mercoledì 6 novembre 2013

Il passante ripreso non ha diritto al risarcimento

Nell’ambito di una manifestazione 
di interesse pubblico 
o svoltasi in pubblico, il passante, 
ripreso dalla troupe televisiva, 
non ha diritto al risarcimento del danno 
a titolo di violazione del diritto all’immagine


La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, nell’ambito di una manifestazione di interesse pubblico o svoltasi in pubblico, il passante, ripreso dalla troupe televisiva, non ha diritto al risarcimento del danno, richiesto a titolo di violazione del diritto all’immagine. È quanto si legge nel testo della sentenza n. 24110, depositata il 24 ottobre in cancelleria.

Nel caso di specie, il soggetto denunciante era stato ripreso presso la stazione ferroviaria di Milano dalle telecamere di un programma televisivo trasmesso sulle reti nazionali, insieme ad un gruppo di manifestanti diretti a Roma per partecipare all’evento noto come “Gay Pride”. Rivoltosi all’autorità giudiziaria, il ricorrente denunciava violazione del diritto all’immagine.

Esaminata la questione, i giudici di primo grado condannavano la convenuta al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, successivamente restituita in seguito alla sentenza di riforma della Corte territoriale.

La Cassazione, chiamata a pronunciarsi su quest’ultima decisione, ha confermato la sentenza di secondo grado, rigettando il ricorso del proponente.

Innanzitutto, i giudici della Terza Sezione Civile hanno constatato che, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 97, primo comma, della legge n. 633/1941, “non occorre il consenso della persona ritrattata […] quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.

Il concetto di avvenimento o cerimonia di interesse pubblico non può interpretarsi in senso restrittivo fino ad escludere circostanze direttamente e immediatamente collegate all’evento stesso. Nel caso esaminato, le riprese in cui compariva il proponente, sebbene svolte in un luogo completamente diverso da quello della manifestazione (Milano per l’appunto), devono considerarsi strettamente connesse al fatto di cronaca che si voleva documentare. La previsione legislativa, secondo l’interpretazione dei giudici di legittimità, copre anche i fatti che, seppur non integranti in sé l’evento, si ricollegano al medesimo in modo inequivocabile.

In secondo luogo, non si registra violazione del secondo comma del suddetto articolo, in quanto egli “è stato ripreso per brevissimo tempo in mezzo ad una folla anonima di passeggeri, la quale faceva solo da «generico sfondo» del contestato servizio televisivo. Un evento come il gay pride, unitamente al costume sessuale che esso rappresenta, è in sé del tutto lecito e privo di qualsivoglia profilo di intrinseca negatività, come invece sembra adombrare il ricorrente, sia pure tra le righe dell’odierna impugnazione, laddove evoca l’onore ed il decoro della persona”. Di conseguenza, nessuna lesione dell’onore e della reputazione del soggetto.

I giudici della Corte hanno concluso il ragionamento di motivazione della sentenza affermando che “il concetto di riservatezza – inteso come tutela del diritto a non veder indebitamente diffusa la propria immagine – non può porsi nell’ambito di una stazione ferroviaria negli stessi termini in cui si pone in un contesto privato. Chi si reca in una stazione, anche solo di passaggio, o per prendere un treno o per svolgere proprie incombenze private, deve accettare il rischio di poter essere astrattamente individuato nella folla dei passeggeri. E tanto rientra, se così può dirsi, fra i «rischi della vita», che non ci si può esimere dall’accettare”.


Lorenzo Pispero (da leggioggi.it del 6.11.2013))