Cass. Civ., SS.UU., sent. 8.10.2013 n° 22848
La questione affrontata dalle Sezioni Unite prende
origine da un provvedimento emanato, ex art. 308 c.p.c., dal Tribunale di
Firenze che, in veste collegiale, confermò l’ordinanza con la quale il giudice
istruttore aveva dichiarato estinto un procedimento di divisione immobiliare
incardinato nel lontano 1989.
Il reclamante appellò quindi il provvedimento innanzi
la Corte
territoriale, che si pronunciò per l’inammissibilità, ritenendo il reclamo
tardivo, poiché la citazione era stata depositata oltre il termine di giorni
30. Il collegio territoriale precisava, in particolare, che il gravame avverso
la sentenza di estinzione del procedimento è disciplinato dal disposto di cui
all’art. 130 disp. att. c.p.c. il quale, fissando la regola del rito camerale,
postula, a dir del collegio medesimo, che questo sia proposto attraverso il
ricorso, da depositare nel termine di giorni 30 dalla notifica della sentenza
impugnata presso la cancelleria, ovvero la citazione, da depositare in eguale
termine.
Nella fattispecie, l’appello era stato proposto
mediante atto di citazione, notificato alla controparte entro trenta giorni,
bensì non depositato entro il menzionato termine. Il soccombente propone quindi
ricorso per Cassazione che, rilevando sussistente sul punto un contrasto tra le
diverse sezioni, rimette la questione alle Sezioni Unite.
Queste, in primis, affrontano la prima questione: se
l’appello avverso la sentenza che rigetta il reclamo proposto ex art. 308
c.p.c., comma II, debba essere proposto mediante ricorso ovvero citazione.
Viene quindi precisato che la problematica va limitata esclusivamente alla
declaratoria di estinzione che si verifichi quando risultano coinvolte le
fattispecie di cui all’art. 308 c.p.c., relativamente al procedimento di
cognizione, e di cui all’art. 630 c.p.c., comma ultimo, per il processo
esecutivo.
Dall’esame dell’art. 130 disp. att. c.p.c., la Corte conclude che, nelle
fattispecie considerate, il rito camerale si applica non soltanto alla fase
decisoria, bensì all’intero procedimento, e anche alla fase introduttiva
dell’appello e, pertanto, anche all’atto introduttivo. Ciò posto,
l’introduzione del procedimento di appello deve avvenire mediante ricorso, da depositare
in cancelleria nel rispetto del termine di giorni 30, ai sensi dell’art. 325 e
327 c.p.c.
Condividendo l’indirizzo giurisprudenziale
consolidato in tema di opposizione a d.i. promossa con citazione anziché con
ricorso, e ritenendo l’argomento analogo e speculare rispetto alle questioni
giuridiche chiamate ad essere risolte, le sezioni unite hanno affermato il
principio secondo il quale l’appello promosso avverso la sentenza ex art. 308
c.p.c., comma II, se proposto con citazione anziché con ricorso, risulta
suscettibile di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., solo se
nei 30 giorni, prescritti dal codice di rito, l’atto sia stato non solo
notificato, bensì anche depositato presso la cancelleria competente.
(Da Altalex del 23.10.2013. Nota di Laura Biarella)