venerdì 24 maggio 2013

Mediaconciliazione, De Tilla scrive a Vietti

Illustre On. Avv. Michele Vietti,
ricordiamo sempre le Sue grandi battaglie, come Sottosegretario di Stato, per la crescita delle professioni nel segno di una concezione identitaria e non mercantile.
Ricordiamo, altresì, quante volte Ella – come parlamentare – è stato vicino all’Avvocatura per ribadirne l’autonomia e tutelarne la dignità.
Prendiamo, inoltre, atto del Suo autorevole perdurante impegno, come Vice Presidente del CSM, per assicurare l’indipendenza della magistratura, garanzia di terzietà e di prestigio del potere giudiziario.
In tutti i Suoi alti ruoli ha svolto e svolge un lavoro prezioso per il Paese e per la Giustizia.
Non comprendiamo, quindi, la Sua ostinazione a portare avanti un’iniziativa improvvida, qual è la obbligatorietà della mediaconciliazione, che è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale e che non potrà essere riproposta per le innumerevoli ragioni di illegittimità che sono state illustrate nelle ordinanze di rimessione alla Consulta riportate per esteso nella sentenza di incostituzionalità.
È sufficiente leggere nella parte narrativa la motivazione della decisione della Corte Costituzionale per prendere consapevolezza che la normativa sulla obbligatorietà della mediaconciliazione – oltre che per il vizio macroscopico di eccesso di delega – sarebbe stata inficiata da altre ben più gravi ragioni: la grave limitazione all’accesso alla giustizia, la non gratuità della procedura, gli effetti negativi nel successivo giudizio, che comporta la introduzione di un vero e proprio quarto grado di giudizio, la lunga durata del tentativo, l’eccessiva estensione delle materie, la inidoneità dei mediatori e, infine, l’evidente intento di lucro che ha fatto in modo che si costituissero più di mille Camere di conciliazione private, autorizzate in massima parte con il silenzio-assenso.
Illustre On. Vietti,
ci permettiamo di invitarLa a prendere atto di ciò e a riflettere bene sul perché in tutti i Paesi europei non esiste la obbligatorietà della media conciliazione e, dappertutto, si va piuttosto ad incentivare la conciliazione endoprocessuale.
Sarebbe poco dignitoso aprire un nuovo fronte con una rinnovata contrapposizione tra i cittadini e gli avvocati, da una parte, e i poteri economici forti, dall’altra, che puntano alla mediaconciliazione obbligatoria.
La celerità della giustizia può garantirsi con diversi strumenti: il processo telematico, la spesa razionale delle risorse destinate alla giustizia, l’incremento dei giudici togati, la loro produttività, la introduzione di prassi virtuose con il metodo Barbuto, lo smaltimento dell’arretrato affidato a giudici laici.
Siamo sicuri che Ella saprà ben comprendere il significato di questa nostra lettera aperta rivolta a Lei per il ruolo che riveste come Vice Presidente del C.S.M.
Nel segno della più sincera stima.

Maurizio de Tilla Presidente A.N.A.I.

(Da associazionenazionaleavvocatiitaliani.it del 23.5.2013)

Professione e valori. La nuova legge e un futuro da costruire

Nell'esporre qualche riflessione critica sulla nuova legge professionale è doveroso premettere due considerazioni.
La prima è che il momento di ragionevolezza che ha colpito il disciolto Senato al limite del suo mandato ha salvato l'avvocatura dalla umiliazione che le aveva inflitto il governo "tecnico".
Come è noto il decreto 137 dell'agosto 2012 aveva negato alla professione di avvocato una sua specificità inserendola in una disciplina comune a tutti gli altri ordinamenti professionali e aveva impresso una tendenza autoritaria e dirigistica al processo di regolamentazione.
Rifletteva inoltre una visione riduttiva del ruolo dell'avvocato, dequalificato al servizio della crescita economica, e oscurato della sua storica funzione di difensore dei diritti della persona in piena indipendenza nei confronti dello Stato e di ogni altro potere come sin dal 1988 è scolpito nel preambolo del Codice deontologico dell'avvocato europeo.
Avere ottenuto una regolamentazione specifica per la professione superando il decreto Monti ha rappresentato un risultato importante, e va condivisa la scelta che ha indotto l'avvocatura e le sue istituzioni a sollecitarne l'approvazione. Una scelta obbligata, poiché l'alternativa era quella di archiviare ancora una volta un disegno di legge di riforma con lo scioglimento del parlamento, come molte volte è avvenuto negli ultimi decenni.
La soddisfazione per il risultato raggiunto è quindi comprensibile. Si tratta infatti di una svolta importante che tuttavia ha soltanto ripristinato condizioni accettabili per costruire una professione moderna fondata sui principi dello stato di diritto e sui valori della società democratica. E che offre agli avvocati e alle loro istituzioni e associazioni una nuova opportunità per riflettere che la presenza degli avvocati nell'ordinamento giurisdizionale e nell'Alta Corte stabilita dalla Costituzione non è una benevola concessione, ma una precisa investitura di pubbliche responsabilità delle quali sono chiamati a rispondere alla collettività. Molto resta infatti da fare…
La seconda premessa è che tutto ciò che manca nella nuova legge, e ci riferiamo soprattutto ad anacronistiche sopravvivenze, a mancati riferimenti a valori e principi dell'attuale ordinamento costituzionale, ad una visione ristretta a un tecnicismo senza respiro culturale, può in qualche misura essere recuperato nei regolamenti e nel nuovo codice deontologico.
La circostanza che la legge sia stata approvata così come risultava dopo un incompleto travagliato e scoordinato percorso parlamentare per evitarne l'archiviazione, è ragionevole motivo per riconoscere ai regolamenti anche la finalità di integrarne e precisarne alcuni punti essenziali.
E decisivo sarà in questa prospettiva il compito del Consiglio Nazionale Forense e degli ordini.
I regolamenti di attuazione, forse troppo numerosi tra competenze del Consiglio Nazionale Forense e del Ministero della Giustizia, dovranno completare, e se possibile armonizzare, il nuovo quadro normativo e comporlo in un sistema che ne riveli più apertamente i fondamenti. Un quadro che dalla prima percezione, salvo alcune novità certamente di non trascurabile portata in materia di formazione, di specializzazioni e di disciplina, rivela come poco o nulla sia cambiato nei principi e nelle linee generali rispetto alla legislazione del 1933.
Un risultato può anche essere ottenuto nella prassi di interpretazione e applicazione delle nuove norme, sempreché non sopravviva il vizio del formalismo radicato nella cultura giuridica nostrana.
Si pensi, ad esempio, alla funzione interpretativa della giurisprudenza disciplinare ancora in gran parte ispirata all'ottocentesca tutela del decoro della corporazione anziché alla osservanza dei doveri e delle responsabilità verso la società e verso gli altri, oggi posti alla base delle moderne concezioni dell'etica professionale, e di cui si è discusso nella Conferenza europea promossa dal CNF e dalla Scuola Superiore nello scorso novembre sul tema della responsabilità sociale dell'avvocato europeo.
Si consideri, inoltre, il ruolo della formazione dei giovani e dell'aggiornamento, ancora stretti nelle letture codicistiche, mentre può costituire strumento di nuove conoscenze tecniche e culturali e di formazione di una coscienza europea.
Come è stato osservato la nuova legge ha arginato «la deriva mercatista impressa dal precedente disegno riformatore delle professioni iniziato col d.l. n. 138/2011» e culminato nel d.p.r. n. 137/2012 che aveva piegato la professione forense sul modello dell'impresa (Perfetti).
Ma ad essa non ha sostituito nulla di nuovo rispetto al tradizionale assetto dell'ordinamento approvato nel 1933, che manteneva l'impostazione, anche ideologica, della prima legge professionale del 1874.
Eppure da allora si può dire che sia cambiato il mondo, e, per quello che più da vicino ci riguarda, sono cambiati in Europa i rapporti tra Stati, società, persone, è cambiato il diritto, è stato fondato un nuovo sistema di valori e principi, e, in Italia, abbiamo approvato una Costituzione democratica.
Tali limiti sono evidenti nei primi articoli della legge che disegnano l'ordinamento forense, la professione e i doveri dell'avvocato.
Salvo un ovvio e generico riferimento al rispetto dei principi costituzionali e alla normativa comunitaria (ma non alla Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.) ed ai trattati internazionali, le norme generali circoscrivono la specificità della professione alla sola funzione difensiva, ed i requisiti di libertà, autonomia e indipendenza sono riferiti esclusivamente alla rappresentanza e difesa in giudizio ed alla consulenza connessa alla attività giurisdizionale.
I doveri professionali e la deontologia sono inoltre riprodotti secondo nozioni già iscritte nell'attuale codice deontologico, enunciati in un elenco di per sé assai poco significativo e con il solo richiamo al «rilievo sociale della difesa» (ma non si tratta di un diritto costituzionale?) e al rispetto dei «principi della corretta e leale concorrenza» (riemerge qui il modello della professione-impresa).
Tali generiche espressioni sono applicabili ad ogni altra professione intellettuale e dimostrano che la specificità e il "rilievo sociale" della professione (requisito non esclusivo della professione legale) sono affermati limitatamente alla funzione tecnica svolta nel processo il che rappresenta tutto sommato una ovvietà.
Altra cosa è la specificità del ruolo della professione forense nella società e nella Costituzione, che l'avvocatura ha sempre rivendicato come fondamento di una regolazione normativa riservata  alla funzione svolta esclusivamente dall'avvocato nel sistema giurisdizionale e delle garanzie costituzionali.
Gli stessi caratteri di indipendenza e di autonomia, circoscritti alla funzione processuale e di consulenza, eludono ogni relazione dell'avvocato e dell'avvocatura con la collettività nella tutela dei valori e dei principi fondanti dello stato di diritto e della società democratica.
Queste assenze e queste cautele appaiono ancor più ingiustificate se si considera quanto è avvenuto negli ultimi decenni nel mondo del diritto e della giustizia in Europa.
La responsabilità sociale dell'avvocato, già enunciata nel codice deontologico europeo del 1988 e nelle Linee Guida del CCBE del 2002, costituisce ormai una acquisizione al patrimonio etico e culturale dell'avvocatura europea.
Inoltre l'approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. con il Trattato di Lisbona del 2009 ha radicalmente innovato il mondo della giustizia, traducendo in principi e diritti il processo di identificazione dei valori fondativi dell'Unione, come enuncia con grande efficacia il Preambolo della Carta di Nizza in sintonia con la nostra Costituzione.
Si è affermato anche nei nostri congressi, ad es. con la dichiarazione approvata al Congresso nazionale di Genova, che l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali nei rapporti tra privati, e quindi nella effettività della prestazione professionale, che rappresenta un grande strumento di civiltà non soltanto giuridica, è legata alla responsabilità istituzionale e politica dei giuristi e in particolare degli avvocati, come anche emerge dalla giurisprudenza delle corti europee.
Certo, come dimostrano le Carte storiche di recente pubblicate dalla Scuola Superiore del Consiglio Nazionale Forense, la lotta per l'affermazione dei diritti ha sofferto nei secoli recenti repressioni, e poi resistenze ed elusioni mascherate da astratte condivisioni.
La politica, infatti, ha sempre visto con diffidenza, se non con sofferenza, i diritti fondamentali delle persone e delle collettività, perché essi rappresentano un limite alla stessa discrezionalità del legislatore, e questo limite è presente anche nella nuova legge professionale.
Non si tratta dunque di voli teorici, ma di principi ai quali deve uniformarsi concretamente il nostro ordinamento in ogni settore.
Di recente la Presidente della Camera Laura Boldrini alla inaugurazione della Biennale della Democrazia di Torino ha richiamato allo «spirito profondo della nostra Repubblica», scolpito nell'art. 3 della Costituzione, e all'Europa dei diritti.
Negli stessi giorni il Presidente della Corte Costituzionale Franco Gallo, nella relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, ha affermato la necessità che la Costituzione sia "interiorizzata" da parte di tutti perché operi con pienezza uscendo dalle aule giudiziarie «e divenendo cultura, senso comune, massima etica».
È questo l'orizzonte identitario culturale ed etico di una avvocatura consapevole delle proprie responsabilità, un orizzonte che a partire dalla nuova legge rappresenti il nostro vero progetto per il futuro.

Alarico Mariani Marini (da scuolasuperioreavvocatura.it)

Il 25 a Modica “La rete tra modernità e tradizione”

Convegno di studi
LA RETE TRA MODERNITA' E TRADIZIONE
Modica, 25 maggio 2013

La Camera Civile di Modica e la Scuola Superiore dell'Avvocatura organizzano il Convegno di studi dal titolo "La rete tra modernità e tradizione"  che si terrà il prossimo 25 maggio presso la Domus S. Petri di Modica.
Oltre ai saluti dell'avv. Ignazio Galfo, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modica e alla introduzione dell'avv. Enzo Rizza, Presidente della Camera civile di Modica, interverranno l'avv. Luca Licitra con una relazione dal titolo "L'avvocato tra libro e web nella ricerca e nella formazione", il prof. avv. Andrea Palazzolo con una relazione dal titolo "L'accesso alla rete: un diritto assoluto o una facoltà condizionata? Il ruolo di Google" e, per la Scuola Superiore dell'Avvocatura, l'avv. David Cerri con una relazione dal titolo "La pubblicità degli avvocati dopo la riforma della professione: siti web, blog e social network".
L'evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modica ai fini della formazione professionale.

giovedì 23 maggio 2013

VERSO IL RINVIO DEL TAGLIO DEI TRIBUNALI

La Commissione Giustizia del Senato
trova l'accordo sull'opportunità di un differimento
dell'entrata in vigore della riforma

Un primo passo verso il differimento dell'entrata in vigore della riforma delle sedi giudiziarie è fatto.
Ieri il senato ha trovato un accordo per far slittare di un anno l’entrata in vigore dei tagli.
D’altra parte, come denunciato nel corso del dibattito a palazzo Madama, “gli interventi sulla geografia giudiziaria realizzati negli ultimi venti anni sembrano mostrare un atteggiamento sostanzialmente schizofrenico del legislatore, il quale dapprima ha proceduto alla soppressione delle preture con un accentramento degli uffici giudiziari, successivamente ha dato seguito alla costituzione di sezioni distaccate ed infine ne ha disposto la soppressione all'accorpamento. Nella valutazione dei carichi giudiziari delle varie sedi il legislatore avrebbe dovuto tenere conto anche della qualità dei procedimenti e della eventuale incidenza di giudizi connessi alla criminalità organizzata. Per quanto concerne poi i promessi risparmi di spesa dopo avere espresso il proprio stupore per la scarsa consistenza di tali risparmi, lo stesso ministero, osserva come in tali calcoli siano stati trascurati i costi necessari per la concreta realizzazione della riforma”. 
L'Associazione nazionale avvocati italiani plaude in merito all'accordo trovato tra le forze parlamentari in commissione Giustizia al Senato riguardo il rinvio di un anno della nuova geografia giudiziaria. 
“La revisione della geografia giudiziaria va integralmente cambiata – ha detto il presidente Anai Maurizio De Tilla - la normativa è illegittima (sono ben 16 le ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale) ed irrazionale. La soppressione contestuale ed immediata di ben 1.000 uffici giudiziari su 1.400 non ha precedenti in Europa. È come sopprimere due ospedali su tre con il fine di non curare o far morire una larga percentuale di malati – ha continuato De Tilla - Nel caso nostro si tende a cancellare gran parte dei diritti dei cittadini. E ciò senza alcun risparmio di spesa (anzi vi è un palese aggravamento) e senza efficienza (in proposito si richiamano i provvedimenti di annullamento e/o sospensione dei TAR Lazio, Sardegna, Campania, Basilicata)”.
Per tutti questi motivi l’ANAI esprime plauso e consenso al rinvio unanimemente concordato in Commissione Giustizia del Senato del taglio degli uffici giudiziari. Tutta la materia dovrà essere “revisionata” e di ciò responsabilmente se ne sono fatte carico le forze parlamentari.

Luigi Berliri (da Mondoprofessionisti del 23.5.2013)

Niente webcam negli asili!

Privacy: il no del Garante all’uso
di webcam negli asili nido

“Sistemi di controllo così intrusivi come le webcam devono essere usati con estrema cautela perché, oltre a incidere sulla libertà di insegnamento, possono ingenerare nel minore, fin dai primi anni di vita, la percezione che sia normale essere continuamente sorvegliati, come pure condizionare la spontaneità del rapporto con gli insegnanti. La tranquillità dei genitori non può essere raggiunta a scapito del libero sviluppo dei figli. Non possiamo, per placare le nostre ansie di adulti, trasformare la società in cui viviamo in un mondo di ipersorvegliati, a partire dai nostri bambini”.
È con queste parole che Antonello Soro, Presidente dell’Autorità garante per la privacy, ha motivato il divieto all’uso generalizzato di webcam negli asili nido. La tutela della personalità e della riservatezza dei minori deve, dunque, prevalere sulle esigenze di genitori e delle strutture scolastiche.
Durante l’istruttoria, intrapresa tempo addietro dall’Autorità, per conoscere e valutare le modalità di funzionamento e, soprattutto, le finalità dell’installazione delle webcam in un asilo nido, quest’ultimo aveva spiegato che tale sistema era stato installato come deterrente contro i malintenzionati, ma soprattutto per fornire un servizio che consentisse via web, ai genitori impegnati al lavoro, il costante monitoraggio in presa diretta delle attività svolte dai propri figli durante la permanenza a scuola.
In merito, il Garante ha ricordato che l’impiego di sistemi di videosorveglianza deve risultare effettivamente necessario e proporzionato agli scopi che si intendono perseguire, tanto più quando si tratta di dispositivi particolarmente invasivi come le webcam.
Nel caso specifico, l’installazione della webcam, per stessa ammissione dell’asilo nido, era finalizzata a venire incontro alla tranquillità dei genitori piuttosto che a salvaguardare la sicurezza dei minori. Ma anche ammesso che l’obiettivo fosse quello di tutelare l’incolumità dei minori, tale finalità andrebbe comunque perseguita bilanciandola con altri interessi fondamentali del bambino, quali la sua riservatezza e il libero sviluppo della sua personalità.
Nella fattispecie, non sussisteva alcun elemento che ne giustificasse l’installazione a fini di sicurezza.
Il collegamento telematico, inoltre, non assicurava sufficienti tutele ai minori: in primo luogo, la visione da parte dei genitori non era limitata alle sole attività del proprio figlio, ma si estendeva naturalmente anche a quelle degli altri minori e agli insegnanti; in secondo luogo, il sistema non garantiva che anche altri, oltre ai genitori muniti di credenziali per l’accesso, potessero visionare le immagini: circostanza questa che apriva al possibile rischio che le immagini potessero poi essere registrate e usate anche a fini illeciti.
Il Garante ha, pertanto, dichiarato illecito il trattamento dei dati operato e ha vietato all’asilo nido l’ulteriore trattamento delle immagini.

Biancamaria Consales (da diritto.it del 23.5.2013)

Esclusione prima casa da pignoramento

Riceviamo e pubblichiamo dal collega Avv. SALVO RAITI

Ritengo sia utile portarvi a conoscenza della risoluzione approvata ieri.
La Commissione Finanze della Camera con una risoluzione approvata all'unanimità, che impegna il governo a introdurre nella riscossione coattiva "maggiore flessibilità", a partire da un ampliamento del numero delle rate del debito tributario, e dall'esclusione del pignoramento della prima casa.
Il documento è stato firmato dal presidente della commissione, Daniele Capezzone (Pdl) e dai capigruppo di tutti i partiti, comprese le opposizioni di M5S e Sel. Il sì unanime è il primo atto della legislatura da parte della Commissione.
La risoluzione impegna il governo a "monitorare l'efficacia delle norme introdotte nella scorsa legislatura per fornire maggiore flessibilità" alla riscossione e a intervenire ancora per "evitare che gli strumenti della riscossione possano pregiudicare la sopravvivenza economica del soggetto debitore, salvaguardando in tal modo gli stessi interessi erariali". Andranno perciò ricercate "soluzioni che consentano un rientro più graduale del debito, prevedendo criteri obiettivi e non discrezionali nella valutazione della situazione economico-finanziaria del contribuente".
Tra i criteri i primi sono di " ampliare il numero massimo di rate in cui può essere ripartito il debito" e di escludere "l'espropriazione forzata immobiliare e l'ipoteca sulla prima casa di abitazione, qualora essa costituisca l'unico bene patrimoniale del debitore".
Gli altri punti della risoluzione sono la pignorabilità solo su un quinto dei beni utilizzati per l'attività imprenditoriale e professionale; la possibilità di sospendere per sei mesi il pagamento delle rate (analogamente a quanto avviene per i mutui) per il debitore in difficoltà a causa della crisi; ad aumentare il numero delle rate non pagate dopo le quali il debitore decade dalla rateizzazione; riduzione degli interessi di mora, ed eliminazione di ogni forma di anatocismo (cioè gli interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora); limitazione del 'solve et repete' (il pagamento anticipato di una quota per fare ricorso sarà limitato, e riservato alle situazioni più gravi, i comportamenti fraudolenti).
Infine la Commissione ha chiesto una revisione del sistema di riscossione comunale, con l'invito al governo a valutare "l'opportunità di una proroga" dell'entrata in vigore della nuova disciplina, fissata al 30 giugno prossimo.

mercoledì 22 maggio 2013

Le prossime votazioni per Cassa Forense e la libertà di voto

A giugno prossimo verrà a scadere il mandato quadriennale dell’attuale Comitato dei Delegati di Cassa Forense. Salvo ulteriori prorogatio, sempre in agguato, le elezioni sono programmate per novembre 2013. I sistemi elettorali sono quei meccanismi, normativamente previsti, che regolano il procedimento di articolazione delle preferenze individuali in voti e la conversione dei voti in seggi.
Essi, pertanto, governano innanzitutto la fase del procedimento elettorale che va dall’indizione delle elezioni fino allo scrutinio e, particolarmente:
- il voto in senso tecnico ossia il mezzo di scelta individuale;
- la lista dei candidati come spazio entro cui l’elettore è chiamato a compiere questa stessa scelta.
Cassa Forense e voto blindato
Molto spesso per le elezioni di Cassa Forense si assiste al caso di “voto blindato” perché la lista è il frutto di accordi spartitori fra i COA dei vari Distretti nel senso che ad un Ordine viene attribuita la presenza nel Consiglio Nazionale Forense, ad un altro in Cassa Forense, ad un altro ancora nell’Organismo Unitario dell’Avvocatura e chi più ne ha più ne metta.
È intuitivo che il voto blindato su di un’unica lista, predeterminata e sostenuta dagli Ordini, non assicura un’offerta elettorale adeguata anzi la nega.
Nel caso delle elezioni di Cassa Forense la blindatura è poi addirittura duplice perché frutto di un accordo tra le varie componenti dell’Avvocatura e poi blindato nell’ordine di precedenza tra i candidati compresi nella lista cosicché, ai fini dell’elezione, il risultato è prestabilito ed immodificabile dato che l’elettore non può che votare per la lista accettandone integralmente la graduatoria prestabilita.
Siffatto sistema azzera del tutto la scelta, ovvero la valenza sostanziale e, con essa, la liberta di suffragio dell’elettore.
Cassa Forense, che è il bene più prezioso che l’Avvocatura italiana ha, necessita di colleghi esperti e professionalmente preparati in previdenza e finanza; questa esigenza che attiene alla funzionalità stessa della Fondazione, spesso viene conculcata in nome di accordi spartitori sulla rappresentanza.
Mi rendo conto che il tema è delicato però è bene affrontarlo per tempo.
Gli Ordini dovrebbero quindi o restare neutrali nell’agone elettorale o farsi promotori e sostenitori per la presentazione in ogni Distretto di più liste per la formazione delle quali dovrà essere privilegiata la generazione di età compresa fra i 40 e 50 anni perché caratterizzata da un bagaglio professionale alle spalle già acquisito e dalla lontananza al pensionamento e quindi immune da interessi personali ma lungimirante sugli interessi previdenziali e assistenziali dell’intera categoria.
Se vogliamo davvero cambiare l’avvocatura dobbiamo cominciare da qui.

Paolo Rosa (da dirittoegiustizia.it del 21.5.2013)