Cass.
Civ., sez. lavoro, sent. 21.10.2013 n° 23772
Costituisce violazione dell'art. 2087 c.c., il
comportamento della società che abbia omesso di adottare precauzioni al fine di
evitare o ridurre lo stato di disagio, le manifestazioni di ostilità e
l'isolamento del lavoratore, determinato dal fatto che questi abbia manifestato
il suo dissenso ad una prassi aziendale, del tutto illegittima.
Infatti, la suddetta norma codicistica deve trovare
applicazione a fronte di condotte illegittime di datori di lavoro che arrechino
danni non solo sulla integrità fisica dei propri dipendenti, ma anche su quella
psichica, non facendo tutto il possibile per impedire diffusi e ripetuti
comportamenti illegittimi da parte dei suoi dipendenti e per evitare condotte
censurabili e gravi - capaci sinanche di divenire "prassi" -
suscettibili per le loro modalità attuative di incidere sulla stessa integrità
psico-fisica di chi a tale condotta intendesse opporsi.
(Nella specie, era stato richiesto al ricorrente,
nella sua attività di ufficiale di riscossione e di messo notificatore per
Equitalia, di attestare falsamente di essersi recato presso la residenza dei
notificandi senza reperirli. La
Corte d'Appello sottolineava che l'agenzia nulla aveva fatto
per evitare che all'interno dei luoghi di lavoro si formasse tale prassi
illegittima e, dopo aver rilevato che il rifiuto del dipendente di adeguarsi a
tali condotte illegittime era doveroso, sottolineava anche la gravità del
comportamento del datore di lavoro, concretantesi nella falsità delle
dichiarazioni che si pretendeva dagli agenti alla riscossione, oltre che
nell'illegittimo lucro da parte di questi ultimi del compenso pur in assenza
del compimento dell'attività notificatoria.) (1)
(1) Cfr. Cass. Civ., sez. lavoro,
sentenza 11 aprile 2013, n. 8855.
(Da Massimario.it - 40/2013)