CNF,
parere 23.10.2013
La
Commissione consultiva
del CNF, su impulso dell'Unione Triveneta,
ha adottato un parere in ordine al potere, spettante agli Ordini
forensi, di opinamento delle parcelle nell'ipotesi in cui il legale voglia
ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti del cliente.
L'entrata in vigore dell'art. 9 del D.L. n. 1/2012,
contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Verona, non ha determinato
alcuna abrogazione tacita degli artt. 633, co. 1, nn. 2 e 3 e 636 c.p.c..
La clausola abrogativa contenuta al comma 5 dell'art.
9 citato, infatti, può colpire solo le disposizioni che che fanno espresso
richiamo all'istituto tariffario; essa dispone testualmente: "Sono abrogate
le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del
professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1".
L'art. 636 c.p.c., dunque, non risulta investito
dalla suddetta portata abrogativa nella parte in cui richiede, al fine di ottenere
il decreto ingiuntivo, la produzione della parcella accompagnata dal parere
della competente associazione professionale, non contenendo alcun riferimento
esplicito alle tariffe.
L'assenza di riferimento alle tariffe esclude
l'abrogazione anche per l'art. 633, co. 1, n. 2 c.p.c., relativo a
"onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese
fatte da avvocati [...] in occasione di un processo".
L'art. 633, co. 1, n. 3 c.p.c, infine, che pur
contiene un riferimento alle tariffe, non attiene al compenso dell'avvocato ma
solo di quei professionisti assoggettati alle c.d. tariffe normative.
Pertanto, sussiste in capo ai Consigli dell'Ordine
degli Avvocati il potere di valutare l'adeguatezza del compenso richiesto
dall'avvocato al cliente.
(Da Altalex del 15.11.2013)