sabato 29 novembre 2014

Cassa, nuovi iscritti e retrodatazione

La Cassa Forense, in attuazione del Regolamento pubblicato in G.U. il 20.8.2014, provvederà alla iscrizione dei colleghi che, alla data del 21.8.2014, erano iscritti ad un Albo Forense, ma non alla Cassa, comunicando a mezzo raccomandata o PEC agli interessati l'avvenuta iscrizione, che decorrerà dall'1.1.2014, gli importi dovuti, e la scadenza del versamento.
Nella stessa comunicazione sarà espressamente indicata la possibilità di avvalersi del beneficio della retrodatazione della iscrizione (art. 3).

Tale facoltà potrà essere esercitata entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione della comunicazione.

Si precisa che la retrodatazione si può chiedere solo al momento della prima iscrizione, entro il termine di sei mesi dalla data di avvenuta iscrizione, (o dalla data di ricezione della comunicazione, per coloro i quali al 21.8.2014 erano iscritti all'Albo ma non ancora alla Cassa).

Decorso il termine di sei mesi si decade dal beneficio.

Ne consegue che non potranno più esercitare la facoltà della retrodatazione coloro i quali siano stati già in precedenza iscritti alla Cassa e poi si siano cancellati, per qualsiasi motivo.

Inoltre, per accedere al beneficio è necessario che l'interessato sia in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie e non sia incorso nell'infrazione all'obbligo di iscrizione alla Cassa.

Si ricorda che possono essere “recuperati” gli anni di iscrizione nel Registro dei Praticanti, per un massimo di cinque, i primi tre anni di iscrizione all'Albo, con le stesse modalità del Regolamento dei contributi vigente, e l'anno 2013.

Anche gli iscritti agli Albi che al momento dell'iscrizione alla Cassa abbiano compiuto il 40° anno di età possono ottenere i benefici della retrodatazione, nei termini e con le modalità di cui all'art. 3 del Regolamento. Inoltre, laddove necessario, potrebbero ottenere i benefici previsti dall'art. 4, con il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena, dell'anno di decorrenza della iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza della iscrizione, entrambi inclusi.

Anche per gli ultraquarantenni la retrodatazione si può chiedere solo al momento della prima iscrizione, entro il termine di sei mesi dalla data di avvenuta iscrizione, (o dalla data di ricezione della comunicazione, per coloro i quali al 21.8.2014 erano iscritti all'Albo ma non ancora alla Cassa).


(Da CF Newsletter - A cura dei delegati Cecilia Barilli, Alessandro Di Battista e Francesco Notari)