Redditometro,
il residuo del mutuo
contratto
per l'acquisto della casa
non
giustifica le spese incongruenti con il reddito
Il denaro erogato in eccesso rispetto al valore
dell'immobile può essere impiegato al più per imposte e arredamento: si
all'accertamento per gli anni successivi È legittimo l'accertamento basato sul
redditometro quando il contribuente giustifica le spese incongruenti con il suo
reddito con il residuo del mutuo contratto per l'acquisto della casa. Infatti,
il denaro erogato in eccesso rispetto al valore dell'immobile può essere
impiegato al più per imposte e arredamento e non per i bisogni della famiglia
negli anni successivi.
È quanto affermato dalla Ctp di Bergamo che, con la sentenza n. 121/2013, ha respinto il ricorso di un contribuente che aveva ricevuto l'atto impositivo basato sul redditometro in quanto le spese sostenute negli anni successivi all'acquisto della prima casa e incongruenti rispetto al reddito erano state giustificate con i 48 mila euro ricevuti in più dalla banca in sede di erogazione rispetto al valore dell'immobile. In particolare ad avviso della Commissione, la precedente formulazione dell' 38 DEL D.P.R. 600 DEL 1973 prevedeva il ricorso al metodo di accertamento sintetico del reddito (c.d. redditometro) nel caso in cui lo scostamento tra reddito dichiarato e accertato riguardasse due o più anni d'imposta ed eccedesse il quarto. L'Ufficio, per tali anni d'imposta, non deve procedere contestualmente all'accertamento dei due o più periodi per i quali ritiene incongrua la dichiarazione, ma nell'atto di accertamento di un determinato anno deve indicare le ragioni per le quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per gli altri periodi d'imposta (nel caso di specie il contribuente, sostenendo l'erroneità della determinazione del maggior reddito, affermava che le spese di mantenimento dei beni e dei bisogni familiari erano state sostenute dall'eccedenza delle somme ricevute a mutuo rispetto al prezzo dei beni acquistati. Una tale affermazione non è idonea da sola a dimostrare l'effettiva capacità contributiva del contribuente dato che, secondo prassi consolidata, la richiesta di un mutuo di valore maggiore dell'immobile copre le imposte dovute per l'acquisto, le spese notarili nonché quelle per arredi, e non invece bisogni pluriennali dei beni e della famiglia).
È quanto affermato dalla Ctp di Bergamo che, con la sentenza n. 121/2013, ha respinto il ricorso di un contribuente che aveva ricevuto l'atto impositivo basato sul redditometro in quanto le spese sostenute negli anni successivi all'acquisto della prima casa e incongruenti rispetto al reddito erano state giustificate con i 48 mila euro ricevuti in più dalla banca in sede di erogazione rispetto al valore dell'immobile. In particolare ad avviso della Commissione, la precedente formulazione dell' 38 DEL D.P.R. 600 DEL 1973 prevedeva il ricorso al metodo di accertamento sintetico del reddito (c.d. redditometro) nel caso in cui lo scostamento tra reddito dichiarato e accertato riguardasse due o più anni d'imposta ed eccedesse il quarto. L'Ufficio, per tali anni d'imposta, non deve procedere contestualmente all'accertamento dei due o più periodi per i quali ritiene incongrua la dichiarazione, ma nell'atto di accertamento di un determinato anno deve indicare le ragioni per le quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per gli altri periodi d'imposta (nel caso di specie il contribuente, sostenendo l'erroneità della determinazione del maggior reddito, affermava che le spese di mantenimento dei beni e dei bisogni familiari erano state sostenute dall'eccedenza delle somme ricevute a mutuo rispetto al prezzo dei beni acquistati. Una tale affermazione non è idonea da sola a dimostrare l'effettiva capacità contributiva del contribuente dato che, secondo prassi consolidata, la richiesta di un mutuo di valore maggiore dell'immobile copre le imposte dovute per l'acquisto, le spese notarili nonché quelle per arredi, e non invece bisogni pluriennali dei beni e della famiglia).
Debora Alberici (da cassazione.net)