Cass.
sez. VI Civile–2, ord. n. 26184 del 21.11.2013
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, per
l’omessa comunicazione dei dati del conducente è competente il giudice del
luogo dove ha sede l’organo di polizia procedente.
L’art.
126bis del Codice della Strada sanziona il comportamento del proprietario del
veicolo che senza giustificato motivo non ottempera, entro il termine ivi
previsto, alla comunicazione all’organo di polizia procedente.