Cass. Civ. sez. III, sent. 4.10.2013 n°
22752
La sentenza in commento verte in materia di
risarcimento del danno all’alunno vittima di un incidente nel piazzale
antistante la scuola.
Nello specifico, l’alunno era caduto da muretto
delimitante l’area sottostante ove si trovava l'ingresso del locale caldaia
seminterrato, riportando la frattura della tibia.
La Corte, conformemente alla giurisprudenza di legittimità
sul c.d. danno da autolesioni, ovvero cagionato dall'alunno a sé medesimo, ha
stabilito che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente
ammissione dell'allievo a scuola, determina l'instaurazione di un vincolo
negoziale dal quale sorge a carico della scuola l'obbligazione di vigilare
sulla sicurezza e incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi fruisce
della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (c.d. contratto di
protezione).
Ciò comporta che la scuola è tenuta a predisporre
tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che l'allievo procuri danno
a se stesso e agli altri, sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze
scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia. Tra le pertinenze, la Suprema Corte
ricomprende il cortile antistante l'edificio scolastico, del quale la scuola
abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo
stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrare
nella scuola.
Quanto all’onere della prova, in queste fattispecie,
l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento
del rapporto, mentre l'istituto ha l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è
stato determinato da causa a sé non imputabile.
In particolare, l'istituto deve dare la prova di
“avere adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione,
tutte le misure idonee ad evitare il danno, e che il danno si è ciononostante
verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza
normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso”.
Riassumendo, la Cassazione ha chiarito che lo svolgimento del
rapporto contrattuale tra scuola e alunno si estende a tutto il tempo in cui
l'alunno fruisce della prestazione scolastica “in tutte le sue espressioni”, e,
pertanto, sin dal momento in cui con l'apertura dei cancelli risulta consentito
l'ingresso e la permanenza degli alunni nel piazzale antistante la scuola, e
cioè all'interno della pertinenza scolastica messa a disposizione dalla scuola
ai fruitori della propria complessa prestazione contrattuale.
(Da Altalex del 6.11.2013. Nota di Giuseppina Mattiello)