l'ambito professionale (CNF 10 dicembre 2007, n. 211).

In caso di violazione delle prescrizioni sopra menzionate, l'avvocato incorrerà nella sanzione della censura (cfr. art. 35, co. 12).

In conclusione, ad una prima lettura, le novità apportate dal nuovo codice deontologico in ambito di pubblicità online non paiono essere di portata particolarmente innovativa rispetto alla disciplina previgente. Tuttavia, sarebbe opportuno che il CNF intervenisse al fine di chiarire gli aspetti più problematici sopra evidenziati, soprattutto con riferimento ai social network, strumento oggi centrale nell'attività promozionale degli avvocati.


Francesco Torniamenti, Trifirò & Partners Avvocati (da diritto24.ilsole24ore,com del 17.11.2014)