lunedì 2 aprile 2012

Micropermanenti, no risarcimento senza esami

Con 365 “sì”, 61 “no” e 6 astenuti la Camera ha approvato il decreto sulle liberalizzazioni, che, per quanto concerne la nostra materia, porterà una serie di importanti novità.
Confermato, oltre alla non risarcibilità delle lesioni lievi se non comprovate da precisi esami strumentali, anche l’obbligo di preventivazione multipla per gli agenti, che dovranno presentare ai clienti almeno due preventivi di prodotti diversi dal proprio; inoltre è stata approvata la proposta di una tariffa unica per tutti gli automobilisti virtuosi. Per chi falsifica documenti sono previste pene fino a  5 anni di reclusione. Sul fronte del prezzo, l’installazione di una scatola nera comporterà degli sconti sul premio per tutti coloro che decideranno di installarla.
Diversi sono i motivi ispiratori della nuova regolamentazione: dalla lotta contro le frodi ai danni delle compagnie, alla necessità di abbassare il costo delle polizze, all’esigenza di maggiore trasparenza e competitività. Tutti buoni propositi per il cui perseguimento si è scelto di prevedere una serie di compromessi a tratti al limite della costituzionalità.
Sarà il tempo, e soprattutto le prossime pronunce giurisprudenziali, a determinare se e come le modifiche introdotte riusciranno a perseguire questi obiettivi. Noi siamo dubbiosi, del resto quegli stessi obiettivi dovevano essere raggiunti con l’introduzione del risarcimento diretto nell’ormai lontano 2006, e i risultati (catastrofici) sono sotto gli occhi di tutti.
Tra i patrocinatori, gli avvocati e in genere gli operatori del settore si coglie un disfattismo che sa di deja-vu di sei anni fa. Noi non facciamo parte della categoria di quelli che si stracciano le vesti e gridano allo scandalo, ad esempio per l’indubbia maggiore complessità nel provare la lesioni lievi subite dai nostri clienti o nel dover necessariamente familiarizzare con le famigerate banche dati dei danneggiati, dei testimoni ecc. o nel comprendere se e come la scatola nera davvero costituirà una tutela anche per il danneggiato e non soltanto per la compagnia.
Noi facciamo parte di quei professionisti propositivi, che vedono queste novità come uno stimolo a fare sempre meglio il proprio lavoro, con passione e determinazione, consapevoli che la preparazione professionale e il costante aggiornamento è la vera chiave del successo di un’attività come la nostra.
Noi facciamo parte di quei professionisti che hanno capito che con queste nuove norme il danneggiato avrà sempre più bisogno di un professionista serio e capace per vedere tutelati i propri diritti.
Oggi più che mai la figura del professionista esperto in risarcimento del danno costituisce la vera garanzia di tutela per il danneggiato.

(Da infortunisticastradale.biz del 23.3.2012)

Correntista vittima di phishing: Poste condannate

Tribunale Siracusa, sez. II, sent. 15.3.2012

Il Tribunale di Siracusa con questa sentenza condanna Poste italiane S.p.A. al risarcimento dei danni subiti da un correntista vittima di un caso di phishing.
Alla base del  provvedimento dell’Organo giudiziario si pone la violazione dell’art. 31 del Codice per la protezione dei dati personali che disciplina le misure di sicurezza cioè tutte quelle misure che vanno adottate per  la custodia ed il controllo dei dati. Tali prescrizioni tendono a ridurre al minimo, attraverso la predetta attività di controllo e custodia, una serie di eventi che possono sintetizzarsi in tre punti: distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati; accesso non autorizzato; trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
Gli obiettivi di sicurezza vengono generalmente definiti come requisiti di riservatezza (prevenzione dell’utilizzo indebito di informazioni riservate), integrità (prevenzione dell’alterazione o manipolazione indebita di informazioni) e disponibilità (prevenzione dell’occultamento o dell’impossibilità di accesso a dati o risorse necessarie alla conduzione dell’attività) espressi con riferimento ai beni da proteggere.
Secondo l’Autorità Giudiziaria la responsabilità delle Poste è indubbia in quanto i sistemi di sicurezza se ben predisposti avrebbero potuto evitare la produzione dell’evento lesivo collegato alla truffa (nello specifico il prelevamento illecito di 9.500,00 euro).
Nello specifico le Poste avevano subito rilevato l’anomalia rappresentata dall’insolito indirizzo IP utilizzato per la transazione e difatti avevano segnalato l’accaduto allo specifico servizio antifrode. Nonostante ciò, però, il sistema informatico ha consentito l’esecuzione dell’operazione in tempi brevissimi, senza tentare di prevenire il danno attraverso una minima attività di accertamento, che avrebbe senz’altro individuato il tentativo di truffa.
Sulla base, poi, di quanto previsto dall’art. 15 del d.lgs. 196/2003 il giudice ha condannato le poste al risarcimento del danno emergente e del danno morale.

(Da Altalex del 29.3.2012. Nota di Michele Iaselli)

Margine di errore etilometro? GdP annulla verbale

Giudice di Pace Cesena, sentenza 8.2.2012

A seguito delle recenti modifiche normative introdotte dalla legge n. 120/2010 la violazione di cui all’art. 186, comma 2, lett. a) del c.d.s. non configura più ipotesi di reato, ma viene punita “con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi”.
Nonostante il fatto non sia più previsto come reato, permangono in capo al trasgressore conseguenze particolarmente rilevanti per il superamento della soglia del tasso alcolemico pari 0,50 g/l.
In questo contesto, si contraddistingue l’interessante sentenza 8 febbraio 2012 del Giudice di Pace di Cesena che ha accolto il ricorso avverso il verbale di accertamento per la violazione della norma citata proposto dal conducente di un’autovettura risultato positivo all’alcoltest. In particolare, la prima prova aveva dato esito pari a 0,59 g/l, la seconda pari a 0,52 g/l.
Con riferimento al tasso alcolemico riscontrato al conducente 0,59 g/l alla prima prova e 0,52 alla seconda prova, va rilevato che la Corte di Cassazione ha ritenuto che debba tenersi conto della misurazione che ha dato esito inferiore (Cass., sez. 4, sent. 16478 del 2008; nello stesso senso Cass. sez. 4, sent. n. 3346 del 24/11/2009 - Rv. 246390).
Nel caso che ci occupa, perciò, il giudicante ha tenuto conto esclusivamente della seconda prova effettuata che dato esito inferiore e pari a 0,52 g/l.
Nel definire lo stato di ebbrezza, però, nè il codice della strada, né il regolamento, né il Decreto ministeriale 22 maggio 1990, n. 196 tengono in considerazione i decimali successivi al primo.
Può quindi ragionevolmente sostenersi che il principio di stretta interpretazione delle norme vieti di dare rilievo ai decimali, soprattutto quando come nel caso in considerazione il tasso alcolemico è lievemente superato.
Del resto, il testo di legge non indica espressamente il secondo decimale e va sottolineato che un minimo margine d’imprecisione nella rilevazione nell’accertamento quantitativo dell’aria alveolare da parte dell’apparecchiatura appare pur sempre possibile.
Tuttavia, il giudicante pur non soffermandosi direttamente sul fatto che il testo normativo non indichi espressamente il secondo decimale, ha dato rilievo al margine di errore sulla rilevazione del tasso alcolemico dell’apparecchiatura (in modo analogo a quanto avviene per la misurazione della velocità attraverso l’autovelox).
Ne consegue che “detratta la soglia del 4% a margine di possibile errore della rilevazione, questa si limiterebbe ad un valore inferiore a quello, già minimo, prescritto dalla legge ai fini della sanzione irrogata, cioè inferiore a 0,50 g/l e di conseguenza tale da invalidare l’accertamento in violazione di cui si tratta”.
L’etilometro infatti misura la concetrazione di alcol nell’aria alveolare espirata (B.R.A.C.breath ratio alcohol concentration), espresso in milligrammi per litro di aria; e, utilizzando un fattore di conversione predeterminato in generale, calcola la concentrazione di alcol presente nel sangue.
Per quanto il dibattito scientifico sia ancora aperto, a causa delle differenze fra individui per condizioni fisiologiche (quali il sesso o l’età) o patologiche, il Decreto ministeriale 22 maggio 1990, n. 196 (Regolamento recante l’individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza), ha fissato il rapporto fra la concentrazione alcolemica nell’espirato e quella presente nel sangue nella misura di 2300:1 (in questi termini, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, ed. La Tribuna, L. Benini - G. A. Di Biase 2010, p. 30).
In passato, quando il fatto apparteneva alla competenza del giudice penale, la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. IV, sentenza 4 marzo-6 aprile 2010, n. 12904) è stata di diverso avviso ritenendo che “ la sensibilità degli strumenti utilizzati per l’accertamento urgente del tasso alcolemico (gli etilometri) era già ben nota al legislatore…”. Tuttavia, la giurisprudenza di merito, in alcuni casi ha tenuto fermo che un “…margine d’imprecisione nella rilevazione nell’accertamento qualitativo dell’aria alveolare da parte dell’apparecchio appare pur sempre possibile” (così Corte D’Appello di Trieste, Prima Sezione Penale, sent. n. 507/2008 su penale.it).
La sentenza 8 febbraio 2012 si contraddistingue per aver preso in considerazione in senso favorevole all’interessato il margine di errore dell’apparecchiatura annullando il verbale di accertamento.

(Da Altalex del 15.3.2012. Nota di Paolo Ghiselli)

domenica 1 aprile 2012

TOLTA OBBLIGATORIETA' MEDIACONCILIAZIONE!

C'AVEVATE CREDUTO, EH?!

Affetto da SLA, testamento all'amministratore di sostegno

Tribunale di Varese, Decr. 12 marzo 2012

L'amministratore di sostegno può raccogliere le volontà testamentarie del paziente affetto da SLA (sclerosi laterale amiotrofica) dotato di comunicatore oculare ed espresse con tale strumento, riportarle in forma scritta su atto formale sottoscritto, ex art. 409, comma primo, c.c., in nome e per conto del beneficiario, con i poteri di rappresentanza sostitutiva.
In tal modo operando l'amministratore diventerà strumento del beneficiario per confezionare un valido testamento olografo. D'altronde, l'art. 591, comma primo, n. 2), c.c. esclude la capacità di testare per gli interdetti ma non anche per i beneficiari dell'amministrazione di sostegno.
Il paziente affetto da sclerosi laterale amiotrofica gode del diritto a comunicare le sue volontà, nonché del diritto a che le stesse siano rese effettive, nel senso che, in caso di impossibilità di accesso alle forme previste dalla Legge per beneficiarie di taluni diritti, siano introdotte misure per evitare l'impasse e, quindi, la discriminazione in base alla malattia.

(Da telediritto.it del 30.3.2012)

Cara Apple, la garanzia si rispetta

In molti negozi della mela, e anche sul sito, riconoscono solo la garanzia di un anno per i difetti di fabbricazione, mentre dovrebbe essere di 24 mesi. Battaglia di "Altroconsumo".

Continua la battaglia di una delle associazioni di consumatori, "Altroconsumo", per richiamare la Apple, e i suoi prodotti, al rispetto della legge. Per chi non conoscesse la controversia, si tratta di questo: anche per i ceberrimi dispositivi Apple lanciati da Steve Jobs - iPhone, iPod, iPad, eccetera - la garanzia deve durare due anni. Lo stabilisce il Garante che a dicembre dello scorso anno ha sanzionato la multinazionale di Cupertino per pratica commerciale scorretta. In pratica, nel negozi Apple (così come sul sito dell'azienda della mela) ti riconoscono solo la garanzia di un anno, e se vuoi estenderla per i successivi 12 mesi ti propongono di acquistare Apple Care, una garanzia aggiuntiva che costa 69 euro.
Ma, come ricorda "Altroconsumo" sul proprio sito (www.altroconsumo.it), «l’articolo 130 del Codice del Consumo parla chiaro: sui prodotti acquistati in negozio o sul sito del produttore la garanzia per i difetti di fabbricazione è di due anni». L'associazione invita i consumatori, e ovviamente anche i fan del marchio Apple, sempre più numerosi, a raccontare la propria esperienza compilando un questionario. E a sostenere la battaglia che può interessarre chiunque abbia un prodotto Apple e rischia di trovarsi appiedato dalla garanzia in caso di malfunzionamento anche prima dei due anni previsti dalla legge.
Quelli di "Altroconsumo" hanno girato anche un video nei negozi Apple con una telecamera nascosta.
Ora la battaglia è arrivata a una nuova svolta: Apple Sales International, una delle tre società della Mela operanti in Europa, ha ottenuto dal Tar Lazio la sospensiva sulla decisione dell’Antitrust del dicembre scorso riguardo l’ingannevolezza e la modifica delle indicazioni sulla garanzia Apple care per le confezioni dei prodotti. Contro questa decisione Altroconsumo presenta oggi reclamo d’urgenza al Consiglio di Stato.
FamigliaCristiana.it ha chiesto ufficialmente alla sede italiana della Apple di Milano di avere la versione dell'azienda americana sulla vicenda, in particolare sulla controversia legale in merito alla garanzia sui difetti di fabbricazione. Ma, nel momento in cui scriviamo, non abbiamo avuto ancora una risposta con le controargomentazioni del colosso di Cupertino.
Il Tar Lazio ha invece accolto le richieste dell’Antitrust e di Altroconsumo rigettando quelle di Apple Italia e Apple Retail, confermando per le due società la sanzione di 900mila euro per pratiche commerciali scorrette riguardo la garanzia legale. Oltre al reclamo al Consiglio di Stato Altroconsumo presenta oggi un nuovo ricorso all’Antitrust perché Apple sia di nuovo sanzionata per inottemperanza al provvedimento dell’Authority e reiterazione della pratica commerciale scorretta. Apple infatti continua a non rispettare il Codice del Consumo e i diritti dei consumatori al rispetto della garanzia di conformità valida due anni. La prossima udienza sul merito davanti al Tar Lazio si terrà il 9 maggio.

Pino Pignatta (da famigliacristiana.it del 28.3.2012)

sabato 31 marzo 2012

Necessaria nuova legge professionale ma senza delegificazione

Pubblichiamo il testo della mozione con la quale il Congresso Nazionale Forense Straordinario di Milano (23-24 marzo 2012) si è espresso in materia di riforma degli ordinamenti professionali invitando CNF ed OUA a chiedere al Parlamento, al Presidente del Consiglio ed al Ministro della Giustizia di disciplinare con norma ordinaria la professione forense considerata la rilevanza sociale, la "specialità" della professione forense e la sua rilevanza costituzionale.
CNF ed OUA vengono inoltre invitati ad impegnarsi per una immediata convocazione di un comitato ristretto al fine di predisporre una proposta la quale sappia adeguare il disegno di legge 3900 alle recenti modifiche legislative introdotte con la Legge 14 settembre 2011, n. 148, salvaguardando il ruolo di soggetto costituzionalmente rilevante dell'Avvocato e il suo imprescindibile e peculiare ruolo per la difesa dei diritti dell'uomo, coerentemente con l'inviolabilità della difesa tecnica sancita dall' art. 24 della Carta Costituzionale, cosicché si possa costituire un progetto organico da consegnare al Ministro della Giustizia (da Altalex del 31.3.2012).

CONGRESSO STRAORDINARIO FORENSE MILANO 23-24 MARZO 2012

Il Congresso Straordinario Forense
VISTE
le disposizioni, contenute nella "Legge di stabilità 2012", che rimettono ad un regolamento di delegificazione la disciplina della riforma degli ordinamenti professionali e che dispongono l'abrogazione delle norme sugli ordinamenti professionali vigenti in contrasto con i principi dettati per il regolamento di delegificazione;
RILEVATO
- che l'ordinamento della professione di avvocato è materia che attiene, tra l'altro, all'organizzazione della giurisdizione, non potendosi consentire se non in aperta contraddizione con il principio di parità delle parti di cui all'art. 111 Cost., che la figura dell'avvocato sia regolato da fonte diversa da quella che regola la figura del giudice;
- che il rilievo costituzionale della professione di avvocato è posto anche a presidio del diritto alla difesa dei cittadini (art. 24 Cost.);
- che i principi posti ad indirizzo del previsto potere regolamentare del Governo sono del tutto generici e non adeguati alla complessità del quadro normativo che verrebbe abrogato;
- che si è in presenza di una abdicazione della funzione della legge a vantaggio di un potere regolamentare che appare libero e non circoscritto da adeguati limiti che lo configurino come discrezionale e quindi sindacabile;
- che tale potere regolamentare verrebbe quindi ad incidere sulla libertà di esercizio della professione, con palese violazione delle riserve di legge, sia assolute che relative, poste dalle norme costituzionali richiamate, oltre che dall'art. 41, comma 2, Cost.;
- che inoltre nella materia delle professioni la potestà regolamentare non spetta allo Stato;
IMPEGNA
il Consiglio Nazionale Forense unitamente all'OUA affinchè sia formalmente richiesta la disponibilità del Governo alla rinunzia alla ipotesi di normazione secondaria tramite DPR e in ogni caso a richiedere al Parlamento, al Presidente del Consiglio ed al Ministro della Giustizia di disciplinare con norma ordinaria la professione forense considerata la rilevanza sociale, la "specialità" della professione forense e la sua rilevanza costituzionale;
il Consiglio Nazionale Forense unitamente all'OUA a chiedere altresì al Governo che anche per gli altri punti previsti dall'art. 3 comma 5 del DL 138/2011, convertito in legge 148/2011, si proceda non ricorrendo alla mera potestà regolamentare governativa ma riaffidando alla discussione parlamentare e alla correlativa assunzione di responsabilità politica dello stesso l'attuazione di tale disciplina.
INVITA ANCORA
ad impegnare il CNF e l'OUA alla immediata convocazione di un comitato ristretto cui partecipano, rappresentanti degli Ordini su base distrettuale, rappresentanti delle Associazioni forensi e delle Unioni al fine di predisporre una proposta, il più ampiamente condivisa, la quale sappia adeguare il disegno di legge 3900 alle recenti modifiche legislative introdotte con la legge 14 settembre 2011, n. 148, salvaguardando il ruolo di soggetto costituzionalmente rilevante dell' Avvocato e il suo imprescindibile e peculiare ruolo per la difesa dei diritti dell'uomo, coerentemente con l'inviolabilità della difesa tecnica sancita dall' art. 24 della Carta Costituzionale, cosicché si possa costituire un progetto organico da consegnare al Ministro della Giustizia entro la fine di Aprile 2012
AUSPICA
un intervento del Presidente della Repubblica a sostegno di quanto sopra.