lunedì 18 novembre 2013

D I. su parcella: ancora necessario parere Ordine

CNF, parere 23.10.2013

La Commissione consultiva del CNF, su impulso dell'Unione Triveneta,  ha adottato un parere in ordine al potere, spettante agli Ordini forensi, di opinamento delle parcelle nell'ipotesi in cui il legale voglia ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del cliente.

L'entrata in vigore dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Verona, non ha determinato alcuna abrogazione tacita degli artt. 633, co. 1, nn. 2 e 3 e 636 c.p.c..

La clausola abrogativa contenuta al comma 5 dell'art. 9 citato, infatti, può colpire solo le disposizioni che che fanno espresso richiamo all'istituto tariffario; essa dispone testualmente: "Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1".

L'art. 636 c.p.c., dunque, non risulta investito dalla suddetta portata abrogativa nella parte in cui richiede, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, la produzione della parcella accompagnata dal parere della competente associazione professionale, non contenendo alcun riferimento esplicito alle tariffe.

L'assenza di riferimento alle tariffe esclude l'abrogazione anche per l'art. 633, co. 1, n. 2 c.p.c., relativo a "onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati [...] in occasione di un processo".

L'art. 633, co. 1, n. 3 c.p.c, infine, che pur contiene un riferimento alle tariffe, non attiene al compenso dell'avvocato ma solo di quei professionisti assoggettati alle c.d. tariffe normative.

Pertanto, sussiste in capo ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati il potere di valutare l'adeguatezza del compenso richiesto dall'avvocato al cliente.


(Da Altalex del 15.11.2013)