Cass.
civ., Sez. III, 24.10.2013, n. 24110
In tema di tutela dell'immagine, l'esposizione o la
pubblicazione dell'immagine altrui non può ritenersi abusiva nel caso in cui
risulti collegata al verificarsi di fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse
pubblico o che si siano svolti in pubblico nel rispetto di quanto disposto
dall'art. 97, comma 1° della legge n. 633 del 1941. Il concetto di avvenimento
o cerimonia di interesse pubblico non può intendersi in senso così restrittivo
da escludere tutto ciò che non attiene in via immediata e diretta con l'evento,
dovendosi ritenere compresi nella previsione legislativa anche quegli episodi
che, pur non integrando in sé l'evento, siano allo stesso ricollegabili in
maniera inequivocabile.