Trib.
Reggio Emilia, sez. fall., sent. 26.10.2013
In caso di liquidazione, l'emissione dell’ordine di
liberazione dell’immobile destinato a casa di abitazione di un soggetto fallito
può essere effettuata anche prima dell'aggiudicazione, purché sia iniziata la
liquidazione del suddetto bene.
E’ quanto disposto dal Giudice Delegato, Dr. Giovanni
Fanticini, del Tribunale di Reggio Emilia (sez. Fallimentare) con decreto 26
ottobre 2013.
Nel caso in esame, il Curatore fallimentare aveva
presentato un’istanza per la liquidazione dell’immobile, già posto in vendita,
destinato ad abitazione del fallito, secondo il criterio di cui all'art. 107
comma 2° L.F., in virtù del quale, la vendita è regolata "dalle disposizioni
del codice di procedura civile in quanto compatibili". La valutazione
della suddetta richiesta, non poteva prescindere dall’analizzare il rapporto
tra l'art. 47 comma 2° L.F. e l'art. 560 comma 3° c.p.c.
Le disposizioni del codice di procedura civile
prevedono che l'emissione dell'ordine di liberazione sia obbligatoria
disponendo che il giudicante abbia solo la discrezionalità di stabilire il
momento in cui emanare tale provvedimento, fermo restando come termine ultimo
l'aggiudicazione del bene.
In particolare, l’art. 560 comma 3° c.p.c.,
costituisce un punto fondamentale della liquidazione individuale ed è
finalizzato a favorirla, infatti tale disposizione non è incompatibile con le
norme della Legge Fallimentare.
Peraltro, l'art. 560 comma 3° c.p.c. è successivo
all'art. 47 comma 2° L.F. e già questo consente di evidenziare che lex
posterior derogat priori: per cui l'ordine di liberazione dell’immobile
pignorato può essere pronunciato anche prima della conclusione della
liquidazione dell'immobile adibito a casa del fallito ovvero, prima della
vendita del bene a terzi.
Esaminando poi l'art. 47 comma 2° L.F., si evince che
l’espressione ivi contenuta "fino alla liquidazione delle attività",
può essere interpretata nel senso che "fino all'inizio della liquidazione
delle attività" ovvero segna il termine prima del quale la casa del
fallito non può essere distratta da tale uso. Per tali ragioni, il Giudice
Delegato Fanticini Giovanni- Sezione Fallimentare del Tribunale di Reggio
Emilia, Sezione Fallimentare ha concluso sintetizzando che: “l'art. 560 comma
3° c.p.c. è norma del codice di rito compatibile con la liquidazione
fallimentare prevista dall'art. 107 comma 2° L.F.; l'ordine di liberazione
dev'essere emesso dal Giudice Delegato (investito della liquidazione ex art.
107 comma 2° L.F.) al più tardi al momento dell'aggiudicazione del bene; non
necessariamente l'alienazione dell'immobile adibito a casa del fallito deve
seguire la liquidazione degli altri cespiti; in caso di liquidazione
dell'immobile destinato ad abitazione del fallito, l'ordine di liberazione può
essere emesso anche prima dell'aggiudicazione, purché sia iniziata la
liquidazione di tale bene.”
(Da Altalex del 14.11.2013. Nota di Maria Elena Bagnato)