venerdì 15 novembre 2013

Sostituzione in udienza, parere del CNF

La Commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha adottato due pareri che riguardano alcuni aspetti tipici dell’attività professionale. Detti pareri, in particolare, fanno chiarezza in merito alla procedura per ottenere un decreto ingiuntivo sul compenso per la prestazione professionale e alle modalità della delega per farsi sostituire in udienza.
Nel secondo dei citati pareri, la Commissione consultiva chiarisce che l’avvocato può farsi sostituire in udienza da un collega, quando è nell’impossibilità di parteciparvi, sulla base di una delega orale, come accade in molti paesi Ue. A tal proposito viene chiarita la portata dell’articolo 14, co. 2, ultima parte, della L. 247/2012 secondo la quale «gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, …», soprattutto in relazione all’interpretazione fornita dalla Corte di Appello di Milano, la quale ritiene che la previsione vada interpreta nel senso che la delega orale debba necessariamente essere conferita in udienza dal delegante.

A conferma dell’oralità della delega, la Commissione del CNF richiama innanzitutto il dato letterale della norma, che è, infatti, esplicito in tal senso e si contrappone alla diversa ipotesi, altrettanto chiara, che il Legislatore ha formulato con riferimento alla delega scritta che può essere rilasciata al praticante abilitato. Tuttavia, in contrasto con l’orientamento espresso dalla Corte d’Appello di Milano, che presuppone la necessità che della delega orale sia data prova e che tale prova non possa che essere costituita dalla diretta percezione del suo conferimento in udienza, davanti al giudice, la Commissione richiama un dato logico prima ancora che giuridico. Tale dato è costituito dall’ovvia constatazione che il conferimento ad un collega terzo dell’incarico di sostituzione implica l’impossibilità di presenziare all’udienza.

Peraltro, l’interpretazione della norma che valorizza il dato letterale sembra trovare consistenti conferme anche nella legislazione di numerosi altri Paesi dell’Ue. Ad avviso della Commissione, oltretutto, la previsione che l’avvocato possa farsi sostituire rilasciando delega orale senza alcun altro onere probatorio è coerente con i caratteri della funzione che esercita e con l’affidamento che di per sé genera quanto a coerenza con i valori e diritti che tutela. In quest’ottica, la dichiarazione di chi, in veste di avvocato, si accrediti quale sostituto di un collega per delega orale ricevutane, rileva di per sé e a prescindere da qualsiasi profilo probatorio, fermo restando che ogni eventuale irregolarità troverebbe specifica sanzione deontologica ed anche penale (art. 483 c.p.).

In ordine alle modalità di esercizio della facoltà spettante all’avvocato di incaricare un altro avvocato come proprio sostituto di udienza ai sensi del secondo comma dell’art. 14 della L. 247/2012, ritiene pertanto la Commissione che l’avvocato, ferma la sua eventuale responsabilità di stampo professionale nei confronti del cliente, deontologica ed anche penale per dichiarazioni false, possa farsi sostituire in udienza, conferendo incarico orale ad un collega senz’altro onere probatorio né del conferente, che non deve necessariamente essere presente in udienza seppur al solo fine del conferimento della delega, né del delegato che non è tenuto ad esibire alcuna prova dell’incarico conferitogli diversa dall’affermazione di averlo ricevuto.


Anna Costagliola (da diritto.it del 14.11.2013)