L’Assemblea del Coordinamento della Conciliazione
Forense, riunitasi a Pesaro nei giorni scorsi, ha costituito l’occasione per
gli Organismi di mediazione forense di confrontarsi sulla recente normativa in
materia di mediazione. Il D.L. 69/2013 (cosiddetto «decreto del fare»),
infatti, come convertito nella L. 98/2013, ha innovato significativamente la
normativa sulla mediazione civile e commerciale di cui al D.Lgs. 28/2010, già
oggetto dell’intervento demolitorio della Corte costituzionale. L’obbligatorietà
della mediazione è stata reintrodotta nella formula più attenuata (e meno
costosa) dell’incontro preliminare, ma soprattutto è stato ampiamente
riconosciuto, sotto diversi profili, il ruolo dell’avvocato nello svolgimento
del procedimento di mediazione.
Chiamati, dunque, a cogliere tutte le potenzialità
insite nel nuovo modello di mediazione (proposto in via sperimentale per
quattro anni), gli avvocati facenti parte del Coordinamento hanno formulato i
propri indirizzi interpretativi su alcuni aspetti relativi al procedimento,
nonché ulteriori standard operativi, da condividere con tutti gli organismi
forensi, con il Consiglio Nazionale Forense e con il Ministero della Giustizia.
In merito all’assistenza obbligatoria dell’avvocato
viene precisato quanto segue:
1) tutte le parti della mediazione devono partecipare
ad ogni incontro e all’eventuale stipula dell’accordo con l’assistenza di un
avvocato iscritto all’albo, sia ordinario che speciale. La domanda di
mediazione può essere sottoscritta anche dalla parte personalmente,
eventualmente indicando l’avvocato che provvederà all’assistenza o riservandosi
di avvalersene direttamente all’incontro;
2) l’assistenza dell’avvocato deve ritenersi
obbligatoria per tutti i procedimenti di mediazione, siano essi obbligatori,
facoltativi, disposti dal giudice o obbligatori in forza di clausola
contrattuale.
Sulla competenza territoriale, il Coordinamento della
conciliazione forense sottolinea che:
1) l’ODM e il mediatore non sono in alcun modo tenuti
a declinare la propria competenza in favore di un altro organismo eventualmente
ritenuto competente per territorio, né sono tenuti a formulare alcuna eccezione
in tal senso. Il modello di domanda di mediazione può richiamare l’attenzione
dell’istante sulle previsioni della legge che dispongono la competenza
territoriale;
2) il mediatore è tenuto a dare atto a verbale
dell’eventuale eccezione della parte invitata che compaia al primo incontro o
che abbia comunicato tale eccezione per iscritto prima dell’incontro.
Ancora, sulle spese di mediazione viene stigmatizzato
che la parte che attiva un procedimento di mediazione è tenuta a corrispondere,
al momento del deposito della domanda, le spese di avvio, nella misura
forfettaria, già prevista dal D.M. 180/2010, di euro 40,00, oltre alle
ulteriori spese documentate che l’ODM volesse richiedere. Tutte le altre parti
della mediazione sono parimenti tenute a corrispondere le spese di avvio al
momento dell’adesione o, in ogni caso, al momento della comparizione al primo
incontro. Ogni ulteriore indennità è dovuta soltanto in caso di prosecuzione
della mediazione oltre il primo incontro o, comunque, in caso di accordo di
conciliazione.
Il Coordinamento formula inoltre le seguenti
proposte, auspicando gli opportuni chiarimenti interpretativi o i necessari
interventi regolamentari:
- stante l’obbligatorietà dell’assistenza
dell’avvocato, si auspica che, nei casi di cui all’art. 17, co. 5bis, D.Lgs.
28/2010, sia consentito espressamente, ai soggetti che si trovano nelle
condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di poter
beneficiare delle stesse condizioni di assistenza giudiziale anche in sede di
mediazione, con possibilità di liquidazione delle spese da parte del giudice
del successivo eventuale giudizio;
- si ritiene che l’accordo di conciliazione che sia
stato sottoscritto anche dagli avvocati, ai sensi del novellato art. 12, co. 1,
D.Lgs. 28/2010, possa essere posto in esecuzione dall’ufficiale giudiziario,
con la sola produzione del titolo in originale e senza alcuna necessità di
apposizione di una formula esecutiva;
- in vista dell’approvazione dei nuovi parametri
forensi, in attuazione della legge 247/2012, si ritiene utile e necessario che
sia prevista, in conformità alla proposta del Consiglio Nazionale Forense, una
voce autonoma di parametro per l’assistenza dell’avvocato nella procedura di
mediazione ed una distinta voce per l’assistenza alla redazione dell’accordo di
conciliazione; con riferimento alla prima delle due voci, si potrebbe utilmente
precisare che il compenso non è dovuto all’avvocato, ove la mediazione fallisca
al primo incontro, non svolgendosi pertanto alcuna effettiva attività di
mediazione.
Anna Costagliola (da diritto.it del 12.11.2013)