giovedì 9 maggio 2013

Alimenti: non applicabile tutela d’urgenza

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 3.4.2013

Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza emessa il 3 aprile 2013, ha escluso che in materia di alimenti possa essere utilizzato lo strumento della tutela d’urgenza prevista dal procedimento cautelare uniforme ex art. 669 e seg. c.p.c. e art. 700 c.p.c.
Ai sensi degli art. 433 e seg. c.c., colui il quale si trovi in una situazione particolare di bisogno che conduce all’impossibilità di provvedere ai propri fondamentali bisogni di vita, ha diritto a ricevere gli alimenti dal coniuge e dai prossimi congiunti.
Il caso riguarda una richiesta di alimenti rivolta da un uomo al padre e alla moglie, introdotta presso il Tribunale di Milano mediante un Ricorso ai sensi dell’art. 446 c.c. e art. 669 bis c.p.c.
L’art. 446 c.c. consente di richiedere un assegno in via provvisoria, finche non sono stati determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti.
L’uomo ha invocato la tutela d’urgenza e l’emissione del provvedimento inaudita altera parte.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda poiché ha ritenuto che la tutela anticipatoria fornita dalla norma citata si può realizzare solo all’interno di giudizio di merito già iniziato, al fine di evitare che nell’attesa della sentenza possano essere pregiudicati i diritti di chi versa in stato di bisogno. Il ricorrente invece non aveva ancora instaurato un giudizio mirato ad individuare i soggetti obbligati alla prestazione alimentare, la misura e le modalità dell’obbligazione.
I giudici rilevano inoltre che il provvedimento presidenziale richiesto ex art. 446 c.c., rappresenta una misura tipica e speciale, che impedisce il ricorso all’art. 700 c.p.c. e ne esclude l’assimilazione, sia sul piano dei presupposti sostanziali sia su quello della regolamentazione processuale.
Secondo l’interpretazione del tribunale milanese, il provvedimento in oggetto non ha carattere cautelare in senso proprio, e su questo punto in giurisprudenza si registrano pareri discordanti.
Recenti decisioni di merito hanno, infatti, espressamente attribuito natura cautelare ai provvedimenti ex art. 446 c.c., emessi in corso di causa con conseguente applicazione e operatività delle norme sul procedimento cautelare uniforme di cui agli art. 669 bis e seg. c.p.c., secondo il rinvio in termini di compatibilità, di cui all'art. 669-quaterdecies c.p.c. (cfr. Trib. Firenze 7 novembre 1994 e Trib. Catania 22 marzo 2005).
In particolare, in tema di revisione del provvedimento presidenziale, è stata ritenuta applicabile la normativa dei procedimenti cautelari, escludendo il riesame del provvedimento da parte dello stesso giudice per nuove circostanze, e ritenendo applicabile la regola del reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. per verificare la fondatezza della domanda di assegno provvisorio respinta (Tribunale di Trani 9 gennaio 2012).
In senso opposto si richiama la pronuncia del Tribunale di Venezia (ord. 28 luglio 2004), secondo cui la lettera della legge, là dove prevede la possibilità di far luogo da parte del Presidente ad un assegno provvisorio fino a quando non interviene una determinazione definitiva, presuppone la pendenza di un giudizio di merito, mentre in caso contrario sarebbe sufficiente dire “prima del giudizio di merito”. Anche secondo il Trib. Catania (ord. 22 marzo 2005), in forza del principio di residualità della tutela ex art. 700 c.p.c., la presenza nel sistema della misura tipica di cui all’art. 446 c.c., dovrebbe escludere l’operatività della tutela d’urgenza.
In conclusione, l’ambito operativo ritagliato dall’ordinamento ai provvedimenti di cui all’art. 700 c.p.c. è un ambito residuale, nel senso che non trovano applicazione ogni qual volta il legislatore abbia puntualmente previsto, nell’ambito di una certa materia, appositi rimedi che possono avere una struttura e una funzione cautelare, ma comunque idonei a fornire una tutela anticipatoria.

(Da Altalex dell’11.4.2013. Nota di Giuseppina Vassallo)

mercoledì 8 maggio 2013

Santacroce nuovo presidente Cassazione

Nomina a maggioranza, alla presenza di Napolitano

E' Giorgio Santacroce, 72 anni, originario di La Spezia e attualmente alla guida della Corte d'appello di Roma, il nuovo primo presidente della Corte di Cassazione. Lo ha nominato a maggioranza il plenum del Csm in una solenne seduta presieduta dal capo dello Stato.
Santacroce presidente Cassazione, ma CSM si spacca
Il Csm si è spaccato sulla nomina di Giorgio Santacroce a primo presidente della Corte di Cassazione. Tredici sono stati i voti a favore contro i nove andati al suo diretto concorrente, il presidente della seconda sezione civile della Cassazione Luigi Rovelli.

(Da ansa.it dell’8.5.2013)

Bassano: “Illegittima l'abolizione del tribunale”

I dubbi sulla legge delega e sul decreto di attuazione.
Tra i punti a sostegno della tesi c'è anche
la “virtuosità” della sede cittadina.
Il giudice Paolo Velo ha accolto la questione costituzionale
sollevata dall'avvocato Maiolino a proposito delle norme statali

La battaglia per salvare gli uffici giudiziari è arrivata all'esame della Corte costituzionale e Bassano aggiunge il proprio ricorso ai quattordici per i quali è attesa la decisione della Consulta.  La presunta incostituzionalità della legge che ha disposto la revisione della geografia giudiziaria, e del decreto legislativo del settembre scorso che ha cancellato il tribunale di Bassano è stata sollevata in udienza dal decano degli avvocati bassanesi, Angelo Maiolino.  I dubbi sulla legge-delega sono relativi a vizi di forma, in particolare il mancato passaggio in commissione parlamentare prima dell'approvazione; quelli sul decreto, riguardano l'eccesso di delega.  Traducendo dal linguaggio giuridico, le norme che sopprimono il tribunale sarebbero andate oltre le richieste del Parlamento, tagliando dove non era necessario.  Il giudice investito della questione, Paolo Velo, si è preso un paio di settimane per valutare la questione e due giorni fa ha sciolto la riserva con un'ordinanza che dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità evidenziate. «Ci sembrava doveroso - dichiara Maiolino - sollevare i nostri dubbi di costituzionalità davanti al giudice. Quest'ultimo ha preso in esame le nostre richieste. Bassano ora sarà presente anche sul fronte più strettamente giuridico della battaglia per il Tribunale». I motivi sostanziali del ricorso alla Corte sono gli stessi sui quali gli avvocati fanno leva da oltre un anno: efficienza degli uffici bassanesi, aumento dei costi e dei tempi dei processi in caso di soppressione ed esistenza di strutture (la cittadella della Giustizia di via Marinali) per le quali sono già state impegnate somme rilevanti.  «Se gli obiettivi della legge delega - si legge nell'ordinanza - sono il risparmio di spesa e l'aumento dell'efficienza, la soppressione di Tribunale e Procura potrebbe essere in contrasto con entrambi». 

Lorenzo Parolin (da ilgiornaledivicenza.it del 4.5.2013)

CNF: approvati i nuovi parametri forensi

Via libera dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) ai nuovi parametri forensi. Lo ha annunciato il presidente del CNF, Guido Alpa, all’esito della prima riunione plenaria con tutte le componenti dell’Avvocatura dopo l’approvazione della riforma forense (presenti oltre 120 Ordini, le Unioni, la Cassa forense, l’OUA e le Associazioni forensi).
La proposta sui parametri, che ora passa al vaglio del Ministero della Giustizia, illustrata dal consigliere Aldo Morlino, corrisponde ai principi di semplificazione, trasparenza ed equità ed è destinata a creare uno strumento di facile e immediata consultazione per gli operatori del diritto e per i cittadini che potranno avere uno strumento di immediato orientamento.
Essa supera il decreto parametri 140/2012, assunto sulla base del decreto Cresci-Italia e impugnato davanti al Tar del Lazio per eccesso di potere, in relazione non solo agli ingiustificati abbattimenti dei compensi che giungono fino alla metà per le attività di difesa previste dalla legge a carico dei legali, ma anche in relazione a gravi lacune, puntualmente segnalate in note inviate sin dalla predisposizione del D.M. 140/2012 al Ministero della Giustizia.

(Da diritto.it)

martedì 7 maggio 2013

No abbandono tetto coniugale se convivenza intollerabile

Cass. Civ., sez. I, sent. 30.1.2013 n° 2183

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia 30 gennaio 2013, n. 2183 pone un ulteriore e forte tassello nella lettura prevalentemente soggettivo/psicologica dell’art. 151 c.c.
Tale visione prende avvio e sostegno dalla precedente elaborazione giurisprudenziale del 2007 (cfr. Cass. Civ. n. 21099/2007; Cass. Civ. n. 3353/2007) nonché da quella successiva (cfr: Cass. Civ. n. 2274/2012) la quale va a scandire il diritto costituzionalmente garantito di  non vedersi obbligati a mantenere in vita una convivenza non più desiderata, la cui dissoluzione non può essere fonte di biasimo giuridico e dunque di addebito della separazione.
Ebbene, la riforma del diritto di famiglia del 1975 aveva già disarticolato la separazione dal presupposto della colpa, rendendo essa azionabile tutte le volte in cui vengano ad esistenza fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza, indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi.
E’, comunque, a partire dagli orientamenti giurisprudenziali del 2007 (cfr: Cass. Civ. n. 3356 del 2007) che si è andati ad operare un ampliamento ermeneutico dell’art. 151 c.c., passando da una lettura oggettiva dell’articolo de quo (il diritto alla separazione si concretizza nel momento in cui la stessa si fondi su fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza e, nell’accezione più restrittiva, nelle ipotesi in cui vi è una violazione degli obblighi familiari), ad un’altra di stampo manifestamente soggettivo, coincidente con la volontà di non voler più vivere insieme.
Invero, per i giudici di legittimità, quell’intollerabilità della convivenza, rilevabile alla luce di parametri soggettivi di valutazione, risulta essere “un fatto psicologico squisitamente individuale” che deve necessariamente essere riferito alla “formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno alla vita dei coniugi”.
Dunque, la Cassazione con tale pronuncia ribadisce, in riferimento al controllo giurisdizionale sulla intollerabilità della convivenza tra coniugi, tanto la necessità di un apprezzamento giudiziario oggettivo dei fatti generatori della suddetta incompatibilità, quanto una valutazione ed un sguardo apertamente soggettivo alla disaffezione ed al distacco spirituale anche di uno solo dei coniugi.
In una “visione evolutiva del rapporto coniugale” che nella società odierna risulta connotato, ancor di più, da forti tratti di incoercibilità e consensualità, il giudicante, nel pronunciare la separazione, deve individuare, da fatti obiettivamente emersi nel corso del giudizio, l’esistenza, anche in uno solo dei coniugi, di elementi di disaffezione al matrimonio che rendano intollerabile la convivenza.
Al venir in essere di tale condizione, anche rispetto ad uno solo dei coniugi, si deve ritenere che questi possa proporre domanda di separazione non costituendo quest’ultima motivo di addebito.
Nel caso de quo, i giudici di legittimità affermano che, correttamente, la Corte d’Appello, senza porre l’accento sui comportamenti del ricorrente contrari ai doveri del matrimonio, ha rivolto la propria attenzione esclusivamente sui fatti oggettivi di causa, dai quali è emersa la disaffezione maturata dalla moglie.
Tale disaffezione è stata dedotta dai giudici del merito da due circostanze: a) la pregressa separazione dei coniugi, indice di una unione non felice; b) l’età della signora (70 anni) allorché si allontanò dall’abitazione coniugale, indicante il superamento del limite di tollerabilità dell’infelicità, in quanto ad un’età avanzata si avverte il bisogno di rimanere vicino ai propri cari, affinché si possa ricevere tutta la solidarietà morale e materiale di cui si necessita.

(Da Altalex del 18.4.2013. Nota di Nicola Gammarrota)

lunedì 6 maggio 2013

ANAI alla Cancellieri: “Sospenda soppressioni”

Un appello al ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri affinché sospenda l’attuazione della revisione della geografia giudiziaria in attesa della pronuncia della Consulta. A lanciarlo è Maurizio De Tilla, presidente dell’Associazione nazionale avvocati italiani che ha aderito all’astensione dalle udienze per il 29 e 30 maggio, deliberata dall’Organismo unitario dell’avvocatura.
«Solo per 150 giudici di pace, i Comuni hanno posto in essere una strategia di salvataggio, assumendosi l’onere di gestione – ha spiegato De Tilla – gli altri 500 giudici di pace verranno soppressi, salvo ripensamento del ministero della Giustizia. In realtà, come è stato più volte evidenziato, la procedura posta in essere per effetto della normativa sulla revisione della geografia giudiziaria è irrazionale e contraddice la stessa asserita finalità (in gran parte falsa) di risparmio di spesa. Trasferire ai Comuni l’onere di spesa per i giudici di pace – ha continuato De Tilla – non può individuare un risparmio per la finanza pubblica in quanto si tratta solo di collocare diversamente l’impegno da ripartire tra lo Stato ed i Comuni. D’altra parte, vi sono numerosi uffici dei giudici di pace che sono necessari e non saranno mantenuti perché i Comuni non hanno risorse e mezzi per sostenerli. Il discorso appare solo burocratico ed ignora del tutto le esigenze di giustizia di prossimità». Per questo, l’Anai ricorda che «il ministero sta cancellando 31 Tribunali minori e 220 sezioni distaccate, mentre in Italia più di mille sindaci sono in rivolta».

(Da associazionenazionaleavvocatiitaliani.it del 3.5.2013)

Relazione platonica su internet, no addebito separazione

Cass. Civ., sez. I, sent. 12.4.2013 n° 8929

La sentenza della Cassazione n. 8929/2013 ha ribaltato la decisione del tribunale di Forlì che aveva dichiarato la separazione di una coppia con addebito in capo alla moglie, perché la stessa aveva intrattenuto una relazione con un altro uomo fatta di scambi di messaggi telefonici o via internet senza mai concretarsi in incontri sessuali.
La pronuncia di primo grado era stata fondata sulla testimonianza della moglie dell’uomo presunto amante, la quale aveva confermato il ritrovamento di una lettera dal tenore amoroso inviata dal marito e aveva constatato lo scambio di numerosi messaggi con il telefono.
La Corte d’Appello approda ad una decisione diametralmente opposta. Dalla deposizione della teste e dalle altre prove dedotte in giudizio, non è possibile affermare che tra i rispettivi coniugi delle due coppie fosse intercorsa una relazione extra coniugale sfociata in incontri sessuali anche occasionali. Inoltre dal tono delle mail scambiate non emergeva una corrispondenza reciproca di sentimenti, poiché soltanto da parte dell’uomo appariva il coinvolgimento sentimentale, non corrisposto però dalla donna.
Secondo la Corte, l’addebito non poteva essere basato su una relazione platonica tra l’altro non corrisposta, e inoltre il rapporto non avrebbe avuto quei connotati tali da recare offesa alla dignità e l’onore del marito per le modalità discrete con cui si era svolta.
Non sarebbe infine stato dimostrato il nesso causale tra la relazione, durata un anno e da tempo interrotta, e la crisi del matrimonio. Infine, non può avere rilevanza il fatto che l’altra coppia si fosse separata (consensualmente) a causa della presunta relazione del marito. La deposizione della teste era, infatti, basata sulla propria situazione e non è corretto effettuare un parallelismo automatico tra le due coppie in relazione alle cause della rottura dell’unione.
La Cassazione conferma la sentenza di appello. Sulla base delle risultanze acquisite in giudizio, non si può parlare di adulterio solo perché il coniuge intrattiene con un estraneo una relazione di “scambio interpersonale” che non è idonea a destare il sospetto di infedeltà coniugale e a offendere la dignità e l’onore dell’altro coniuge.
La sentenza contiene un cambio di orientamento rispetto alla precedente giurisprudenza della stessa Corte.
Con una pronuncia del 2008, la Cassazione aveva dichiarato che l’addebito richiede l’accertamento di un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio indicati nell'art. 143 c.c., fra i quali l'obbligo della fedeltà, ma tale dovere è da intendersi non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma anche come impegno a non tradire la fiducia reciproca, sia sul piano della dedizione fisica sia sul piano spirituale.
La Cassazione, in quell’occasione aveva accostato il concetto di fedeltà coniugale a quello di lealtà, la quale impone di sacrificare gli interessi e le scelte individuali di ciascun coniuge in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita comune. La Corte aveva individuato un concetto di fedeltà più ampio, di cui fa parte la fedeltà affettiva, che comporta di sacrificare le proprie scelte personali in favore di quelle imposte dal legame di coppia (Cass. Civ., sentenza 11 giugno 2008, n. 15557).
Il caso esaminato riguardava la relazione di amicizia di un marito con una collega di lavoro, con la quale trascorreva molto tempo per motivi lavorativi e con la quale aveva pernottato una notte nella stessa camera di un albergo.
Questa’ultima circostanza aveva ulteriormente indotto i giudici a ritenere provato il tradimento poiché la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, generi plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzia in un adulterio, comporta comunque offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cass. Civ. n. 6834/1998 e Cass. Civ. n. 3511/1994).

(Da Altalex del 17.4.2013. Nota di Giuseppina Vassallo)