giovedì 21 novembre 2013

“Equitalia usuraia”: è calunnia del debitore!

Equitalia e l’usura

Il caso in esame, seppur trattato da un giudice di prime cure, è paradigmatico poiché fotografa un problema reale che «consente ed impone un controllo politico istituzionale sui parametri costituzionalmente compatibili e sui limiti stabiliti dalla normativa primaria e secondaria di settore» circa il modo con cui si realizza l’imposizione e l’esazione in Italia. Nel caso in esame, il G.i.p. di Modena rileva come l’esasperazione del cittadino in lotta col Fisco, possa spingerlo a difendersi prospettando la violazione di una norma del codice penale che «obbiettivamente ha ben poco a che fare con la attività di esazione svolta per legge da Equitalia». Gli enti come Equitalia, infatti, esercitano semplicemente un servizio di riscossione dei tributi non pagati - con annesse sanzioni e interessi - per conto di altri Enti pubblici c.d. “impositori”. Ciò è possibile in quanto è la legge che ha previsto la possibilità, per gli enti impositori, di farsi coadiuvare da altre strutture per il recupero coattivo a mezzo Ruolo dei propri crediti erariali - c.d. “agenti della riscossione”.

In quest’ottica, mancherebbe del tutto «l’elemento oggettivo del delitto di usura, poiché non vi è un corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità» in quanto «Equitalia interviene solo per riscuotere tributi dovuti ad un ente pubblico». Secondo il provvedimento in esame non è possibile rintracciare, nell’operato di Equitalia, nulla che si possa assimilare a quel corrispettivo in denaro o agli altri vantaggi usurari che l’art. 644 c.p., invece, richiede affinché si configuri il reato de quo.

Rileva correttamente il G.i.p. che «tutte le voci di interessi che si cumulano fanno effettivamente lievitare il dovuto a somme considerevoli e ciò viene vissuto dal debitore … come una iattura ulteriore che ha un responsabile ben individuato in chi ha il compito - per tutti - di riscuotere l’intero debito», ma questo soggetto ben individuato (sia esso Equitalia o altro ente) è in realtà un semplice intermediario che non stabilisce gli interessi da applicare né stipula alcun contratto usurario con il cittadino.

Il G.i.p. di Modena approfitta dell’occasione per tracciare una netta linea di discrimine tra il potere giudiziario e quello legislativo, in quanto afferma che spetti al legislatore la scelta di rivedere il sistema impositivo per renderlo realmente a misura di cittadino con le dovute personalizzazioni, caso per caso.

La beffa

Sulla scorta di tali argomentazioni, il procedimento ex art. 644 c.p. nei confronti di Equitalia, è stato archiviato e il debitore che aveva formulato l’accusa è stato deferito al P.M. per calunnia, anche se con la bonaria precisazione che il gesto incriminato era stato frutto «di intolleranza verso forme di esazione ritenute odiose perché inesorabili e sempre lievitate nel tempo» motivo per cui «non si ravvede la volontà maliziosa del singolo di incolpare falsamente chi è responsabile dell’esazione».

In sostanza: accusare la legge - e chi la applica - di essere ingiusta è una calunnia.

O, forse, è soltanto l’eterna dicotomia tra giuspositivismo e giusnaturalismo che si ripropone ai nostri occhi, in forme sempre nuove.


Basilio Antoci  (estratto da diritto.it del 19.11.2013)