venerdì 8 novembre 2013

Parametri non retroattivi

Diritto al pagamento non collegato
al compimento di ogni atto


L’intervento del governo Monti sul fronte dei compensi degli avvocati non presenta problemi di legittimità costituzionale. Almeno per quanto riguarda il profilo dell’applicazione temporale e l’(eventuale) retroattività. L’ordinanza della Corte costituzionale 261 depositata ieri e scritta da Mario Rosario Morelli fa definitiva chiarezza sul punto, giudicando in parte inammissibili in parte infondate le questioni sollevate da una pluralità di tribunali (quella maggiormente approfondite dalla Consulta sono state presentate dal tribunale di Cremona e dal giudice di pace di Torre del Greco).

Nel mirino era finito l’articolo 9, comma 3 del decreto legge 1/2012 nella parte in cui dispone che «le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 120esimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e il successivo decreto del ministero della Giustizia n. 140 del 2012 che ha istituito la versione oggi in vigore (se ne attende l’aggiornamento) dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi agli avvocati.

In particolare, tra i rilevi critici, particolarmente sottolineati dal tribunale di Cremona, aveva trovato posto l’applicazione retroattiva delle nuove tariffe forensi anche ai processi in corso e all’attività già svolta ed esaurita prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, in assenza di ragioni imperative di interesse generale in grado di giustificare il cambiamento dei compensi in corso di causa e le modifiche all’equilibrio contrattuale in precedenza raggiunto.

Tuttavia la risposta della Corte costituzionale che arriva anche per quanto riguarda i profili di criticità del decreto ministeriale, da una parte disciplina di natura regolamentare dall’altra strettamente legato alla norma primaria, è negativa su tutto il fronte. Per l’ordinanza, infatti, a essere erronea è la stessa premessa interpretativa. Il tribunale di Cremona e il giudice di pace di Torre del Greco hanno infatti ritenuto che il diritto al compenso del professionista nasce al compimento di ogni singolo atto in relazione alle tariffe a quel tempo in vigore.

Ma non è così, avverte la Corte costituzionale. Semmai è vero il contrario. E a confermarlo c’è una recente sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite, la n. 17405 del 2012. Secondo questa interpretazione il compenso costituisce un corrispettivo unitario «che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all’esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita».

Ma per la Consulta c’è spazio anche per altre due risposte, entrambe negative, alle questioni sollevate sulla medesima materia. Con riferimento alla possibile violazione dell’articolo 24 della Costituzione, per l’ordinanza, non si può sostenere che una generale riduzione delle tariffe forensi può avere ripercussioni negative sull’accesso dei cittadini alla giustizia e, quindi, sul loro diritto di difesa. «A rigore di logica», invece, la riduzione dei compensi agli avvocato dovrebbe avere come conseguenza un allargamento del ricorso alla via giurisdizionale per la soluzione delle controversie. Del tutto astratta poi, e semmai riconducibile alla categoria degli «inconvenienti di fatto» che non si possono direttamente ricondurre alla disciplina contestata, la questione relativa alla diversa entità delle parcelle che sarebbe percepita da due diversi avvocati, differenti solo nella solerzia con la quale chiedono i pagamenti (subito in corso di causa oppure solo al termine accontentandosi nel frattempo di semplici acconti). Sono, nel giudizio della Consulta, variabili del tutto accidentali relative all’applicazione delle nuove regole e non esiste manifestamente alcuna violazione dell’articolo 3 della Costituzione.

Giovanni Negri (da il Sole 24 ore)