Cass.
III Sez. Pen., Sent. 31.7.2013 n. 33179
La
Cassazione ha statuito
il principio per cui costituisce una associazione a delinquere finalizzata
all’incitamento ed alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi anche
una struttura operante su internet, il cui sito sia stato costituito all’estero
e sia allocato su un server ubicato fuori dai confini nazionali.
Nel
caso di specie il ricorrente, indagato per la promozione e direzione di un
gruppo estremista attraverso l’organizzatore di un sito e la gestione di un
blog, lamenta l’inosservanza o erronea applicazione di norme in tema di
procedibilità e configurabilità del reato contestato.
Secondo
la Suprema Corte
il reato di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 654/1975, è configurato in
presenza di una struttura il cui operare si manifesta nella “gestione di un
blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, anche mediante
la diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni
dimostrative o violente, raccogliere elargizioni economiche a favore del forum,
censire episodi o persone [...]” e pertanto, in conformità alla pronuncia del
riesame, è ascrivibile in capo all’indagato per i sussistenti gravi indizi di
colpevolezza.
Ciò
sulla base dell’orientamento della medesima Corte in relazione alla nozione di
“comunità virtuale in Internet” e alla sua idoneità strutturale a configurare
la fattispecie criminosa. Infatti, tenuto conto delle peculiarità delle
attività svolte in Rete dalle associazioni di cui sopra, i requisiti di
stabilità e organizzazione necessari all’integrazione del reato sono
rinvenibili nell’attività di gestione delle comunicazioni sul web, mentre l’elemento
soggettivo è individuato nella conoscenza e condivisione da parte degli
affiliati delle finalità e obiettivi perseguiti dal gruppo.
In
merito agli ulteriori profili del ricorso, la Corte ha statuito che non rileva che il sito sia
costituito all’estero, e così l’ubicazione del server, per escludere la
giurisdizione e la competenza del giudice italiano.
Nel
caso di specie la giurisdizione italiana è determinata tenuto conto del fatto
che, in relazione ai reati associativi, è consolidata la sua configurabilità in
relazione al luogo dove si realizza in tutto o in parte l’operare della
struttura organizzativa. La
Cassazione, operando un richiamo ad una sua precedente
pronuncia in tema di diffamazione proveniente da un sito registrato all’estero,
afferma che la stessa è incardinata in maniera certa alla luce delle attività
poste in essere dall’indagato e dagli altri affiliati.
In
relazione alla competenza territoriale, posto che l’articolo 6 del Codice
Penale prevede che l’applicazione della norma si estende a tutti gli affiliati
sulla base della rilevanza della frazione di attività commessa da taluno dei
partecipi nel territorio italiano, ai fini della determinazione rileva il luogo
“in cui si svolgonoprogrammazione, ideazione e direzione delle attività criminose
facenti capo al sodalizio, ossia il luogo ove si manifesta l’operatività
dell’associazione, piuttosto che il luogo in cui sia radicato il pactum
sceleris”. Laddove ciò non sia possibile, è utile il ricorso ai criteri
suppletivi di cui all’articolo 9 del Codice Penale.
(Da filodiritto.com del 23.10.2013)