Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21
novembre scorso, ha approvato lo schema di decreto legislativo in materia di
lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Il provvedimento, che attua la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 dicembre 2011 e sostituisce la decisione quadro
2004/68/GAI del Consiglio, costituisce un importante strumento di rafforzamento
della tutela dei minori, andando ad integrare, sia sul piano sostanziale che
delle indagini, un apparato normativo, come quello italiano, che in materia è
già puntuale e ricco di strumenti di tutela.
L’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori,
compresa la pornografia minorile, costituiscono, infatti, gravi violazioni dei
diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e
alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea. Reati gravi come quelli in oggetto
richiedono un approccio globale che comprende l’azione penale contro gli autori
del reato, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno,
il tutto in funzione del preminente interesse del minore.
È nell’evidenziata direzione che si pone il testo del
provvedimento approvato dal Governo. Implementazione di nuove circostanze
aggravanti, estensione dell’uso delle intercettazioni telefoniche o ambientali
al delitto di adescamento di minori e previsione, per lo stesso reato, della
responsabilità amministrativa degli enti. Sono queste le novità contenute nel
decreto legislativo in materia di pedopornografia. Nel particolare, detto
provvedimento inserisce tre nuove fattispecie aggravanti per l’ipotesi in cui
il reato sia commesso:
1) da più persone riunite;
2) da persona che fa parte di un’associazione per
delinquere e al fine di agevolarne l’attività;
3) con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore,
a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.
Inoltre, viene integrato il catalogo dei reati per i
quali è consentito, pur in presenza di un massimo edittale della pena inferiore
ai cinque anni di reclusione, l’utilizzazione dello strumento delle
intercettazioni telefoniche o telematiche, ora esteso anche al delitto di cui
all’art. 609undecies c.p. (adescamento di minori). Sul versante della
responsabilità amministrativa degli enti, poi, viene esteso anche al suddetto
delitto il catalogo dei reati in relazione ai quali è possibile configurare la
responsabilità dell’ente a vantaggio del quale l’illecito può essere commesso.
Infine, si è ritenuto opportuno introdurre l’aumento,
in misura non eccedente i due terzi, delle pene previste per i reati compiuti
con l’utilizzo dei mezzi di anonimizzazione dei siti sotto controllo. La norma
fa riferimento alle attività investigative sottocopertura che hanno consentito
di mettere in luce l’utilizzo di «darknet», ovvero di mercati neri on-line, reti
di scambio del «deep web», vale a dire di quella parte di web «sommersa» in cui
sistemi di «anonimizzazione» impediscono il tracciato dei dati di accesso
telematico degli internauti, compromettendo seriamente l’acquisizione delle
prove delle condotte criminose.