mercoledì 4 aprile 2012

Strisce "scolorite", multa annullata se assente segnaletica verticale

Ora mai tra strisce blu relative ad i parcheggi a "sosta tariffata" istituiti dai Comuni , le strisce gialle relative ad i parcheggi riservati ai disabili o anche al carico/scarico di merci, l'automobilista italiano è costretto a fare molta attenzione a dove intenda parcheggiare la propria autovettura.
Le strisce che delimitano gli spazi riservate ad i parcheggi non gratuiti (questi ultimi contraddistinti dalla presenza delle strisce bianche) possono tuttavia, in alcuni casi, non essere più ben "definiti" nella loro pigmentazione blu o azzurra, in quanto "scoloriti" dall'usura e dalle avversità metereologiche subite nel tempo.
Cosa accade, quindi, nel caso in cui un automobilista parcheggi senza rendersi conto , a causa delle strisce orizzontali scolorite, di "trovarsi" in un parcheggio "tariffato" oppure in una zona auto riservata ai disabili, e gli venga elevata, per tale motivo, una contravvenzione per “divieto di sosta”? L'automobilista sanzionato potrà ,cioè, farsi annullare in sede giudiziale il verbale amministrativo "contestatogli"?
Alla importante questione giuridica ha recentemente fornito una risposta la Suprema Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 339 del 12 gennaio 2012, ha "cassato" la sentenza con cui il Tribunale di Latina aveva accolto l'opposizione a sanzione amministrativa, avanzata da un automobilista che era stato multato per aver sostato"nello spazio riservato a veicoli per persone invalide".
L'uomo si era difeso in giudizio sostenendo l'irregolarità della segnaletica orizzontale scarsamente visibile in quanto scolorita, tesi accolta nel precedente giudizio di merito. Secondi i giudici di legittimità, tuttavia, il giudizio operato nel merito era da considerarsi errato costituendo falsa applicazione della normativa in materia di circolazione stradale; "la sentenza impugnata" - si legge nel testo della decisione - "avrebbe dovuto verificare se esistesse sul luogo la segnalazione verticale di divieto, poiché in tal caso, ai sensi dell'articolo 38 comma secondo Codice della strada, la prevalenza delle prescrizioni dei segnali verticali avrebbe comunque tolto ogni dubbio circa la sussistenza del divieto non percepito dall'automobilista per la scarsa visibilità di quelli orizzontali".
Per la Suprema Corte di Cassazione, pertanto, solo ove risultasse la mancanza del segnale verticale sarebbe possibile dar rilievo alla circostanza delle strisce scolorite quindi non "percebili" dall'automobilista, al fine ,così, di poter annullare la eventuale sanzione amministrativa elevatagli.

Eugenio Gargiulo (da overlex.com del 29.1.2012)

IL 28 ACCESSO AGLI ATTI E PRIVACY, EVENTO FORMATIVO

Sabato 28 Aprile sarà graditissimo ospite dell'AGA il Magistrato del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia Dott. Salvatore Virzì, il quale, nell'àmbito degli incontri formativi che si svolgono nell'androne del Palazzo di Giustizia di Giarre, relazionerà sul tema: "Accesso agli atti e privacy: prospettive e tutela".
L'evento formativo, accreditato dal Consiglio dell'Ordine Avvocati di Catania in data 3.4.2012, dà diritto a n. 3 crediti formativi.
La partecipazione è gratuita per i soci AGA. 
Ai non iscritti è richiesto un contributo spese di € 5,00.

Patente, ricorso vincente contrasta pure taglio punti

Il giudice che accoglie il ricorso contro una multa stradale può annullare subito anche la decurtazione di punti patente. Lo hanno affermato le Sezioni Unite civili della Cassazione con la sentenza n. 3936/2012.
Il caso. Un automobilista multato per eccesso di velocità dopo essere stato scoperto dall'autovelox a viaggiare alla velocità di 90 km/h quando il limite era di 50, si rivolgeva senza successo sia alla prefettura che al giudice di pace. La Cassazione, investita della questione, trasmetteva gli atti alle Sezioni Unite, affinché chiarissero «se il verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, cui consegua la decurtazione di punti sulla patente, possa dirsi immediatamente impugnabile con riferimento a tale punto».
Il giudizio di legittimità. Il Massimo Collegio ha ribadito che la decurtazione di punti patente «costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale». In pratica la sottrazione di crediti patente rappresenta una misura accessoria alle relative sanzioni. E le stesse Sezioni unite hanno anche affermato che il ricorso al giudice di pace contro un verbale stradale ha natura di rimedio generale esperibile contro tutti i provvedimenti sanzionatori. Infine, analizzando il procedimento sanzionatorio il Collegio ha evidenziato che a parte la multa stradale non è dato rinvenire alcun altro provvedimento amministrativo suscettibile di autonoma impugnazione: non sono certo impugnabili le semplici comunicazioni di avvenuta decurtazione che l’anagrafe dei punti patente invia periodicamente al domicilio del trasgressore. In conclusione, il destinatario di un verbale stradale, che prevede anche una decurtazione di punteggio, può proporre subito ricorso al giudice di pace anche per contestare il taglio dei punti. Per difendere la dotazione dei suoi crediti non dovrà quindi attendere la comunicazione dell’avvenuto taglio da parte dell’anagrafe delle patenti di guida.

(Da avvocati.it del 3.4.2012)

martedì 3 aprile 2012

MESSAGGIO ALLA NAZIONE


Al fine di evitare spiacevoli disguidi, il Consiglio Direttivo dell'AGA ha deciso che, a partire dal prossimo evento formativo (a giorni pubblicheremo l'annuncio), i nominativi dei colleghi non in regola con l'iscrizione 2012 non saranno inseriti nei registri per le firme d'entrata ed uscita.
Ciò, peraltro, è reso necessario dal fatto che solo gli iscritti possono partecipare, godendo di elettorato attivo e passivo, alle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Ovviamente le iscrizioni sono sempre aperte e, in ogni caso, i non soci possono ugualmente partecipare agli eventi versando un contributo spese di € 5,00.

Verifiche fiscali, valore probatorio ai files estrapolati legittimamente

In occasione di  verifiche fiscali, e, in particolare, in corso di operazioni di accertamento IVA, i documenti informatici, i files, estrapolati legittimamente dai computers nella disponibilità dell'imprenditore, nei quali sia contenuta contabilità non ufficiale, costituiscono, in quanto scritture dell'impresa stessa, elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo. Essi pertanto sono  utilmente valutabili salva la verifica della loro attendibilità. Lo ha ribadito la Corte di cassazione,  sezione VI civile, nell’ordinanza 30 marzo 2012 n. 5226 (si veda anche Cass., sez. V, sent. 3388/2010).
Ad avviso della Suprema Corte detti documenti non possono essere ritenuti dal giudice, di per sè, probatoriamente irrilevanti circa l'esistenza di operazioni non contabilizzate, senza che a tale conclusione conducano l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni da essi promananti e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente. E’ dovere del giudice effettuare una comparazione tra documenti ufficiali e non e procedere se del caso all’acquisizione degli stessi.
Si ricorda che a norma  dell’art. 52 del D.P.R. 633/1972 (mod. dal D.L.16/2012) , ai fini della legittimità delle operazioni di verifica fiscale  si rende necessaria:
a) l’autorizzazione amministrativa per l’accesso presso i locali commerciali/professionali;
b) l’autorizzazione del pubblico ministero per l’accesso presso i locali adibiti solo ad abitazione o cosiddetti “promiscui;
c) l’autorizzazione del pubblico ministero  per aprire coattivamente i pieghi sigillati (equiparabili ragionevolmente ai personal computers cui si accede solo conoscendo la password).
In altre parole, i verificatori possono legittimamente accedere al computer con il consenso del contribuente, il quale comunque deve essere stato previamente avvisato della possibilità di opporvisi e ciò deve risultare da verbale, pena l’inutilizzabilità, sotto il profilo probatorio, degli elementi acquisiti, oppure, in assenza di consenso,  coattivamente previa autorizzazione del pubblico ministero. 

Lilla Laperuta (da diritto.it del 3.4.2012)

Infortunio all’estero, turista va risarcito senza limiti

Con la sentenza n. 75 del 30 marzo 2012 i giudici della Consulta hanno affrontato la questione relativa all’ammissibilità dei limiti del risarcimento dei danni occorsi agli acquirenti di pacchetti vacanza tutto incluso, limiti previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (legge di ratifica della Convenzione di Bruxelles relativa al contratto di viaggio), che indica una cifra massima entro cui liquidare il risarcimento, norma, questa, richiamata dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 111/1995, (attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti ‘tutto compreso’). E proprio l’articolo 15 è stato oggetto della questione di costituzionalità, per l’appunto nella parte in cui richiama la norma sul risarcimento contenuta nella legge 1084/1977.
L’eccezione è stata sollevata dal giudice a quo per fare luce sull’entità del danno da risarcire nei casi di infortunio, dal momento che il giudizio pendente riguardava per l’appunto la tragedia capitata a due turisti italiani in Egitto.
Costoro avevano acquistato un pacchetto turistico che comprendeva la visita alla principali città e una minicrociera sul Nilo, da un tour operator molto noto nel nostro Paese.
Mentre viaggiano verso Alessandria, l’autista dell’autobus era uscito fuori strada a causa della guida imprudente e incurante dei
limiti di velocità e aveva causato il sinistro.
Gravissimi i postumi per i due: uno era rimasto completamente sfigurato al volto, l’altro aveva perso il braccio.
In sede di liquidazione l’ammontare del danno a seguito di CTU era risultato di gran lunga maggiore di quello indicato come limite massimo nella legge oggetto di censura.
La Corte costituzionale, condividendo il ragionamento dei giudici di merito, ha anzitutto precisato che la responsabilità per il sinistro occorso ai due era della società organizzatrice del viaggio, colpevole di aver affidato il trasporto alla ditta il cui autista aveva causato l’incidente.
Risultava provato infatti che l’automezzo su cui viaggiavano i turisti era uscito di strada mentre era diretto alla località prevista nel programma di viaggio, e che le circostanze dedotte delle negligenza o imperizia dell’autista del pullman e della pioggia fossero irrilevanti, poiché nessuno dei fattori causali avrebbe potuto costituire quell’elemento eccezionale o imprevedibile valido ad esonerare da responsabilità l’organizzatore del viaggio il quale, per giurisprudenza costante, è sempre responsabile salvo che dimostri che il mancato esatto adempimento sia dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, quale potrebbe essere ad esempio il fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile ovvero il caso fortuito o la forza maggiore.
Di seguito ha rilevato come il limite risarcitorio risulta incompatibile con la direttiva comunitaria di cui la legge di ratifica rappresenta attuazione, perché la direttiva, pur consentendo agli Stati membri di ammettere che l’indennizzo sia limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni dei pacchetti turistici, non richiama la Convenzione di Bruxelles tra le convenzioni internazionali che disciplinano alcune delle prestazioni che sono oggetto di un servizio ‘tutto compreso’.
Il legislatore non aveva conferito nessuna delega ad introdurre limiti risarcitori per i danni alla persona, anzi alla materia vengono di solito applicate le disposizioni più favorevoli per il danneggiato, pertanto la norma censurata effettivamente si pone in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione e deve essere dichiarata illegittima per difetto di delega nella parte relativa alla determinazione del quantum del risarcimento.

Lucia Nacciarone (da diritto.it del 3.4.2012)

lunedì 2 aprile 2012

Micropermanenti, no risarcimento senza esami

Con 365 “sì”, 61 “no” e 6 astenuti la Camera ha approvato il decreto sulle liberalizzazioni, che, per quanto concerne la nostra materia, porterà una serie di importanti novità.
Confermato, oltre alla non risarcibilità delle lesioni lievi se non comprovate da precisi esami strumentali, anche l’obbligo di preventivazione multipla per gli agenti, che dovranno presentare ai clienti almeno due preventivi di prodotti diversi dal proprio; inoltre è stata approvata la proposta di una tariffa unica per tutti gli automobilisti virtuosi. Per chi falsifica documenti sono previste pene fino a  5 anni di reclusione. Sul fronte del prezzo, l’installazione di una scatola nera comporterà degli sconti sul premio per tutti coloro che decideranno di installarla.
Diversi sono i motivi ispiratori della nuova regolamentazione: dalla lotta contro le frodi ai danni delle compagnie, alla necessità di abbassare il costo delle polizze, all’esigenza di maggiore trasparenza e competitività. Tutti buoni propositi per il cui perseguimento si è scelto di prevedere una serie di compromessi a tratti al limite della costituzionalità.
Sarà il tempo, e soprattutto le prossime pronunce giurisprudenziali, a determinare se e come le modifiche introdotte riusciranno a perseguire questi obiettivi. Noi siamo dubbiosi, del resto quegli stessi obiettivi dovevano essere raggiunti con l’introduzione del risarcimento diretto nell’ormai lontano 2006, e i risultati (catastrofici) sono sotto gli occhi di tutti.
Tra i patrocinatori, gli avvocati e in genere gli operatori del settore si coglie un disfattismo che sa di deja-vu di sei anni fa. Noi non facciamo parte della categoria di quelli che si stracciano le vesti e gridano allo scandalo, ad esempio per l’indubbia maggiore complessità nel provare la lesioni lievi subite dai nostri clienti o nel dover necessariamente familiarizzare con le famigerate banche dati dei danneggiati, dei testimoni ecc. o nel comprendere se e come la scatola nera davvero costituirà una tutela anche per il danneggiato e non soltanto per la compagnia.
Noi facciamo parte di quei professionisti propositivi, che vedono queste novità come uno stimolo a fare sempre meglio il proprio lavoro, con passione e determinazione, consapevoli che la preparazione professionale e il costante aggiornamento è la vera chiave del successo di un’attività come la nostra.
Noi facciamo parte di quei professionisti che hanno capito che con queste nuove norme il danneggiato avrà sempre più bisogno di un professionista serio e capace per vedere tutelati i propri diritti.
Oggi più che mai la figura del professionista esperto in risarcimento del danno costituisce la vera garanzia di tutela per il danneggiato.

(Da infortunisticastradale.biz del 23.3.2012)