lunedì 3 giugno 2013

Pubblicità mascherata: quelle furbizie vietate agli avvocati

Facendo seguito alla notizia pubblicata su AGA News lo scorso 28 Maggio,
proponiamo di seguito un interessante ed illuminante intervento sull’argomento
–di pari data- del “nostro sesquipedale” Antoni Ciavola, tratto da Altalex

Cass. Civ., SS.UU., sent. 3.5.2013 n° 10304

La Cassazione aggiunge un tassello alla disciplina delle pubblicità non consentite agli avvocati, seguendo un solco che sembra consolidarsi.

Nel commento a una precedente sentenza del CNF avevamo evidenziato che le riforme liberalizzatrici non consentono ai professionisti l’assoluta libertà di pubblicizzare la propria attività, ma che la regola deontologica distingue la pubblicità dalla informazione, proprio con lo scopo di evitare le pratiche non rispettose del decoro e della dignità.

La sentenza 3 maggio 2013, n. 10304 della Cassazione completa il quadro occupandosi della pubblicità mascherata da articolo giornalistico/intervista (e per ciò stesso vietata in quanto tendente a ingannare), valutandone anche il contenuto.

Nella fattispecie il titolo dell’intervista sembrava evidenziare una speciale competenza dei professionisti in materia commerciale e societaria internazionale, mentre il contenuto riguardava struttura dello studio, competenze diverse e numerose fotografie.

Malgrado il caso specifico (cioè l’illecito contestato) risalga al 2007, la Suprema Corte analizza anche la normativa in tema di pubblicità informativa introdotta successivamente, fino al d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, evidenziando un percorso legislativo logico che possiamo così sintetizzare:

    con il “decreto Bersani” (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248) sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio;

    con la c.d. ''Manovra bis'' (Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148), è precisato che la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie;

    con il d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, art. 4 comma secondo, si afferma che la pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

Infine con la L. 31 dicembre 2012, n. 247, all’art. 10, è consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sulla organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

La pubblicità in argomento è quindi del tutto speciale e diversa rispetto a quella commerciale, senza alcuna assimilazione della professione all’attività di impresa.

Le norme sopra riportate affermano, in linea con il codice deontologico, che la pubblicità in senso tradizionale (esaltazione di un nome, di un marchio, di un servizio, anche senza evidenziare le sue caratteristiche) è vietata.

Quella consentita è solo l’informazione su attività professionale, specializzazioni e titoli professionali posseduti, struttura dello studio e compensi.

La sentenza in commento, per sgombrare il campo da ogni equivoco, analizza anche la normativa europea dalla quale, secondo i ricorrenti, deriverebbe un principio di assoluta libertà pubblicitaria: e smonta la tesi precisando che nulla autorizza una lettura della normativa comunitaria nel senso che essa consenta la realizzazione della pubblicità professionale anche con modalità classificabili come "pubblicità occulta" o che siano lesive della dignità e del decoro della professione: in verità, nel caso di specie, non è in discussione il "diritto" al libero esercizio di una "pubblicità promozionale" dell'attività professionale, bensì esclusivamente la modalità secondo la quale detta pubblicità sia realizzabile nel doveroso rispetto di precisi e specifici limiti deontologici disciplinarmente rilevanti.

Il principio che resta fermo, allora, è quello già ben enucleato da Cass., sez. unite, sentenza 18 novembre 2010, n. 23287:

Il precetto della norma generale è: “non commettere fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionale”.

Da tale precetto generale, il Consiglio dell’ordine è giunto alla tipizzazione di un precetto per il caso specifico, sia pure - come ogni precetto - ancora in astratto: “non effettuare alcuna forma di pubblicità con slogans evocativi e suggestivi, privi di contenuto informativo professionale, e quindi lesivi del decoro e della dignità professionale”.

“... diversa questione dal diritto a poter fare pubblicità informativa della propria attività professionale è quella che le modalità ed il contenuto di tale pubblicità non possono ledere la dignità e il decoro professionale, in quanto i fatti lesivi di tali valori integrano l’illecito disciplinare”.

Fin qui la teoria (anche se confortata da dottrina e giurisprudenza).

La pratica è cosa diversa: basta digitare su un motore di ricerca le parole “avvocato specializzato” per trovare una casistica amplissima e persino divertente in alcune manifestazioni auto elogiative.

Ma la prassi, come si sa, non sempre coincide con la Legge...

Antonino Ciavola (da Altalex del 28.5.2013)

Ebbro in bici reato, no sospensione patente

Per chi guida la bici sotto l’effetto di alcol
c’è il reato, ma non la sospensione della patente

Cass. Sez. IV Pen., Sent. 6.5.2013, n. 19413

1. Le massime
La sanzione accessoria della sospensione della patente, prevista per la guida sotto l’influenza di alcol, si applica anche quando l’illecito sia stato commesso dal conducente di un ciclomotore ed, in tal caso, la sospensione riguarda il certificato di idoneità alla guida. La legge 15 luglio 2009, n. 94 ha, infatti, esteso l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria al conducente di ciclomotore, ma – nell’enunciare che la sospensione si applica al certificato di idoneità alla guida “posseduto” ovvero alla patente “posseduta” – finisce col confermare la pregressa giurisprudenza di legittimità secondo cui la sospensione può essere disposta solo quando l’imputato sia titolare di titolo abilitativo e si sia posto alla guida di veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione (nella specie, la Suprema Corte censura l’operato del giudice di merito nella parte in cui, oltre ad aver applicato su richiesta la pena per il reato di guida sotto l’influenza di alcol, aveva ritenuto di disporre la sospensione della patente a carico di un soggetto il quale era stato, a tarda notte, sorpreso ubriaco alla guida della propria bici).

2. Il caso
Tizio, a tarda ora, veniva sorpreso a guidare la propria bici sotto l’influenza di alcolici. Più in particolare, gli veniva riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Imputato per il reato di guida sotto l’influenza di alcol, previsto dal Codice della strada (artt. 186, comma 2, lett. C e comma 2 sexies, D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285), Tizio formulava – congiuntamente al PM – richiesta di patteggiamento. Il GIP del tribunale territoriale, in accoglimento dell’istanza, applicava la pena richiesta e disponeva, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Tizio ricorreva per Cassazione, censurando proprio la sanzione accessoria e facendo rilevare come la pertinente normativa sia sempre stata interpretata nel senso che la sanzione accessoria in questione possa essere disposta solo quando il reato venga commesso ponendosi alla guida di un veicolo che richiede una patente.

3. La decisione
La Suprema Corte accoglie il ricorso. Il giudice di legittimità, anzitutto, premette che con la sentenza di patteggiamento vanno applicate in ogni caso le sanzioni amministrative accessorie, poiché il divieto previsto dall’art. 445 c.p.p., ha natura eccezionale ed è limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria. Da tanto consegue che con la pronuncia resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, persino se essa sia stata già disposta dal prefetto.
In quest’ultimo caso, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. A nulla rileva, inoltre, che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacché essa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, essendo quest’ultimo limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia.
Né potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione di responsabilità dell’imputato si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi, contenuta nel capo di imputazione e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta.
Il Supremo Collegio non condivide l’impostazione seguita dal giudice di merito, il quale ha ritenuto di poter applicare la sospensione facendo leva sull’espressione “in ogni caso” che compare nella normativa (art. 186, comma 2, lett. c, Codice della strada) per inferirne che la sospensione della patente possa essere disposta anche nel caso in cui l’imputato si sia posto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo che non richieda titolo abilitativo.
Il giudice di legittimità chiarisce che, per effetto dell’art. 219 bis, introdotto nel Codice della strada con la Legge 15 luglio 2009, n. 94, è stata estesa l’area di operatività della sospensione, la quale consegue di diritto anche quando l’illecito sia stato commesso dal conducente di un ciclomotore. Tuttavia, la norma fa espresso richiamo al titolo di guida “posseduto” ovvero alla patente “posseduta”, dal che si desume che la sospensione può disporsi solo quando l’imputato, oltre che possedere un titolo abilitativo, si sia posto alla guida di un veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione.
A fronte degli argomenti ivi ripercorsi, la Suprema Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida.

4. I precedenti
Il principio per cui la sospensione della patente, in quanto sanzione amministrativa accessoria, non rientra tra quelle che, in caso di patteggiamento, è fatto divieto al giudice di applicare, ai sensi dell’art. 445 c.p.p., si segnala la sentenza Cass. Pen., 3 luglio 2012, n. 27994.
Nel senso dell’obbligatorietà della sospensione, anche in caso di patteggiamento della pena, allorché la guida in stato di ebbrezza sia stata posta in essere circolando con un ciclomotore da parte di un soggetto munito di patente, in quanto titolo abilitante anche alla conduzione del ciclomotore, si era espressa la sentenza n. 32439/2012, Cass. Pen.
Nel senso della non applicabilità della sospensione della patente prevista dall’art. 186 del Codice della strada ai casi in cui la violazione si realizzi ponendosi alla guida di un mezzo per cui non sia prescritta alcuna abilitazione alla guida, affrontando proprio il caso di guida di una bicicletta in stato di ebbrezza, si era pronunciata la sent. n. 10684/2011, Cass. Pen.

Andrea Falcone (da filodiritto.com  del 2.6.2013)

Telecamera per velocità viola privacy, multa annullata

Stop alla sanzione per l'infrazione segnalata
dal sistema di videosorveglianza dei canali
di Venezia: violato l'obbligo di informativa

Multa annullata se a rilevare l'eccesso di velocità è la telecamera che viola le regole della privacy.
Quella telecamera viola il codice della privacy e non può rilevare l'eccesso di velocità: la multa, dunque, va annullata. Questo, in estrema sintesi, il principio affermato dalla sentenza 834/13 pubblicata dal giudice di pace di Venezia (magistrato onorario Nadia Santambrogio).
Dati inutilizzabili
Accolta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione proposta dal trasgressore multato, difeso dagli avvocati Luca Pusateri e Stefano Sacchetto: annullato il provvedimento sanzionatorio emesso dall'amministrazione per l'eccesso di velocità in un canale di Venezia. Il punto è che a rilevare la violazione del regolamento locale di circolazione acquea non è una telecamera o un autovelox qualunque ma il famoso Argos, vale a dire un vero e proprio sistema di videosorveglianza urbana: la registrazione consegna infatti alle autorità municipali un vero e proprio filmato e non una mera sequenza di immagini o solo qualche "frame"; l'operatore può perfino ingrandire le immagini fino a identificare il mezzo protagonista della violazione. Passa, dunque, la tesi della difesa secondo cui si configura la violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 13 del codice privacy, che pure è costituita in forma semplificata a carico dei soggetti pubblici (gli avvocati sottolineano anche la necessità di verifica preliminare ex articolo 17 del d.lgs. 196/03 e relative prescrizione del Garante). È lo stesso Consiglio comunale, peraltro, a escludere in una delibera che i dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza possano essere utilizzati per irrogare sanzioni amministrative. All'ente non resta che pagare le spese di giudizio.

Dario Ferrara (da cassazione.net)

domenica 2 giugno 2013

2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA

Una celebrazione nel segno dell'austerità
Napolitano alla parata tra gli applausi della gente

Con l'omaggio del capo dello Stato alla tomba del Milite Ignoto al Vittoriano, sono cominciate le celebrazioni per la Festa nazionale della Repubblica che quest'anno si svolgeranno senza le Frecce tricolori e i reparti a cavallo. Molte iniziative pacifiste: associazioni ed enti del servizio civile hanno organizzato una giornata di mobilitazione e di incontri. Nel pomeriggio gli antimilitaristi incontreranno il presidente della Camera Boldrini. Il Presidente, in un messaggio video, chiede ai partiti di non mettere a rischio la stabilità politica e rinnova il monito del giorno della rielezione: "Vigilerò perché non si scivoli di nuovo verso opposte forzature e rigidità e verso l'inconcludenza".

(Da tiscali.it del 2.6.2013)

GDP, APPELLO DI FISICHELLA A DI MARCO

Il coordinatore Fisichella
scrive al presidente Di Marco
«Nuovi tagli al personale
causeranno la totale paralisi»

Un accorato appello al presidente del tribunale di Catania, Bruno Di Marco, è uno degli ultimi atti che il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace di Giarre, Salvatore Fisichella (da giugno non più in servizio per raggiunti limiti di età) è stato costretto a compiere a salvaguardia del buon funzionamento di un ufficio giudiziario che ha proficuamente diretto con competenza, professionalità ed umanità. Infatti, la settimana scorsa il presidente della corte d'appello di Catania Alfio Scuto ha disposto l'applicazione di un cancelliere di Giarre per sei mesi alla III Sezione Penale della corte.
«L'ufficio del giudice di pace di Giarre - spiega Fisichella - è già di per sé carente di personale in seguito al pensionamento di un operatore e all'applicazione alla stessa Corte del dirigente, per cui tale ulteriore applicazione ridurrebbe il personale a sole tre unità rispetto alle cinque previste in pianta organica».
In considerazione del sovraccarico di lavoro cui è sottoposto il personale, il coordinatore uscente ha chiesto al presidente del tribunale di «voler intervenire presso il presidente della Corte d'Appello di Catania onde revocare il provvedimento di applicazione del cancelliere… in quanto ciò provocherebbe sicuramente un grave danno per il buon funzionamento dell'Ufficio provocandone la totale paralisi, non potendo, soltanto le tre unità restanti, fare un lavoro massacrante, vanificando pertanto l'impegno costante e quotidiano del personale.

Mario Vitale (da La Sicilia dell’1.6.2013)

sabato 1 giugno 2013

Guardia medica nega visita: rifiuto di atto d’ufficio

Rifiuto di atto d’ufficio alla guardia medica che nega
la visita anche se il paziente non è così grave
Il reato ex articolo 328 Cp è di pericolo:
non conta la professione di buona fede del sanitario
che non dà seguito alla telefonata con richiesta d’aiuto

È domenica sera e forse la guardia medica di montagna non ha molta voglia di uscire dallo studio per andare a casa del paziente, nonostante la telefonata allarmata di un congiunto: la febbre sale e resiste agli antipiretici, l’uomo comincia ad accusare problemi respiratori. Risultato: dopo due giorni dall’omessa visita sanitaria scatta il ricovero in ospedale e la diagnosi è «polmonite con versamento pleurico»; l’assunzione di antibiotici avrebbe potuto ridurre se non escludere il coinvolgimento pleurico. A carico del sanitario si configura il reato di rifiuto di atti d’ufficio, oltre che quello di lesioni personali colpose. Ma attenzione: l’illecito penale di cui all’articolo 328 Cp è un reato di pericolo e risulta integrato dall’omessa diagnosi clinica anche nel caso in cui la situazione dell'ammalato si rivela in concreto meno grave del previsto. È quanto emerge dalla sentenza 23817/13, pubblicata il 31 maggio dalla sesta sezione penale della Cassazione.
Nessuna discrezionalità
La circostanza che i sintomi accusati dal paziente risultino meno preoccupanti di quanto sembrasse non influisce sulla configurabilità del reato di omissione di atti d’ufficio perché costituisce comunque un fatto successivo all’illecito penale che risulta già integrato. La circostanza, peraltro, non ricorre nel caso di specie, ma gli ermellini ne approfittano per fare il punto sul delitto ex articolo 328 Cp, chiarendo che la guardia medica è comunque tenuta ad andare a casa di chi telefona per accertare un accurato esame clinico, indispensabile per accertare le reali condizioni di salute di chi si rivolge al servizio pubblico di assistenza sanitaria. Non conta, fra l’altro, la professione di buona fede del sanitario che nega l’intervento. Inutile, per l’imputato, invocare l’esercizio della discrezionalità tecnica da parte del professionista per cercare di essere scriminato, anche alla luce del Dpr 41/1991, che regola il servizio di guardia medica. Nel caso specifico della visita negata dal medico condannato, infatti, prima ancora che un errore di diagnosi si configura una vera e propria preconcetta omissione di qualsiasi diagnosi: il sanitario prende sotto gamba la telefonata, si convince che la signora enfatizzi i sintomi di una banale influenza e decide dunque di non dare corso alla richiesta d’aiuto. Ineccepibile anche la condanna per lesioni personali colpose come conseguenza dell’omissione. Pena sospesa per il medico, che risarcisce la parte civile (e paga le spese processuali).

Dario Ferrara (da cassazione.net)

Le richieste dell'Unione Camere Penali alla Cancellieri

Nel corso dell'incontro tra i rappresentanti dell'Avvocatura ed il Ministro, che si è tenuto ieri (martedì, NdAGANews) presso il Ministero di Giustizia, cui hanno partecipato il Presidente Valerio Spigarelli ed il componente di Giunta Luca Brezigar sono state illustrate al Ministro Cancellieri le richieste che l'Unione rivolge alla politica ed al Governo. Sottolineando che “la questione della Giustizia è tema centrale del vivere civile, e dunque, per definizione, deve trovare posto nell'agenda dell'attuale così come di qualsiasi governo, è stata ribadita la contrarietà ad ogni forma di alibi per evitare le riforme, in particolare è stato respinto al mittente l'argomento della possibile divisività che impedirebbe anche il semplice approdo alla discussione parlamentare dei progetti di legge non unanimemente condivisi. A ciò si è aggiunto l'invito al Ministro ad affrontare il problema della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini in primo luogo con riguardo alla condizione carceraria. Un richiamo che è stato effettuato sottolineando come proprio nella giornata di ieri l'Italia avesse incassato l'ennesima bocciatura in sede europea, avendo respinto la Grand Chambre il ricorso avanzato dal Governo avverso la nota sentenza Torreggiani”. Sempre in argomento, è stato rimarcato come occorra intervenire in primo luogo sul "sistema penale ", introducendo nuove forme di sanzione, diverse dal carcere, rinforzando e migliorando i disegni di legge che nella scorsa legislatura erano stati presentati a proposito dei temi della detenzione domiciliare, della sospensione del processo con messa alla prova, della declaratoria di irrilevanza del fatto, delle sanzioni riparatorie. Sempre con riguardo alle iniziative legislative non portate a termine nella scorsa legislatura, ed anche alle elaborazioni cui l'Unione aveva partecipato in sede ministeriale, è stato sottolineato al nuovo Ministro la necessità di “presentare i progetti riguardanti la depenalizzazione, la sospensione del processo per gli imputati irreperibili, la reintroduzione del concordato della pena in sede di appello, lo sfoltimento delle notifiche nel corso delle indagini preliminari, l'abrogazione del ricorso diretto in Cassazione da parte dell'imputato, tutte elaborate dalla cosiddetta commissione Spangher”. Concludendo in tema della tutela della libertà personale, è stato fatto anche richiamo al pacchetto di proposte elaborate dalla c.d. "Commissione Giostra", riguardanti l'abbandono delle preclusioni oggettive e soggettive sia in tema di custodia cautelare che in tema di applicazione dei benefici della legge Gozzini, e la contestuale abrogazione delle norme contenute nella c.d. "legge Cirielli". Infine l'Unione ha sollecitato l'esercizio delle deleghe che la riforma professionale affida al Ministero, ponendosi come interlocutori essenziali e disponibili del procedimento regolamentare, in particolare per ciò che concerne la specializzazione e la riformulazione della norma sulla difesa d'ufficio; non mancando di richiamare anche la necessità di una verifica delle diverse situazioni locali relative all'applicazione della riforma sulla geografia giudiziaria.

(Da Mondoprofessionisti del 29.5.2013)