Per la Cassazione il padre
perde
il diritto all'affidamento condiviso
se denigra la figura della madre
Mai
più Kramer contro Kramer: "Il padre che distrugge la figura materna agli
occhi dei figli perde il diritto all'affidamento condiviso".
Chi
non ricorda i protagonisti del film Kramer contro Kramer con Dustin Hoffman e
Meryl Streep. Un film vincitore di
cinque Oscar, di quattro Golden Globe e tre David di Donatello. È la storia di
un divorzio e del suo impatto doloroso sulla coppia e sul loro figlio.
Ma
Kramer contro Kramer e' anche la storia di tutti quei matrimoni che crollano
inesorabilmente e che nelle loro macerie
conducono anche i figli.
Perché,
purtroppo, Un crac familiare non è mai un crac indolore.
Ci
sono sempre "lesioni multiple" e sono sempre i figli le principali
vittime specialmente quando debbono far fronte ad atteggiamenti di forte
conflittualità dei genitori.
Una
delle cose peggiori che si possa fare è quella di screditare nei confronti dei
figli la figura dell'altro genitore.
La
corte di Cassazione però avverte: "se un padre scredita la figura della
madre davanti ai figli perde il diritto all'affidamento condiviso"; E
quanto la corte scrive nella sentenza n. 5847 depositata l'8 marzo 2013.
La
situazione di forte disagio psicologico nei confronti dei figli era stata messa
in atto dal padre il quale non perdeva occasione per demolire la figura materna
agli occhi dei propri figli di nove e quindici anni.
L'obiettivo
era stato raggiunto, al punto che ai minori era stata riscontrata una sindrome
di alienezione parentale (Pas) con danni irreversibili.
La
storia oggetto della sentenza e' davvero singolare; infatti, in primo grado il
Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli collocandoli presso
il padre e disciplinato la frequentazione con la madre e, con successivo
decreto ne aveva limitato gli incontri con i figli; aveva assegnato al marito
la casa coniugale e posto a carico della moglie l'obbligo di versare un assegno
di mantenimento per i figli.
La
situazione si ribalta davanti alla Corte d'Appello, i giudici,infatti, grazie
ad una relazione del servizio di psichiatria della Asl di appartenenza,
riscontravano che il comportamento negativo dei figli ,verso la madre , fosse
stato provocato dalla condotta ostruzionistica del marito che aveva ostacolato
gli incontri e ingiustificatamente screditato la figura della madre nei loro
confronti.
Sulla
scorta di ciò, la Corte
territoriale riteneva che l'affidamento condiviso fosse pregiudizievole per i
minori , di conseguenza veniva disposto un affidamento dei minori in via esclusiva alla madre con contestuale
sospensione del diritto di visita a carico del padre.
Avverso
la suddetta sentenza il padre proponeva ricorso per cassazione articolato in
sette motivi.
La Corte rigettava il ricorso e compensava le spese del
giudizio di legittimità considerata la complessità delle questioni trattate.
Qui
di seguito, vengono riassunti i sette motivi del ricorso.
1.
Motivo: Veniva dedotta la nullità
dell'atto di appello in quanto la procura alle liti non era ad esso incorporata
ma solo spillata mediante punti metallici. La Corte riteneva infondato il motivo perché
"La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio
separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce".
2.
Motivo: veniva dedotta la violazione dell'art. 155 sexies c.c., introdotto
dalla legge n. 54 del 2006 per la mancata audizione dei minori rispettivamente
di quindici e nove anni . Anche questo motivo veniva considerato infondato
perché il ricorrente non precisava a
quale fase del giudizio fosse riferita la denunciata violazione.
Inoltre,
non si teneva conto che l'audizione dei figli minori (che abbiano compiuto
dodici anni e anche di età inferiore ove capaci di discernimento) costituisce
un adempimento necessario nelle procedure relative al loro affidamento nel
primo grado di giudizio, con la conseguenza che la nullità della sentenza per
la violazione dell'obbligo di audizione può essere fatta valere nei limiti e
secondo le regole fissate dall'art. 161 c.p.c. e, dunque, è deducibile con
l'appello (v. Cass. n. 1251/2012).
3
.motivo: il ricorrente sosteneva che ci fosse un vizio di motivazione perché la
decisione sull'affidamento era stata presa sulla base di una relazione svolta
dal Servizio di Psichiatria della ASL, nell'ambito di un percorso di mediazione
familiare attivato dal Tribunale per i Minorenni ed irritualmente acquisito
d'ufficio dalla Corte d'Appello.
La Corte riteneva questo motivo infondato precisando che
utilizzando la relazione della ASL ,che diagnosticava una sindrome da
alienazione parentale dei figli, si limitava a fare uso di un potere attribuito
al giudice dall'art. 155 sexies, coma 1 c.c. e cioè quella di assumere mezzi di
prova anche d'ufficio ai fini della decisione sul loro affidamento esclusivo
della madre.
4.
Motivo: si censurava la sentenza impugnata per vizio di motivazione per non
avere valutato le attitudini genitoriali della madre, che avrebbero rivelato il
suo intento di allontanare i figli del padre.
Il
motivo veniva considerato infondato perché non era emerso alcun disturbo
psichico nei confronti della madre né era mai stata dimostrata l'esistenza di
una condotta pregiudizievole della madre nei confronti dei figli.
5.
Motivo: veniva dedotta la violazione di legge per avere la corte di merito
deciso sull'affidamento dei figli e sul divieto per il padre di avere contatti
con essi, in pendenza del procedimento attivato davanti al tribunale per i
minorenni della stessa M.R. ex art. 330 c.c. per la decadenza del padre dalla
potestà genitoriale.
Il
motivo veniva considerato infondato perché la violazione denunciata non
sussisteva, stante la reciproca autonomia delle attribuzioni del tribunale per
i minorenni, competente ad assumere i provvedimenti incidenti sulla spettanza
della potestà genitoriale (artt. 330 c.c. e 38 disp. Att. c.c.), e del
tribunale ordinario quale giudice della separazione competente sulle modalità
di esercizio della potestà medesima (v. Cass. n. 6841/2011).
6.
Motivo: venivano dedotti i vizi di violazione di legge e insufficiente
motivazione circa la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del
B. e in favore dei figli, in assenza di dati obiettivi sulle capacità
reddituali dell'obbligato.
Il
motivo era considerato inammissibile perché si chiedeva una rivalutazione
dell'assegno che non era consentita in quella sede; la rivalutazione
dell'assegno era già stata fatta dalla
Corte d'Appello che lo aveva adeguato al mutato costo della vita e alle
accresciute esigenze dei figli.
7.
Motivo: veniva considerata iniqua la condanna alle spese processuali del
giudizio di appello.Questo motivo veniva ritenuto infondato sulla base del
principio che solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione e non già
l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato
(v. Cass. n. 2730/2012).
Barbara Pirelli (da studiocataldi.it)