SI
DELLA CASSAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO
DERIVANTE
DA RISACIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE
CONSEGUENTE
A SINISTRO STRADALE
«Deve negarsi che il diritto di credito al
risarcimento del danno non patrimoniale sia strettamente personale (...);
l'obbligazione risarcitoria è autonoma rispetto al titolo da cui essa
scaturisce, perché altro è la natura strettamente personale dell'interesse leso
(salute) e altro è il diritto (o anche la mera ragione) di credito al relativo
ristoro (...); il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di lesioni
personali, con la relativa quantificazione dell'ammontare, determina la
trasformazione del diritto personale alla integrità fisica, in un diritto
patrimoniale sulla somma [...] ».
Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione
con la sentenza n. 52 del 3 ottobre 2013; provvedimento col quale nega e
rigetta i motivi di doglianza e le richieste
proposte dalla ricorrente circa l'opportunità di cassare la sentenza del
giudice di merito che "erroneamente aveva
dichiarato cedibile il credito derivante da risarcimento del danno non
patrimoniale - morale e biologico - in caso di sinistro stradale".
In passato la Cassazione aveva già più volte riconosciuto la
possibilità, per i danneggiati in occasione di sinistro stradale, di cedere il
relativo credito al risarcimento del danno patrimoniale:"il credito
derivante da risarcimento di un sinistro stradale, non trattandosi di un
diritto strettamente personale e non esistendo al riguardo diretti o indiretti
divieti normativi, può essere ceduto a un terzo, che risulta legittimato ad
agire, al posto del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della
responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questa, e del suo
assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni".
(Cass., Sez. III, 10/01/2012, n. 52).
Ora, che si ammettesse la libertà di cessione del
credito derivante da risarcimento del danno patrimoniale sia pure esso un
credito futuro, sperato ed incerto (perché
non ancora accertata la responsabilità del debitore in relazione all'imputato
del sinistro) nulla questio; ma che addirittura si arrivasse a riconoscere la
cessione del credito da risarcimento del danno non patrimoniale, morale e/o
biologico; del danno, cioè, derivante dalla lesione di diritti personali,
assoluti, indisponibili e imprescrittibili così come garantiti dalla nostra
Costituzione (art. 2,3,4 e 32) quali il diritto alla salute, integrità
fisica, vita etc., era ancora ben
lontano dall'immaginazione.
Il credito derivante dal risarcimento di un sinistro
stradale, non trattandosi di un diritto strettamente personale (...) può essere
ceduto ad un terzo (...).
Ebbene se discrimine è il legame ai diritti
strettamente personali, ci si deve chiedere quali sono questi diritti così
definiti strettamente personali? E come è possibile conciliare la scelta del
legislatore, espressa nell'art. 1260 c.c., a favore della libera circolazione
della ricchezza, in relazione ai diritti della personalità così come tutelati
dagli artt. 2, 3, 4 e 32 Cost.?
Ripercorrendo l'iter logico e motivazionale della
sentenza de quo è facile individuare alcuni punti essenziali.
Il credito da risarcimento del danno da sinistro
stradale è, in generale, suscettibile di cessione in ossequio al principio
della libera cedibilità dei crediti di cui all'art. 1260 c.c. :"il
trasferimento del credito può avvenire anche senza il consenso del debitore e,
pertanto, solo in forza dell'accordo fra cedente e cessionario.
Ciò detto, occorre precisare che il diritto di
credito al risarcimento del danno non patrimoniale è secondo la Cassazione un diritto
non strettamente personale. "Strettamente personali sono i diritti volti
al soddisfacimento di un interesse immediato alla persona, di un interesse
fisico o morale del creditore, in relazione ai quali l'incedibilità può essere
eccezionalmente prevista anche al fine di tutelare l'interesse del debitore a
non essere tenuto a soddisfare pretese di un soggetto diverso da quello
accettato come creditore. Esempio tipico di diritto strettamente personale è
costituito dal credito alimentare, che oltre ad essere per espressa previsione
normativa (art. 447 c.c.) incedibile, insuscettibile di compensazione da parte
dell'obbligato nonchè di rinunzie e transazioni (v. Cass., 5/8/1987, n. 6727),
è impignorabile (art. 545 c.p.c. e L. Fall., art. 46), insuscettibile di
esercizio in via surrogatoria (art. 2900 c.c.), intrasmissibile mortis causa
(ex art. 448 c.c.), e cessa con la morte dell'obbligato".
Non solo. Occorre, poi fare molta attenzione a non
confondere la natura (patrimoniale o non
patrimoniale) del diritto, dalla natura (patrimoniale o non patrimoniale) del
danno "(...)l'obbligazione risarcitoria è autonoma rispetto al titolo da
cui essa scaturisce (v. Cass., 21/4/1986, n. 2812), sicché altro è la natura
strettamente personale dell'interesse leso (salute) e altro è il diritto (o
anche la mera ragione) di credito al relativo ristoro (nella giurisprudenza di
legittimità si è altresì riconosciuto che la transazione in ordine al
risarcimento dei danni subiti in conseguenza di lesioni personali, con la
relativa quantificazione dell'ammontare, determina la trasformazione del
diritto personale alla integrità fisica in un diritto patrimoniale sulla somma:
v. Cass., 4/2/1992, n. 1210. Cfr. altresì Cass., 7/5/1963, n. 1123), le
suindicate esigenze sottese alla disciplina del credito alimentare invero non
sussistono in ordine al diritto (o alla ragione) di credito al risarcimento del
danno non patrimoniale, non ponendosi relativamente ad esso la questione della
tutela dell'interesse del debitore a non dover soddisfare la pretesa di
soggetto diverso da quello accettato come creditore (...)".
Ciò pertanto,
fatta eccezione di quelle ipotesi espressamente vietate dalla legge (si pensi
all'ipotesi di cessione dei crediti vantati verso lo Stato o altre Pubbliche
Amministrazioni per somministrazioni, forniture o appalti, la quale è
inefficace in assenza di adesione della pubblica amministrazione debitrice,
oppure alla incedibilità della cessione dei crediti per stipendi, pensioni o
salari dei dipendenti di pubbliche amministrazione, o ancora a divieti di carattere soggettivo, legati a
particolari categorie di soggetti come i
c.d. crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c.) e purché la
"fonte obbligatoria" e l'"oggetto del credito" risultino
precisamente indicati e il credito sia determinato e/o determinabile nel suo
ammontare, nessun limite mai potrà ostare la libera circolazione dei crediti,
sia pure essi derivanti dal risarcimento di danni da lesioni personali.
Sabrina Caporale (da studiocataldi.it)