Cass. Civ., sez. III, sent. n. 25415 del 12.11.2013
Il coniuge superstite, in caso di intervenuta
separazione giudiziale con la vittima di incidente stradale, ha diritto a
percepire il risarcimento del danno? La risposta data dalla Corte è sì, ma a
determinate condizioni.
Nel caso in oggetto l'ex coniuge convivente aveva
richiesto alla compagnia di assicurazione obbligata il risarcimento del danno
patito in qualità di coniuge, senza allegare in alcun modo l'intervenuta
separazione prima del sinistro. Al contrario, la compagnia aveva resistito
producendo appunto documentazione idonea a provare tale circostanza, ottenendo
in secondo grado una diminuzione dell'importo dovuto all'ex coniuge.
Preliminarmente occorre tener ben presente come i due
concetti di obbligo - l'uno proveniente dal rapporto di coniugio, l'altro
scaturente da fatto illecito - siano ben distinti sul piano giuridico. In
questi casi, riconosce la Cassazione
che è comunque dovuto il risarcimento al coniuge superstite nella sua
componente sia patrimoniale (poiché, in presenza di figli, come in questo caso,
verrebbe meno l'apporto al mantenimento di uno dei coobbligati, contando
altresì l'eventuale obbligo al versamento degli alimenti nei confronti del
coniuge separato) sia non patrimoniale; occorrerà tuttavia, soprattutto nel
secondo caso, rivalutare tale somma alla luce della situazione di fatto
venutasi a creare.
"Lo status di separato del danneggiato
secondario, da fatto illecito del terzo, conforma lo stesso diritto al
risarcimento, nella sua componente patrimoniale e non, e, quindi, rispetto al
pretium doloris, alla lesione del rapporto parentale, al pregiudizio subito per
effetto del venir meno di prestazioni patrimoniali del coniuge erogabili in
vita dal congiunto in relazione ai bisogni della famiglia e della prole".
Secondo la Cassazione
è dunque corretto il ragionamento del giudice del merito, il quale ha proceduto
a ridurre la somma dovuta dalla compagnia di assicurazione.
Licia Albertazzi (da studiocataldi.it del 17.11.2013)