martedì 5 maggio 2015

Assicurazione deve risarcire anche danni prodotti da veicoli in sosta

A chi non è mai capitato di sfiorare un incidente per l'apertura improvvisa di una portiera di un veicolo fermo al lato della carreggiata? Ma se un incidente si verifica davvero la compagnia di assicurazione è tenuta a risarcire il danno?
La questione potrebbe apparire molto semplice ma in realtà implica una interpretazione corretta del concetto di circolazione.

In una interessante fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.8620/2015), una compagnia di assicurazioni aveva negato il risarcimento dei danni prodotti da un mezzo in sosta sostenendo l'inoperatività della copertura assicurativa al di fuori dei casi di effettiva circolazione stradale.

Secondo la Cassazione però occorre avere una concezione ampia del concetto di "circolazione stradale" di cui all'articolo 2054 del codice civile.

E sotto tale profilo anche le manovre di carico e scarico, oppure l'apertura di uno sportello devono considerarsi collegate all'avvio del mezzo nel flusso della circolazione.

Insomma, secondo la Cassazione, nel concetto di circolazione stradale ben può rientrare anche la posizione di arresto.

Un veicolo fermo può difatti determinare problemi per svariate ragioni:

- per l'ingombro che il mezzo può determinare gli spazi della circolazione;

- per le manovre eseguite per avviare il mezzo o per arrestarlo;

- per le operazioni che il mezzo può compiere e per le quali può circolare nelle strade.

Anche in queste ipotesi deve quindi considerarsi operante la garanzia assicurativa.

Vale la pena ricordare anche un precedente della terza sezione civile della Cassazione (Sentenza n.2092/2012) che aveva già enunciando il principio secondo cui la sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica integra anch'essa una fattispecie di "circolazione del veicolo" con la conseguenza che l'assicurazione deve rispondere di eventuali danni provocati a terzi dal veicolo.



I precedenti giurisprudenziali

Prima dell'intervento delle sezioni unite, in ogni caso, il problema dei limiti del concetto di circolazione ai fini dell'applicabilità delle norme sull'assicurazione obbligatoria era stato oggetto di contrasto giurisprudenziale.

Da un lato le sentenze n. 8305 del 2008 e n. 316 del 2009, avevano affermato che deve considerarsi in circolazione anche il veicolo fermo per operazioni di carico e scarico, e che "il presupposto dell'operatività dell'obbligo assicurativo e della conseguente copertura consiste nel trovarsi il veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione ivi compresa anche la sosta".

Dall'altro lato con la sentenza n. 5146 del 1997, la stessa Corte aveva invece affermato il principio secondo cui negli autoveicoli ad uso speciale bisognava distinguere l'attività di circolazione in senso proprio dall'uso speciale del mezzo da considerarsi estraneo alla circolazione come le attività di carico e scarico da un automezzo.

Un'altra sentenza del febbraio 2004 (la numero 2302/2004) aveva poi affermato che "nell'ampio concetto di circolazione stradale (indicato sia dall'art. 2054 c.c., sia dalla L. n. 990 del 1969, art. 1, come possibile fonte di responsabilità) deve essere ricompresa anche la posizione di sosta o di arresto del veicolo su area pubblica, in quanto anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone".


N.R. (da studiocataldi.it del 29.4.2015)

lunedì 4 maggio 2015

Notifica via PEC: non si può eccepire inconveniente tecnico

Cass. Pen., sez. IV, sent. 6.3.2015 n° 9892
 
Secondo la sentenza n. 9892/2015 della Suprema Corte, la notifica mediante posta elettronica certificata è valida ed efficace, trattandosi di uno strumento di comunicazione di atti ed avvisi a soggetti diversi dall'imputato previsto direttamente dalla legge, per cui il destinatario dell'atto non può eccepire di non aver letto il messaggio o di non averlo ricevuto per difficoltà tecniche o malfunzionamenti della rete telefonica o telematica presso lo studio professionale.
La Suprema Corte affronta per la prima volta la questione relativa alla validità giuridica e alle conseguenti implicazioni discendenti dall’utilizzo delle nuove tecnologie, che possono essere utilizzate anche per la comunicazione degli avvisi di fissazione delle udienza ai difensori.
La vicenda ha tratto origine dalla proposizione di un ricorso al tribunale del riesame nell'interesse di un soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere e indagato per gravi reati, la cui posizione veniva esaminata nel corso di una udienza comunicata al difensore mediante posta elettronica certificata (PEC).
Il ricorso veniva respinto dal Tribunale del riesame per la sussistenza di un grave quadro indiziario e per la necessità di salvaguardare la collettività dal pericolo di reiterazione del reato.
Avverso tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo di non aver avuto tempestiva cognizione della data di fissazione dell'udienza innanzi al tribunale del riesame, di cui era venuto fortuitamente a conoscenza solo quando si era recato presso la casa circondariale in occasione di un interrogatorio fissato dal pubblico ministero.
Pertanto, la difesa, avendo avuto la possibilità di conoscere la data di fissazione dell'udienza di riesame solo il giorno prima, si era trovata nell'impossibilità di partecipare consapevolmente alla trattazione del procedimento, senza poter estrarre copia degli atti o redigere motivi scritti di cui aveva riservato la produzione.
Ma tale tesi, avanzata già in sede di merito, non ha convinto nemmeno i giudici del riesame, i quali avevano rilevato che il difensore aveva tempestivamente ricevuto la notifica della fissazione dell'udienza a mezzo posta elettronica certificata e che era del tutto irrilevante ed infondata l'eccezione secondo la quale nessuna comunicazione era pervenuta per contingenti problemi alla linea telefonica o telematica dello studio legale.
L'esigenza di semplificazione delle forme processuali involge i rapporti fra efficienza, ragionevole durata del processo e forme di comunicazione in funzione partecipativa.
Va premesso che, in ossequio ai principi di adeguatezza e di semplificazione delle forme e allo scopo di ridurre il cosiddetto formalismo legale, il codice di procedura penale prevede procedimenti di notificazione alternativi rispetto alla forme ordinarie di consegna o di spedizione: in tale contesto si colloca la possibilità di ricorrere a nuovi mezzi di comunicazione e, quindi, gli artt. 148, comma 2-bis, 149 e 150 c.p.p., disciplinano l'impiego nel processo penale (ai fini dell'attività notificatoria) di mezzi tecnici che garantiscono la conoscenza dell'atto.
A seguito della diffusione di nuovi mezzi di comunicazione di massa (Internet), si è ritenuto di adeguare espressamente anche per il processo penale la disciplina delle notifiche a un sistema più rapido di informazione, prevedendo l'uso degli innovativi strumenti telematici.
La PEC ordinaria, in particolare, è "un sistema di posta elettronica, nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici" (ricevuta di avvenuta consegna) e che, di norma, permette di attribuire al messaggio inviato per e-mail lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale.
Per avviare il processo di automazione del processo penale è stato approvato il d.l. 29 dicembre 2009, n. 193 (conv. in legge 22 febbraio 2010 n. 24), recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario", il quale, all’art. 4, comma 2, ha previsto che nel processo civile e nel processo penale, secondo le regole tecniche che verranno previste da successivi decreti, le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate mediante PEC nei confronti di soggetti diversi dall’imputato.
In questo caso, lo strumento telematico pare doversi considerare per espressa volontà del legislatore come "mezzo tecnico idoneo" ai fini delle notificazioni e degli avvisi ai difensori: da ciò consegue che il legislatore ha previsto l'uso di tali mezzi tecnici per le comunicazioni, le notificazioni o gli avvisi ai difensori quale sistema ordinario, generalizzato, alternativo all'impiego dell'ufficiale giudiziario o di chi ne esercita le funzioni.
Tali principi sono stati ribaditi dal recente art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. in legge 17 dicembre 2012 n. 221), secondo il quale, per le notifiche a persona diversa dall’imputato a mezzo PEC, “la relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”.
Dopo aver esaminato la validità e il valore legale della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, va puntualizzato se il destinatario possa eccepire di non aver ricevuto la comunicazione o rappresentare altri elementi idonei ad invalidare il procedimento comunicativo.
In tal senso, l’art. 48 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) prevede che “La trasmissione del documento informatico per via telematica, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche”.
E’ importante sottolineare che, ai fini legali, il messaggio si considera consegnato al destinatario quando è stato depositato nella sua casella di posta, non essendo necessaria l’effettiva lettura dell’atto da parte del destinatario: la procedura è assimilabile a quella della raccomandata tradizionale consegnata in busta chiusa, che si considera ricevuta anche se chi la riceve, ad esempio, dimentica o trascura di aprirla .
La disciplina analitica della posta elettronica certificata è contenuta, comunque, nel regolamento contenuto nel d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68; in particolare, l’art. 4 prevede la validità agli effetti di legge della posta elettronica certificata e, soprattutto, l’art. 3 sancisce che “il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.
In base al successivo art. 6 del citato d.P.R., “il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata; la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”.
Tanto premesso, ben si comprende come potesse trovare poco spazio di manovra l’eccezione difensiva secondo la quale l’avviso inviato tramite posta elettronica certificata non era, in realtà, pervenuto al destinatario “alla luce di contingenti problemi alla linea telefonica/internet dello studio legale del difensore”.
La Suprema Corte, nel respingere l’eccezione, ha richiamato la giurisprudenza formatasi in materia di mancata conoscenza del messaggio registrato nella segreteria telefonica, laddove è già stato affermato che è irrilevante la mancata conoscenza del messaggio, registrato nella segreteria telefonica del difensore designato all'atto dell'arresto, a causa di vizi di funzionamento dell'apparecchiatura o del mancato ascolto della registrazione, gravando sul difensore l'onere di assicurarsi della perfetta funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio professionale e di ascoltare le comunicazioni memorizzate (Cass. pen., Sez. Un, sentenza n. 39414 del 30/10/2002, dep. 22/11/2002, Rv. 222554).
Per la sussistenza di un analogo fondamento giustificativo, i difetti di ricezione collegabili alla violazione di obblighi che incombono sul titolare dell’utenza telefonica o telematica sono irrilevanti, per cui la notifica dell’avviso dell’udienza deve ritenersi ritualmente effettuata.

(Da Altalex del 25.3.2015. Nota di Luigi Cuomo tratta da Il Quotidiano Giuridico Wolters Kluwer)

venerdì 1 maggio 2015

OGGI FESTA DEL LAVORO


Amministratore può nominare avvocato senza autorizzazione assemblea

Cass. Civ., sent. n. 8309 del 23.4.2015

Non serve una delibera dell’assemblea condominiale per la nomina di un difensore, per cui l’amministratore può incaricare un avvocato di fiducia senza bisogno di alcuna autorizzazione, né preventiva, né successiva.

A chiarire le facoltà concesse dalla legge all’amministratore, nell’esercizio dei suoi poteri, è stata la Cassazione, con la sentenza n. 8309 pubblicata il 23 aprile scorso, pronunciandosi sull’impugnazione di una delibera condominiale relativa all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e alla conseguente ripartizione delle spese.

Nella vicenda portata all’attenzione della S.C., il condomino che aveva trascinato in giudizio l’intero condominio, eccepiva, tra le altre cose, il difetto di rappresentanza processuale da parte dell’amministratore, poiché quest’ultimo aveva conferito il mandato difensivo ad un avvocato di sua fiducia, senza alcuna delibera dell’assemblea che a ciò lo autorizzasse e senza alcuna ratifica successiva.

In particolare, il ricorrente impugnava la decisione della Corte d’Appello di Genova, dolendosi del vizio di motivazione e violazione di legge in cui era incorso il giudice territoriale per avere respinto la sua domanda sul difetto di potere rappresentativo dell’amministratore, limitandosi a menzionare le ragioni di urgenza senza esplicitarne i contenuti e per avere riconosciuto l’esistenza di tale potere in mancanza di una delibera assembleare, invece di dichiarare l’assenza del mandato difensivo e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Ma, per la S.C. il motivo è infondato.

Ribadendo i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1451/2014; Cass. n. 27292/2005), la Cassazione infatti ha ricordato che l’amministratore, nell’esercizio dei suoi poteri di rappresentanza processuale ad agire e a resistere non ha bisogno di alcuna autorizzazione dell’assemblea, cosa che peraltro è perfettamente rispondente alla ratio della recente riforma condominiale che ha ampliato la sfera delle competenze e delle responsabilità dell’amministratore stesso.

Per cui, ha concluso la S.C., rigettando il ricorso, in tema di condominio negli edifici, l’amministratore può benissimo “resistere all'impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso”.


Marina Crisafi (da studiocataldi.it del 27.4.2015)

sabato 25 aprile 2015

venerdì 24 aprile 2015

SALVATORE SCALIA NUOVO PROCURATORE GENERALE DI CATANIA

A S.E. Dott. Scalia le nostre sentite congratulazioni
e l’augurio di proseguire nel suo proficuo lavoro


Proprio mentre gli uffici giudiziari di Catania sono in piena emergenza immigrazione, il plenum del Csm vota all'unanimità il nuovo procuratore generale della città siciliana: si tratta di Salvatore Scalia, attualmente avvocato Generale presso la Corte d'appello di Catania.

In magistratura dal 1975, Scalia ha cominciato la carriera come sostituto procuratore a Marsala; è stato poi pretore a Lentini e a Catania, e in seguito per nove anni sostituto procuratore nella stessa città. Nel 1993 la nomina a procuratore di Nicosia, dove per lunghi periodi è rimasto completamente privo di sostituti e quindi ha dovuto svolgere da solo tutta l'attività dell'ufficio.

Eppure sono state numerosissime le indagini aperte, sottolinea la delibera del Csm, peraltro su fenomeni «da gran tempo rimasti nell'ombra»: dallo spaccio di stupefacenti a mega-truffe in danno della Comunità europea e del servizio sanitario; dai delitti contro la pubblica amministrazione, specie nel settore degli appalti, all'usura. Scalia è stato anche procuratore aggiunto a Messina, prima di essere nominato nel 2008 Avvocato Generale presso la corte d'appello di Catania.


(Da gds.it del 24.4.2015)

mercoledì 22 aprile 2015

IL DIVORZIO BREVE E’ LEGGE

Il divorzio breve è legge. La Camera ha approvato in via definitiva (con 398 sì, 28 no e 6 astenuti) la riforma delle norme sul divorzio italiano, a 41 anni dal referendum del 1974.  A favore hanno votato Pd, Sel, M5s, Scelta civica, Psi e Alternativa libera. Forza italia e Area popolare hanno dichiarato il loro sì lasciando, però, anche libertà di coscienza, viste le "diverse sensibilità" presenti nei gruppi. La Lega Nord ha lasciato libertà di coscienza.
Un traguardo che arriva dopo oltre 10 anni di discussioni in Parlamento. Il tempo di attesa tra separazione e divorzio scende a un anno (invece di tre) se l'addio è giudiziale, ma se il divorzio tra i coniugi è consensuale il tempo scende a 6 mesi. E non cambia nulla se nella coppia ci sono figli minori.

Cambiano anche le norme sul fronte patrimoniale: la comunione dei beni potrà essere sciolta nello stesso momento in cui si sottoscrive la separazione. La riforma potrà incidere sulle cause di separazione in corso, “regalando” tempi più brevi a chi aspetta il divorzio.

Durante una fase della lunga discussione sulla legge, sembrava possibile anche che il divorzio non diventasse breve bensì lampo, ovvero con l’abolizione dei due gradi (separazione e divorzio). Al Senato, infatti, la relatrice Rosanna Filippin aveva tentato di inserire nel disegno di legge la norma, provocando però una spaccatura nella maggioranza che sosteneva la legge sul divorzio breve. Norma stralciata poi, e rinviata a tempi migliori.


(Da repubblica.it del 22.4.2015)