Cass.
Civ., sez. lavoro, sent. 12.6.2013 n° 14758
In tema di licenziamento, ricorre l'ipotesi dello
scarso rendimento qualora sia risultata provata, sulla scorta della valutazione
complessiva dell'attività resa dal lavoratore ed in base agli elementi
dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente
collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza
dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione
dei lavoratori e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento,
avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media
di attività fra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una
soglia minima di produzione.
(Nella fattispecie la Corte di merito valutava i
fatti nella loro interezza, rilevando che talune condotte contestate al
lavoratore quali il danneggiamento di un telefono cellulare di proprietà
dell'azienda e l'utilizzazione per scopi personali di un veicolo appartenente
alla stessa, non avevano avuto alcuna incidenza sul rendimento; altre erano
state indicate in modo talmente generico da non consentire alcun apprezzamento
e le rimanenti non erano tali da integrare il requisito della gravità
dell'inadempimento, tenuto conto del lasso di tempo in cui erano state
realizzate, delle condizioni di salute del lavoratore, affetto da epatite C e dell'assenza
di intenzionalità.)
(Da Massimario.it - 39/2013)