giovedì 28 novembre 2013

Parla male della scuola, legittimo licenziamento insegnante

Le critiche mosse al datore di lavoro non sempre sono lecite e consentite, ma possono costare la perdita del posto se violano gli obblighi sottesi al rapporto di lavoro e minano la fiducia tra le parti, pregiudicando così il decoro dell’impresa datoriale

Può essere licenziato per giusta causa l’insegnante che, al cospetto dei genitori, critica aspramente la scuola dove lavora, dacché tale condotta è suscettibile di provocare gravi danni al decoro e all’immagine dell’istituto scolastico.

Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza n. 24989 del 6 novembre 2013, che contempera il bene della libertà di parola, costituzionalmente garantito, con i doveri di fedeltà e correttezza che gravano sul lavoratore in ragione del suo rapporto d’impiego.

Nel caso di specie, all’insegnante di una scuola materna è stato mosso l’addebito di aver affermato, parlando con alcuni genitori, che l’istituto presso il quale lavorava era notevolmente inadeguato e che le colleghe insegnanti erano didatticamente impreparate sotto ogni profilo, per cui l’insegnante suggeriva ai genitori di iscrivere i loro figli presso un’altra scuola.

Inoltre l’interessata aveva dichiarato, al cospetto di terzi, che il Commissario straordinario non era in grado di gestire l’istituto scolastico e che sarebbe bastata una telefonata a persone altolocate per rimuoverlo dall’incarico.

Valutando questi comportamenti, la Suprema Corte li definisce come “inadempienze così plateali, gravi (…) e radicalmente lesive degli obblighi alla base del rapporto di lavoro e della correlata fiducia tra le parti da non necessitare di alcuna pubblicità disciplinare”.

La pronuncia è ampiamente condivisibile, dacché i più elementari canoni di buonsenso e correttezza portano a ritenere che la libertà di parola e di critica sul posto di lavoro trova necessariamente un limite nel rispetto dei doveri fondamentali di fedeltà connessi all’esercizio dell’attività svolta.

In questo senso, la sentenza si colloca in un orientamento giurisprudenziale ormai delineato, secondo cui “l’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva, si traducono in una condotta lesiva del decoro dell’impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro, è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto dei lavoro, integrando violazione del dovere scaturente dall’art. 2105 c.c., e può costituire giusta causa di licenziamento (Corte di cassazione – sezione lavoro decisione 10 dicembre 2008, n. 29008).

Ciò vale a dire, in altre parole, che l’attività lavorativa esige sempre correttezza e responsabilità nell’esercizio delle mansioni svolte, con l’effetto che, secondo le regole dell’ordinamento giuridico, la grave violazione dei doveri d’ufficio può costare la perdita del posto di lavoro.


(Da leggioggi.it del 28.11.2013)