Cass.
Sez. Unite civili, sent. 8.10.-25.11.2013 n. 26284
La vicenda
La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura, con decisione del 2013, aveva inflitto a un magistrato la sanzione
della perdita di anzianità di due mesi per avere depositato “nel periodo giugno
2003-marzo 2010 numerose sentenze con gravi ritardi, molte superiori ai 100-200
giorni, in un caso ai 300 giorni, mentre nel caso più grave il ritardo aveva
raggiunto i 2.246 giorni”.
Il Csm aveva rilevato che il ritardo nel deposito
“appariva grave, ingiustificato e reiterato”, soprattutto nel periodo in cui
magistrato aveva svolto la funzione di giudice. In relazione, alle funzioni
esercitate “ben 10 sentenze erano state depositate con un ritardo di circa tre
anni”. Ma non è finita. Sempre secondo il Csm
“il ritardo era altresì reiterato, riguardando almeno 40 sentenze,
nonché grave, perché almeno per la metà dei depositi, superiore all’anno, con
una punta di 1400 giorni”. In conclusione,
i carichi e l’organizzazione del lavoro
non potevano giustificare tali ritardi.
La motivazione
Il magistrato nel ricorso in Cassazione ha sostenuto
un difetto di motivazione del provvedimento del Consiglio, che ha determinato
la perdita dell’anzianità. Secondo le sezioni Unite la motivazione della
sezioni disciplinare del Csm è immune da vizi logici e giuridici.
“Dalla lettura – fanno presente le sezioni Unite -
della sentenza impugnata emerge infatti che la Sezione disciplinare, dopo
avere evidenziato sia il considerevole numero di provvedimenti depositati in
ritardo nonché la durata dl detti ritardi ‘per periodi di oltre tre anni, con
punte superiori al 4 anni” ha dimostrato da un lato che tali comportamenti
avevano caratterizzato tutta la carriera del magistrato, iniziando nel triennio
1982-1985 e procurandogli due procedimenti disciplinari tuttavia conclusi con
esito a lui favorevole:
menzionati non certamente per ricavarne elementi di
addebito nei suoi confronti,ovvero per essere rivalutati in senso
sfavorevole,ma per dimostrare come egli abbia sempre sofferto di carenze
strutturali nell’organizzazione del suo lavoro divenute una costante nel suo
percorso professionale sia in occasione dl eventi (e di processi) particolari,
sia nella normale gestione dei processi penali allo stesso affidati:e ciò tanto
allorché aveva svolto funzioni istruttorie, quanto allorché era passato a
comporre (ovvero a presiedere) una sezione penale del Tribunale. Ha rilevato
dall’altro che tale costante negativa non era cessata neppure in occasione del
presente procedimento disciplinare,in conseguenza del quale Il magistrato era
stato obbligato a presentare un piano di rientro del depositi tuttavia rimasto
inadempiuto perché buona parte del provvedimenti erano stati depositati assai
dopo la scadenza dei termini Indicati nel piano.
Sulla base ditali elementi di fatto la Sezione ha quindi concluso
nel senso che i fatti oggetto di contestazione erano oggettivamente molto gravi
e le omissioni costanti sì da non permettere Il contenimento della sanzione nei
limiti dei minimo edittale, e di rendere necessaria l’applicazione di quella
Immediatamente successiva”.
(Da ilsole24ore.com del 25.11.2013)