Studi
legali su strada: per l'Agcom
la
sanzione deontologica
non
limita la concorrenza
Consiglio dell'ordine forense e Antitrust a
confronto, o meglio, sotto processo dell'Antitrust il provvedimento
disciplinare adottato nei confronti di avvocati: prima o poi ci si doveva
arrivare, giacché si verte sul solito punto di frizione fra i due organismi,
entrambi a natura pubblicistica, ma
posti in ambiti del tutto distinti e a tutela di differenti esigenze, ed è
inevitabile che talora possan venire in
collisione. Si verte sui limiti alla
pubblicità per la classe forense in generale e
in particolare si è trattato di vedere se una sanzione disciplinare
irrogata dall'organo professionale in ordine ad anomale modalità di lancio del
messaggio pubblicitario possa violare i principi di libera concorrenza nel
mercato. L'importante problematica - affrontata ora dal provvedimento
dell'Antitrust n. 24553 (procedimento nei confronti del Consiglio dell'Ordine
di Brescia contro "A.L.T. - Assistenza Legale per Tutti", pubblicato
sul bollettino del 4 novembre 2013 n. 43 - assai minuziosamente, è stata
comunque risolta con molto equilibrio
"sub specie facti", alla luce cioè delle concrete circostanze emerse
dall'intera situazione, senza pervenire alla fine ad alcun rilievo o appunto
nei confronti dell'organo professionale, risultando che esso ha agito entro i
limiti delle proprie competenze e non ha esercitato alcuna attività
invasiva della concorrenza e nel mercato.
La vicenda (cfr AGA News del 7.11.2013)
E' una storia che prende le mosse dall'Ordine forense
di Brescia, a seguito di spostamento di
competenza da Milano per essere stato
incolpato un consigliere dell'Ordine di quella città. Si verteva nell'assunta violazione al decoro professionale a norma
dell'articolo 38 della legge professionale forense allora vigente (Rdl 1933 n. 1578, convertito dalla legge
36/1034). Violazioni varie, che si
concretizzavano nell'esposizione di una grossa insegna recante A.L.T. seguita da "Assistenza legale per
tutti", consistente dunque - a detta degli incolpati - in un semplice acronimo che non avrebbe rappresentato uno slogan suggestivo. Ma il
Consiglio dell'Ordine di Brescia (con provvedimento del 16 Marzo 2008) e poi
il Consiglio nazionale forense è stato
di diverso avviso, e così pure poi le sezioni Unite con la sentenza 26 ottobre - 18 novembre 2010 n.
23287. Nessuna sanzione per aver messo
lo studio aperto con vetrina sulla strada, ma
le conformi decisioni hanno messo
un ALT (non acronimo stavolta) all'A.L.T.(acronimo) e anche al contestuale
sbandieramento di offerta gratuita della prima consulenza.
E qui si passa al contrattacco, anzitutto: l'insegna
è stata mutata, da A.L.T. ad. A.L. -Assistenza Legale, cui è seguita una
gigantesca espansione dell'attività con questo "brand", mediante installazione di diciassette studi legali in sedici città italiane e
successi vari di cui infra; con contestuale segnalazione da parte dei
professionisti disciplinarmente censurati all'Antitrust per assunta attività
concorrenziale posta in essere dall'Ordine forense di Brescia nel provvedimento
disciplinare loro inferto.
Il procedimento
La procedura è
stata condotta dall'Autorità Garante della concorrenza secondo le linee tracciate dal Dpr 30
aprile 1998 n. 217 con una previa istruttoria; sono intervenuti numerosi altri
Ordini forensi delle varie città di espansione della nuova "A.L. -
Assistenza Legale" perché a quasi nessuno fra essi andava giù neanche questa forma di approccio al pubblico.
Il diretto interessato, l'Ordine di Brescia, ha
formulato vari motivi a difesa del proprio operato, in massima parte
condivisi poi dalla delibera dell'Antitrust. Oltre al diverso atteggiarsi
della nozione di decoro professionale, di cui sopra, esso ha insistito di non
aver censuraro la pubblicità dello studio in questione, ma le modalità con le quali essa è stata attuata: la sua
natura suggestiva, con l'invito non
semplicemente bonario, ma perentorio, a fermarsi, e la sua natura
ingannevole, per risultare il sintagma
"prima consulenza gratuita" senza specifico riferimento.
La delibera
L'Antitrust ha sostanzialmente accolto gli argomenti
di difesa svolti dall'Ordine "inquisito" nel negare l'applicabilità
di quanto previsto dall'articolo 3 della citata legge 287/1990 che vieta al comma 1 l'abuso da parte di una o più
imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una
sua parte rilevante. Difatti a suo avviso non emergono elementi sufficienti a
confermare le preoccupazioni concorrenziali sollevate dai denunzianti.
E proprio dalle deduzioni svolte da costoro
l'Autorità garante ha tratto ulteriore argomento a suffragio della posizione
dell'Ordine già "inquisitore" e adesso "inquisito": i professionisti "segnalatori"
infatti avevano insistito che , col passaggio
da A.L.T. ad. A.L. -Assistenza Legale, il Network veniva a esser presente sul territorio nazionale con 17
studi legali in 16 città italiane e si era aggiudicato vari premi, classificandosi tra i "Top 50 Innovative
Lawyers " del Financial Times per due anni consecutivi. Dunque un enorme
successo, presumibilmente anche in termini economici. Ma allora, osserva
l'Antitrust, l'iniziativa
dell'Ordine avrebbe comunque avuto
un'efficiacia limitata.
Conseguentemente, il giudizio sulle specifiche
modalità di promozione dell'attività non è risultato all'Autorità Garante
idoneo a produrre un effetto limitativo della concorrenza rilevante ai fini
"antitrust" difettando in esso un generale condizionamento dei
professionisti sul mercato. Insomma all'Autorità non è apparso, dall'insieme
delle evidenze acquisite e delle circostanze date, che detto Consiglio abbia posto in essere
un'intesa in violazione dell'articolo 2 nel mercato dei servizi di assistenza
legale, stante anche la minima offensività al riguardo del provvedimento disciplinare
adottato.
(Da ilsole24ore.com dell’11.11.2013)