CNF,
parere 23.10.2013
La
Commissione consultiva
del CNF, a seguito del quesito posto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Ferrara, ha espresso il proprio parere in ordine all'interpretazione dell'art.
14 della L. n. 247/2012, concernente le sostituzioni e collaborazioni
professionali.
In particolare, si forniscono chiarimenti sulla
previsone del comma 2 del citato articolo: "Gli avvocati possono farsi
sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale [...]".
Valorizzando il dato letterale della norma, la Commissione ha
ritenuto che l'avvocato possa farsi sostituire in udienza conferendo incarico
orale ad un Collega, senza alcun onere probatorio nè del conferente nè del
delegato, ferma restando la sua eventuale responsabilità professionale nei
confronti del cliente, deontologica ed anche penale per dichiarazioni false
(art. 483 c.p.).
Tale interpretazione, sottolinea la Commissione, trova
conferma nella legislazione di Paesi UE come l'Inghilterra, il Belgio e la Francia ed è coerente con
i caratteri della funzione esercitata dall'avvocato e con l'affidamento che di
per sè genera.
(Da Altalex del 18.11.2013)