martedì 28 settembre 2010

Nulla la notifica al portiere senza relata circostanziata


Per procedere con la notifica al portiere l’ufficiale giudiziario deve dare atto del mancato reperimento del destinatario e dei suoi familiari.
Se l’ufficiale giudiziario, nell’espletamento delle proprie funzioni, non dà conto di aver effettuato tutte le ricerche al fine di trovare il destinatario o i soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell’articolo 139 c.p.c. e non dà, altresì, atto dell’assenza, rende nulla la notifica.
Così hanno precisato i giudici della seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 11 settembre 2010, n. 19417.
Nella sentenza de qua i giudici, dopo aver citato due pronunce delle Sezioni Unite (cfr. Sezioni Unite, sentenza 20 aprile 2005, n. 8214 e del 30 maggio 2005, n. 11332) sulla cui base è stata risolta la controversia, hanno affermato il principio secondo cui “in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale deve dare atto, oltre che dell’infruttuoso tentativo di consegna a mani proprie per assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita”
In pratica, quindi, occorre rispettare l’elenco di cui all’articolo 139 c.p.c.; in quanto è nulla la notifica al portiere in assenza di relata circostanziata.
La notifica al portiere dello stabile può avvenire solamente quando ricorrono le circostanze indicate nell’articolo 139 del codice di procedura civile, in quanto il mancato rispetto di ciò comporta la nullità della cartella di pagamento.
  
(Altalex, 28 settembre 2010. Nota di Manuela Rinaldi)