Cassazione: nessun mantenimento se il figlio
maggiorenne è in grado di lavorare.
Anche se in passato ha effettuato lavori di tipo
meramente saltuario.
A deciderlo è la Cassazione con
l’ordinanza n. 24515 del 30 ottobre 2013 che ha confermato il venire meno
dell’assegno di mantenimento di euro 1200 mensili a carico del padre
divorziato, come già era stato fatto in sede di merito, sulla base del fatto
che le figlie, maggiorenni, avevano espletato un’attività lavorativa, seppure
discontinua, ma attestante quantomeno il possesso di capacità idonee per
immettersi nel mondo del lavoro.
La retribuzione già percepita, avvisano i giudici di
legittimità, testimonia la suddetta capacità, e perciò esclude l’obbligo a
carico del genitore.
«Il diritto del coniuge di ottenere un assegno per il
mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando
quest’ultimo, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in
passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il
raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del
corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore senza che assuma
rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano
l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far
risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno».
Inoltre, nel caso di specie, proseguono i giudici,
non si era verificato alcun incremento di reddito per il padre tale da giustificare il mantenimento del suo
obbligo di contribuzione e addirittura il suo aumento quando, invece, la sua
capacità di spesa era notevolmente diminuita a seguito della nascita di un figlio
dal suo secondo matrimonio.
Lucia Nacciarone (da diritto.it del 4.11.2013)