martedì 17 giugno 2014

La difesa è fondata? L'avvocato va premiato

Aumenta di un terzo il compenso professionale al legale che consente di far decidere subito la causa, grazie alla fondatezza della difesa, senza bisogno di fase istruttoria. Lo ha stabilito il Tribunale di Verona, nella sentenza n. 1153 del 23 maggio 2014, attestandosi tra i primi giudici ad applicare il nuovo decreto ministeriale n. 55/2014 sulle parcelle degli avvocati entrato in vigore lo scorso 3 aprile.
Nel caso portato alla sua attenzione, il Tribunale ha deciso di premiare la difesa della resistente, applicando l'art. 4, co. 8, del d.m. perché considerata "manifestamente fondata" e in grado di dimostrare, viceversa, la palese infondatezza della domanda di parte attrice.

Richiamando testualmente il parere del Consiglio di Stato e la relazione ministeriale al decreto, il Tribunale scaligero ha affermato che la norma ha la duplice finalità non solo di "scoraggiare pretestuose resistenze processuali" ma soprattutto di "valorizzare, premiandola, l'abilità tecnica dell'avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie". Principi applicabili ai casi in cui "il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti, e specularmente l'infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituende e quindi solo grazie al proprio apporto argomentativo", come avvenuto, secondo il tribunale nel caso di specie, con la causa giunta a decisione senza svolgimento di attività istruttoria, determinando pertanto la congrua applicazione dell'aumento del compenso previsto dall'art. 4, comma 8, del d.m. n. 55/2014.

(Da studiocataldi.it)

lunedì 16 giugno 2014

CHIUDERA’ ANCHE IL TAR CATANIA?

«Dal taglio dei Tar nessun risparmio
ma solo nuovi disagi per i cittadini»
«Se depotenzi i Tribunali amministrativi,
elimini i controlli sugli appalti
e paralizzi l'azione giustiziale»

Disagio, disorientamento, incertezza e preoccupazione. Questi gli stati d'animo dei magistrati amministrativi alla notizia della soppressione delle sezioni staccate dei Tar, a partire dal prossimo 1 ottobre, decisa dal Consiglio dei ministri di venerdì scorso.

«Un provvedimento - spiega il presidente facente funzioni del Tar di Catania, Salvo Veneziano - che risponde forse più a soddisfare le esigenze di immagine di un governo che vuole dimostrare di volere tagliare. Ma i benefici di efficienza ed economici sfumano, soprattutto per le grandi sedi».

Secondo il presidente Veneziano «la soppressione legalmente è possibile» perché, spiega, «le sezioni distaccate del Tar sono state create con legge ordinaria», anche nelle regioni a Statuto speciale, come la Sicilia.

«Il problema - osserva il magistrato - è capire perché si fa un'operazione del genere: ci sono sedi distaccate del Tar, come Catania, Lecce, Salerno e Brescia, che hanno carichi di lavoro notevoli. La loro chiusura comporterebbe disagi a chi si rivolge alla giustizia amministrativa, anche sul piano economico».

Il presidente Veneziano porta l'esempio di Catania: «Abbiamo quattro sezioni a fronte delle tre di Palermo - sottolinea - e un contenzioso superiore. Se chiudessero la nostra sede dovremmo trasferire tutto a Palermo: ma i giudici e il personale avrà lo stesso costo per lo Stato e non risparmierebbe neppure sulla sede perché ci vorranno nuovi locali. Inoltre, indirettamente - rileva il magistrato - l'operazione avrà un costo maggiore per la pubblica amministrazione: tutti gli Enti locali della Sicilia orientale dovranno sostenere spese maggiori per le cause pendenti, a partire dalle trasferte e dagli onorari dei legali, che aumenteranno proprio a causa delle trasferte».

«Quindi - conclude il presidente del Tar di Catania - bisogna capire perché si fa una cosa del genere: vista così, per le grandi sedi distaccate del Tribunale amministrativo regionale, sembra solo rispondere a esigenze di immagine del governo».

Sulla stessa lunghezza d'onda anche gli avvocati amministrativisti. «Il presidente Renzi - sottolinea Salvo Zappalà, presidente della sezione catanese della Camera amministrativa siciliana - aveva già preannunciato questa possibilità nei mesi scorsi, ma tutti pensavamo che si trattasse di una cosa del momento. Adesso che è stata confermata direi che siamo di fronte a un proclama, un verbale della presidenza del Consiglio dei ministri, di certo non si tratta di un atto normativo. E comunque è un controsenso perché se depotenzi i Tar elimini i controlli sugli appalti. La sezione di Catania, inoltre, che vanta quattro sezioni interne (in materia di appalti, elezioni, sanità e pubblico impiego), composte da cinque magistrati ciascuna, già stava vivendo una fase delicata dopo le dimissioni di Biagio Campanella e in attesa della nomina di Salvo Veneziano - diventa un Tribunale acefalo. E poi Palermo non può reggere il peso delle cause che afferiscono alla sezione etnea (quindi a quattro province: oltre a Catania, Siracusa, Messina e Ragusa). Parliamo di circa ventimila ricorsi all'anno. Bisognerà scegliere un'altra sede, trovare altri locali, quindi altre spese altro che risparmi. Senza pensare ai disagi a cui sarebbero costretti a sobbarcarsi i cittadini. Insomma, è un modo per paralizzare l'azione giustiziale nei confronti del cittadino».

(Da La Sicilia del 15.6.2014)

venerdì 13 giugno 2014

NESSUNA SANZIONE PER CHI NON HA IL POS

Il Ministero dell'Economia conferma
l'interpretazione del Cnf e convoca le banche

In vista della scadenza Pos, il Ministero delle Finanze convocherà "in tempi brevi" un tavolo di confronto tra il Governo, le banche e i rappresentanti degli operatori economici e professionali interessati. Confermato: nessuna sanzione per chi non avrà installato il POS. Annunciata una campagna d'informazione nei confronti dei consumatori. Il nodo della questione sono i costi: le commissioni bancarie e di transazione interbancaria. Pagare per incassare è la principale obiezione che professionisti ed esercenti contestano al Ministero delle Finanze. Se ne è fatto carico l'On Marco Causi con una interrogazione a risposta immediata al Ministero delle Finanze. Causi ha chiesto di "chiarire gli effetti dell'applicazione della norma evitando l'insorgere del possibile contenzioso che i singoli contribuenti, i professionisti, gli ordini professionali e le associazioni di categoria intendono scongiurare". Inoltre, l'introduzione dell'obbligo di accettare il pagamento in forma elettronica se il cliente lo richiede è ormai imminente e pertanto- ha dichiarato Causi- il Governo "deve realizzare un'adeguata campagna di comunicazione istituzionale volta a informare i consumatori, nonché istituire rapidamente un tavolo di confronto tra il Governo, le banche e i rappresentanti degli operatori economici e professionali, al fine di ridurre al minimo i costi di utilizzo delle carte di debito a carico di commercianti, artigiani e professionisti". All'interrogazione di Causi ha risposto favorevolmente ieri in Commissione il Sottosegretario Enrico Zanetti. Concordando con le considerazioni del deputato Causi, il rappresentante del Mef ritiene "prioritario svolgere Nessuna sanzione. La volontà della parti del contratto d'opera professionale (cliente e professionista) resta ancora il riferimento principale per la individuazione delle forme di pagamento; nessuna sanzione è prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito. La conferma è arrivata dallo stesso Zanetti: "Non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica", ha puntualizzato. Minimizzare l'incidenza degli oneri- Nel ribadire la necessità di promuovere la diffusione e l'uso dei pagamenti con carte di debito e credito su vasta scala, nonché l'eccessivo costo dell'uso del contante Zanetti ritiene "opportuno che – al fine di massimizzare i vantaggi connessi all'implementazione della tecnologia nei sistemi di pagamento e, nel contempo, minimizzare l'incidenza degli oneri a carico delle imprese, commercianti e professionisti – vengano attivati una serie di tavoli di confronto con le banche e con gli altri operatori di mercato per ridurre i costi legati alla disponibilità e all'utilizzo dei POS, e sfruttare a vantaggio del sistema i margini di efficienza esistenti, ottenendo così una significativa compressione dei costi ed una soluzione che consenta di superare le difficoltà insite nel cambiamento prospettato". Nel confronto internazionale e tra le regioni italiane, ha aggiunto Zanetti- " emerge che tra le principali determinanti del basso utilizzo di strumenti di pagamento elettronici figurano le differenze nel reddito pro capite e nel grado di sviluppo e di diffusione dei punti di accettazione delle carte di pagamento presso le imprese e i liberi professionisti. Un impulso alla diffusione di strumenti elettronici è in grado di produrre effetti benefici per i consumatori, le imprese, le Amministrazioni pubbliche e l'economia nel suo complesso. Infatti, il sommerso e l'economia criminale sono fortemente correlati con l'uso del contante e incidono per oltre il 27 per cento del PIL. "La carta di debito assicura il buon fine dell'operazione di pagamento e richiede minori attività procedurali e di riconciliazione contabile rispetto agli altri strumenti elettronici (esempio bonifico)"- ha puntualizzato il Sottosegretario. "Nell'uso del contante, degli assegni e degli altri strumenti cartacei prevalgono, infatti, i costi variabili, connessi con le esigenze di movimentazione e di sicurezza. Per le carte di debito è invece prevalente la quota dei costi fissi di emissione degli strumenti e di gestione delle infrastrutture. Ne deriva che al crescere delle operazioni con carte di debito si riducono più che proporzionalmente i costi unitari. Sulla base della diversa struttura dei costi, si possono calcolare anche le soglie di importo di convenienza per i diversi strumenti di pagamento: per le operazioni superiori a 20-30 euro, la carta di debito si conferma essere lo strumento più conveniente sia rispetto al contante sia rispetto agli altri strumenti di pagamento".


Luigi Berliri (da Mondoprofessionisti del 12.6.2014)

giovedì 12 giugno 2014

Chirurgia estetica ed obbligo di informazione

di Lucia Nacciarone

La posizione di chi esegue operazioni di questo tipo, infatti, dicono gli Ermellini nella sentenza n. 12830 del 6 giugno 2014, è più delicata di quella del chirurgo che fa interventi necessari.

Il chirurgo estetico viene incaricato di agire per migliorare l’aspetto del paziente in qualcosa, ed è pertanto tenuto all’obbligo di richiedere il consenso informato su tutti i rischi che lo stesso può correre, compreso quello di non avere un miglioramento del proprio aspetto esteriore, ma in taluni casi (esponendo le statiche rilevanti in argomento), addirittura un peggioramento.

Solo così, continuano i giudici, il professionista fornisce al cliente l’informazione necessaria ad assumere la delicata

scelta che gli compete, cioè accettare il trattamento con il pericolo di non ottenere poi l’agognato miglioramento fisico: se il chirurgo viene meno al suo obbligo, scatta la colpa medica nonostante l’intervento sia stato eseguito in modo corretto.

E ciò, a maggior ragione perché si tratta di un intervento non necessario; più facile, quindi, per coloro che operano nel settore della chirurgia estetica, incorrere in responsabilità, col conseguente obbligo di risarcire il paziente danneggiato.

Tale responsabilità, concludono infine gli ermellini, si fonda sul combinato disposto degli articoli 13 e 32 della Costituzione, che tutelano rispettivamente la libertà personale quale diritto inviolabile dell’individuo e la salute. Il danno risarcibile tiene conto della lesione della dignità che connota l’esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica, per non essere stato il paziente messo nelle condizioni di assumere una scelta consapevole.


(Da diritto.it del 12.6.2014)

mercoledì 11 giugno 2014

False schede carburante? Dichiarazione fraudolenta

Cass. Sez. III Pen., Sent. 6.5.2014, n. 18698

La Cassazione ha stabilito che integra il reato di dichiarazione fraudolenta la deduzione di costi inesistenti mediante l’utilizzo di schede carburante false, rilasciate senza un effettivo rifornimento di carburate e dunque senza un effettivo esborso per il contribuente.

Nel caso in esame, un imprenditore aveva utilizzato delle schede carburante false per ottenere una riduzione delle imposte dovute, deducendo costi mai sostenuti, facendo comparire rifornimenti di carburante anche nei giorni in cui il distributore indicato era chiuso.

Nella sentenza della corte del luogo, all’imputato era ascritto il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture. L’imputato ricorreva in cassazione per ottenere una diversa definizione della condotta criminosa contestata.

La Cassazione si è espressa sulla distinzione tra il reato di cui all’articolo 2 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) e il successivo articolo 3 del medesimo decreto.

Il primo disciplina il reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, che punisce con la reclusione da un anno e sei  mesi  a  sei  anni chiunque, al fine di evadere le imposte  sui  redditi  o  sul  valore aggiunto, avvalendosi di fatture o  altri  documenti  per  operazioni inesistenti, indica in una delle  dichiarazioni  annuali  relative  a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il secondo articolo contiene la disciplina del reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” che punisce, con la pena della reclusione nello stesso quadro edittale del reato ex articolo 2, una categoria più ristretta di contribuenti, in particolare coloro che sono tenuti a tenere scritture contabili, prevedendo anche un ambito di applicazione più limitato, essendo configurabile in caso di superamento di una determinata soglia di valore dell’imposta evasa e degli elementi attivi sottratti all’imposta.

I giudici di legittimità hanno escluso che nel caso di specie si potesse ascrivere all’imputato il reato di cui all’articolo 3, in quanto questo ha carattere solo residuale, come si comprende facilmente dalla lettera della norma, applicabile ad una categoria più ristretta di contribuenti, cioè coloro obbligati a tenere scritture contabili.

La Suprema Corte ha, dunque, concluso che la condotta criminosa del reo integra il reato di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 74/2000, confermando la sentenza dei giudici di merito impugnata e rigettando il ricorso della parte ricorrente.


Lorenzo Pispero (da filodiritto.com del 4.6.2014)

martedì 10 giugno 2014

No ai web cookie per profilazione senza consenso

di Biancamaria Consales
 
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(Da diritto.it del 10.6.2014)

lunedì 9 giugno 2014

Nuovi parametri forensi: vincolanti per il giudice?



Trib. Alessandria, Magistrato di Sorveglianza, decr. 15.5.2014

Gli avvocati non hanno nemmeno fatto in tempo a tirare un sospiro di sollievo per l’approvazione dei nuovi parametri forensi (D.M. 55/2014) che hanno posto fine alla “grande carestia” provocata dal vituperato primo decreto parametri (D.M. 140/2012) che sono subito apparse all’orizzonte pericolose interpretazioni volte a limitarne l’apparentemente positiva portata applicativa.

Il suggestivo provvedimento del 15 maggio 2014 del tribunale di Alessandria (Ufficio di sorveglianza) sostiene infatti che anche dopo l’entrata in vigore del D.M. 55/2014 la discrezionalità dei giudici nel liquidare i compensi degli avvocati rimarrebbe immutata considerato che l’art. 1, comma 7, del D.M. 140/2012 sarebbe tuttora vigente.

Tale norma, non riprodotta nel nuovo regolamento parametri, è quella che prevede che:

“In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”.

Il ragionamento, applicabile al compenso liquidabile in favore degli avvocati per qualsiasi attività (non solo dunque quella penale presa in esame dal giudice il cui provvedimento si commenta), è, in sintesi, questo:

siccome nel decreto parametri del 2012 vi era una parte dedicata alle norme generali (Capo I - Disposizioni generali - art. 1) applicabile a tutti i compensi delle diverse categorie professionali da esso previste ed una parte specifica che stabiliva in concreto i compensi liquidabili in favore di ciascuna categoria, e siccome il D.M. 55/2014 ha semplicemente riformato solo questa seconda parte della normativa secondaria nel capo relativo ai compensi degli avvocati (Capo II - Disposizioni concernenti gli avvocati - artt. 2-14) in mancanza di un’espressa abrogazione delle stesse e/o dell’intero D.M. 140/2012 le disposizioni generali sarebbero ancora in vigore anche per gli avvocati.

Ciò in quanto il D.M. 55/2014 non avrebbe regolato l’intera materia disciplinata dal D.M. 140/2012 e pertanto quest’ultimo non potrebbe considerarsi integralmente abrogato ex art. 15, ultima parte, preleggi.

In pratica quanto previsto nel D.M. 55/2014 (e nelle tabelle ad esso allegate), “sovrapponendosi” (solamente) alle “Disposizioni concernenti gli avvocati” comprese nel Capo II (artt. 2-15) del D.M. 140/2012 e nelle tabelle ad esso allegate, avrebbe regolato nuovamente (ma esclusivamente) la specifica materia dei compensi per la professione forense e solo dunque le prime potrebbero considerarsi abrogate per effetto del nuovo regolamento sui parametri, non invece quelle generali costituite dal soprariportato articolo 1.

Le soglie numeriche indicate nel sopravvenuto D.M. 55/2014 e nella tabelle ad esso allegate sarebbero quindi ancora discrezionalmente derogabili dal giudice “sia nei minimi che nei massimi” e quindi egli potrebbe spingersi anche ben oltre gli aumenti o le diminuzioni percentuali rispettivamente dell’80% o del 50% previsti (artt. 4, 12, 19) sui valori medi di tabella.

Secondo tale tesi ciò sarebbe anche in linea con quanto previsto dall’art. 2, comma 1, D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. Decreto Bersani) convertito dalla L. 4 agosto 2006 n. 248, che dispone:

“… in conformità al principio comunitario di libera concorrenza … al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti …” .

Si sostiene altresì che con riguardo alle liquidazioni dovute per il patrocinio a spese dello Stato la proposta interpretazione consentirebbe anche di rispettare quanto previsto dall’art. 1, comma 5, L. 31 dicembre 2012 n. 247, secondo il quale:

“dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 (tra i quali rientra ex art. 13, comma 6, anche quello riguardante i parametri forensi n.d.r.) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Il giudice, infatti, grazie alla sua discrezionalità potrebbe ridurre i compensi liquidabili ai difensori che abbiano svolto la propria attività in favore di soggetti ammessi alle provvidenze del patrocinio a spese dello Stato impedendo così il verificarsi di tali maggiori oneri.

Senza nemmeno la necessità di prendere posizione su tali ultime affermazioni di supporto, le conseguenze che dipenderebbero dall’opinione espressa nel provvedimento in commento potrebbero, forse, trovare altrove la loro giustificazione.

In primo luogo il D.M. 55/2014 prevede, infatti, a sua volta, un capo I dedicato alle disposizioni generali e riesce quindi difficile ritenere che l’omologo capo del D.M. 140/2012 non possa ritenersi implicitamente abrogato ex art. 15 ultima parte, preleggi.

In secondo luogo, come giustamente osservato da una sempre attenta giurisprudenza di merito:

“gli artt. 13 comma VI, e 1 comma III, l. 247/2012 configurano un sistema biennale di regolamentazione nella materia dei compensi forensi profilando un’ipotesi esplicita di successione normativa in cui i nuovi parametri sono abrogativi dei precedenti”

e il DM 140/12 deve:

“intendersi abrogato in quanto il DM 55/2014 regolamenta ex novo l’intera materia dei compensi forensi con una disciplina di nuovo conio (cd. abrogazione implicita) e, là dove non conferma disposizioni che erano presenti nel DM del 2012, mette mano ad una precisa scelta legislativa che prevale sulla precedente (abrogazione tacita)” (Trib. Milano, decreto 9 aprile 2014, in www.ilcaso.it, sez. giurisprudenza, 10321).

In terzo luogo, sono gli stessi articoli 4, comma 1, secondo periodo, 12, comma 1, terzo periodo e 19, comma 1, secondo periodo del D.M. 55/2014 che prevedono che i valori medi possano essere dal giudice, di regola, aumentati fino all’80%, o diminuiti fino al 50% (e addirittura fino al 100% e 70% per la fase istruttoria).

I commi 6-9 dell’art. 4 prevedono poi altri parametri che possono indirizzare la decisione del giudice.

La sua discrezionalità potrebbe pertanto essere comunque recuperata grazie a tali norme senza necessità di ricorrere ad una norma (art. 1, comma 7, D.M. 140/2012) che agli avvocati non dovrebbe più essere applicabile “perché la nuova legge (D.M. 55/2014 n.d.r.) regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore” (art. 15 Disposizioni sulla legge in generale).

La stessa relazione al D.M. 55/2014, in più parti, assegna poi a tale inciso o all’avverbio “orientativamente” (pure presente all’interno del regolamento) la funzione di ricordare “la natura meramente orientativa” e non vincolante delle prescrizioni che la contengano: “sicché il compenso potrà anche essere determinato in un importo che si colloca al di sotto di quella soglia ove “non sarebbe opportuno andare”.

In definitiva si potrebbe, insomma, ritenere che la definizione di “medi” data ai valori numerici indicati dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 non sia vincolante per il giudice, nel senso di limitarne la discrezionalità solo entro gli aumenti o le diminuzioni percentuali previste, e non possa quindi ritenersi aver fissato implicitamente un “minimo” normalmente pari al 50% (o al 30% per la fase istruttoria) o un massimo normalmente pari al 180% (o al 200% per la fase istruttoria) di tali valori medi (fatte salve le ulteriori variazioni eventualmente derivanti dai commi 7-10 dell’art. 4).

Non sarebbe allora un caso che il legislatore, proprio per ribadire la permanenza di una piena discrezionalità del giudice nel liquidare il compenso dell’avvocato, abbia ritenuto di ripetere per ben trentaquattro volte all’interno del D.M. 55/2014 il termine “di regola”.

Tuttavia, anche a voler seguire questa proposta interpretativa del nuovo decreto parametri (non proprio favorevole alla categoria forense) rimarrebbero sul tappeto due interrogativi:

    1) perché mai il legislatore avrebbe allora utilizzato l’aggettivo “medi” nell’indicare i valori numerici proposti nelle tabelle allegate al decreto? Si è forse voluto evidenziare, per un eccesso di zelo, che quell’importo costituisce solo la base di calcolo che può essere aumentata e diminuita e quindi si è ritenuto che, per consentire tali scostamenti, fosse opportuno fissare un valore mediano che rendesse palese anche da un punto di vista logico-visivo la sua necessaria “mobilità” verso l’alto o verso il basso? O si è inteso, piuttosto, implicitamente, fissare dei minimi e dei massimi invalicabili dal giudice nel liquidare il compenso all’avvocato?

    2) volendo riconoscere al giudice la discrezionalità di poter prescindere in toto dai valori tabellari in presenza di quali presupposti egli, nel liquidare il compenso all’avvocato, potrebbe spingersi oltre le percentuali di aumento o riduzione previste? Il fatto che il legislatore abbia indicato un certo numero di parametri generali nel primo, settimo, ottavo, nono e decimo comma dell’art. 4 e nel primo comma degli articoli 12 e 19 che legittimano gli aumenti o le diminuzioni deve far ritenere che per andare oltre tali soglie si dovrebbe comunque far ricorso ad altri criteri, diversi da tali parametri? O invece il giudice potrebbe anche attribuire particolare rilievo ad uno o alcuni solo tra essi per sforare le percentuali previste ex lege?

Ancorchè tali quesiti siano forse destinati a rimanere senza risposte certe rimarrebbe il conforto assicurato dal disposto dell’art. 111 Cost. in base al quale “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.

Ed è noto che la violazione dell’obbligo di motivazione determini l’invalidità del provvedimento giurisdizionale e possa essere fatta valere attraverso il sistema delle impugnazioni.

L’obbligo della motivazione assolve infatti alla funzione d’assicurare in concreto il perseguimento di diversi principi costituzionali in tema di giurisdizione, quali il diritto di difesa, l’indipendenza del giudice e la sua soggezione alla legge, nonché il principio di legalità.

E siccome la parte del provvedimento giudiziale che si pronunci in tema di liquidazione delle spese riveste un ruolo fondamentale nell’assicurare la piena tutela ai diritti, posto che in base al principio generale del nostro ordinamento la necessità di ricorrere ad un giudizio per far valere i propri diritti non deve tornare a danno di chi ha ragione (ciò che urterebbe contro il principio che vuole i diritti integralmente tutelati e non con percentuali inferiori al 100%, trattandosi altrimenti di tutela parziale), ancorchè si tratti solo di una consolazione, non sarebbe una consolazione da poco.

Però, c’è un però.

Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e la sua legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 abrogando le tariffe forensi all’art. 9, comma 2 ha previsto che:

“Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Già approvando il D.M. 140/2012 la scelta del legislatore è stata nel senso di prevedere, eccezion fatta per l’attività stragiudiziale, delle tariffe per intere fasi costituite da valori numerici specifici (pur definiti impropriamente “parametri specifici”) modulabili tuttavia dal giudice alla luce, vuoi delle circostanze concrete, vuoi delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.

Tra questi ultimi probabilmente già l’art. 1, comma 7 non poteva considerarsi rispondente a quanto previsto dalla legge abrogativa delle tariffe posto che il rimettere alla discrezionalità del giudice la determinazione del compenso dell’avvocato non pare esattamente costituire un “parametro” che per sua natura dovrebbe essere verificabile e conoscibile in anticipo.

E non si può non ricordare come il decreto ministeriale sia fonte normativa regolamentare e quindi secondaria e sotto-ordinata a quella primaria costituita dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

Lo stesso “vizio” pare, invero, affliggere pure il nuovo decreto parametri.

Anche il vigente D.M. 55/2014, mutando in parte e condivisibilmente terminologia, ha riconosciuto la reale natura di meri valori numerici a quelli previsti dalle tabelle allegate (prevedendoli però finalmente anche per l’attività stragiudiziale), indicando invece poi dei distinti parametri generali in base ai quali poterli aumentare o diminuire percentualmente.

Pur non essendo stato riproposta la previsione dell’art. 1, comma 7, D.M. 140/2012 nel testo del nuovo D.M. 55/2014 è tuttavia scivolata per trentaquattro volte l’espressione “di regola” che riapre il problema della vincolatività dei nuovi parametri, soprattutto alla luce dell’interpretazione (benchè certamente priva di portata precettiva) datane dalla relazione ministeriale.

Un dato però mi pare certo.

Sia che si voglia riconoscere la natura di parametri ai valori numerici delle tabelle (cc. dd. ex parametri specifici) e anche a quelli rientranti negli abrogati cc. dd. criteri generali, o piuttosto solo ai parametri generali ora previsti dagli artt. 4, 12 e 19 non dovrebbero però sussistere dubbi che i parametri ai quali il giudice possa far ricorso dovessero e (certamente ora) debbano comunque essere predeterminati e non rimessi alla sua mera discrezionalità.

Ciò primariamente per un’elementare esigenza di certezza del diritto e quindi di legalità e trasparenza, senza comunque dimenticare che ciò prevedeva espressamente il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 e la sua legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 nell’abrogare le tariffe forensi.

La stessa legge di riforma della professione forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247) poi, al suo articolo 13, comma 7, lo prevede oggi espressamente:

“I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.”.

E ben si comprende come rimettere alla discrezionalità del giudice la determinazione dei compensi degli avvocati in assenza di (pur richiesti ex lege) precisi e prefissati parametri in base ai quali egli vi possa provvedere (magari anche in deroga alle percentuali di aumento o diminuzione dei valori indicati nelle tabelle del d.m. 55/14) non pare propriamente in linea con l'indicata esigenza di trasparenza, ma soprattutto con quanto previsto dalle sopraindicate fonti normative primarie.

E siccome, come già sopra sottolineato, la parte della liquidazione delle spese di lite costituisce una parte fondamentale nella risposta di giustizia che lo Stato deve assicurare ai cittadini l’esigenza di trasparenza va a braccetto con quella di legalità e di giustizia.

(Da Altalex del 5.6.2014. Nota di Andrea Bulgarelli)