La
Commissione consultiva
del Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha adottato due pareri che riguardano
alcuni aspetti tipici dell’attività professionale. Detti pareri, in particolare,
fanno chiarezza in merito alla procedura per ottenere un decreto ingiuntivo sul
compenso per la prestazione professionale e alle modalità della delega per
farsi sostituire in udienza.
Nel
secondo dei citati pareri, la
Commissione consultiva chiarisce che l’avvocato può farsi
sostituire in udienza da un collega, quando è nell’impossibilità di
parteciparvi, sulla base di una delega orale, come accade in molti paesi Ue. A
tal proposito viene chiarita la portata dell’articolo 14, co. 2, ultima parte, della
L. 247/2012 secondo la quale «gli avvocati possono farsi sostituire da altro
avvocato, con incarico anche verbale, …», soprattutto in relazione
all’interpretazione fornita dalla Corte di Appello di Milano, la quale ritiene
che la previsione vada interpreta nel senso che la delega orale debba
necessariamente essere conferita in udienza dal delegante.
A
conferma dell’oralità della delega, la Commissione del CNF richiama innanzitutto il dato
letterale della norma, che è, infatti, esplicito in tal senso e si contrappone
alla diversa ipotesi, altrettanto chiara, che il Legislatore ha formulato con
riferimento alla delega scritta che può essere rilasciata al praticante
abilitato. Tuttavia, in contrasto con l’orientamento espresso dalla Corte
d’Appello di Milano, che presuppone la necessità che della delega orale sia
data prova e che tale prova non possa che essere costituita dalla diretta
percezione del suo conferimento in udienza, davanti al giudice, la Commissione richiama
un dato logico prima ancora che giuridico. Tale dato è costituito dall’ovvia
constatazione che il conferimento ad un collega terzo dell’incarico di
sostituzione implica l’impossibilità di presenziare all’udienza.
Peraltro,
l’interpretazione della norma che valorizza il dato letterale sembra trovare
consistenti conferme anche nella legislazione di numerosi altri Paesi dell’Ue.
Ad avviso della Commissione, oltretutto, la previsione che l’avvocato possa
farsi sostituire rilasciando delega orale senza alcun altro onere probatorio è
coerente con i caratteri della funzione che esercita e con l’affidamento che di
per sé genera quanto a coerenza con i valori e diritti che tutela. In
quest’ottica, la dichiarazione di chi, in veste di avvocato, si accrediti quale
sostituto di un collega per delega orale ricevutane, rileva di per sé e a
prescindere da qualsiasi profilo probatorio, fermo restando che ogni eventuale
irregolarità troverebbe specifica sanzione deontologica ed anche penale (art.
483 c.p.).
In
ordine alle modalità di esercizio della facoltà spettante all’avvocato di
incaricare un altro avvocato come proprio sostituto di udienza ai sensi del
secondo comma dell’art. 14 della L. 247/2012, ritiene pertanto la Commissione che
l’avvocato, ferma la sua eventuale responsabilità di stampo professionale nei
confronti del cliente, deontologica ed anche penale per dichiarazioni false,
possa farsi sostituire in udienza, conferendo incarico orale ad un collega
senz’altro onere probatorio né del conferente, che non deve necessariamente
essere presente in udienza seppur al solo fine del conferimento della delega,
né del delegato che non è tenuto ad esibire alcuna prova dell’incarico
conferitogli diversa dall’affermazione di averlo ricevuto.
Anna Costagliola (da
diritto.it del 14.11.2013)