giovedì 20 febbraio 2014

Ecco il Nuovo Codice Deontologico

Superare la crisi e favorire la ripresa del Paese continuando a lavorare al rinnovamento della professione di avvocato. “Con il nuovo codice deontologico, moderno ed aggiornato, configuriamo l’Avvocato del nuovo millennio a fianco dei cittadini, delle imprese, degli organismi intermedi, con le sue capacità di assistenza e soprattutto di consiglio”. Con queste parole il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa, ha presentato oggi ai presidenti dei Consigli dell’ Ordine forense e di tutte le componenti dell’avvocatura, in una partecipatissima riunione convocata nella sede amministrativa, il nuovo codice deontologico forense, aggiornato secondo le previsione del nuovo ordinamento forense  (legge n. 247/2014).  Il testo è il frutto di un laborioso lavoro condotto dalla commissione coordinata da Stefano Borsacchi, che ha tenuto conto delle osservazioni delle altre componenti dell’Avvocatura in occasione della consultazione sulla bozza.  Il nuovo codice deontologico colloca al centro delle sue previsioni il cittadino, perseguendo l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione.  Le principali novità riguardano la tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari e l’espressa indicazioni delle sanzioni, che nel codice corredano ogni fattispecie con un meccanismo di aggravamento e di attenuazione in relazione alla maggiore o minore gravità del fatto contestato. Il nuovo Codice deontologico entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; e insieme ai regolamenti del CNF sulla elezione dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina e sul procedimento disciplinare ridisegna il sistema deontologico nella direzione di una maggiore sistematicità, imparzialità e legalità, che entrerà a pieno regime il primo gennaio 2015.

(Da Mondoprofessionisti del 20.2.2014)

SFILA LA RABBIA DELL'AVVOCATURA

A Roma catene umane e cortei, gli avvocati
scendono in piazza contro "La giustizia umiliata"

Il brutto tempo non ha fermato la protesta degli avvocati. In diecimila oltre a loro tra magistrati onorari e cittadini hanno invaso il centro della Capitale in occasione della manifestazione di protesta promossa dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura, al grido ''difesa della democrazia'' e ''la nostra dignità è la vostra libertà''. Dopo tre giorni di astensione dalle udienze, oggi a Roma gli avvocati hanno indetto una manifestazione nazionale. Alcuni legali hanno allestito uno stand davanti a Montecitorio, mentre i giovani avvocati hanno organizzato una catena umana davanti alla Cassazione. Alle 13 è partito un corteo da piazza della Repubblica fino a piazza Santi Apostoli aperto dallo striscione "In difesa della democrazia''. Quasi tutti i legali indossavano fasce tricolore di carta sul modello di quelle dei sindaci. Moltissime le bandiere italiane, senza alcuna insegna.   “Il messaggio al nuovo Governo Renzi è chiaro – avverte il presidente dell’Oua, Nicola Marino- È giunto il momento delle riforme, finita l'epoca degli interventi spot che danneggiano i cittadini. Vogliamo una giustizia moderna, efficiente ed efficace, non un sistema farraginoso che tutela solo pochi privilegiati. Cambiare si può - aggiunge- Gli avvocati sono disponibili a dare il loro contributo. Noi non entriamo nello sterile gioco del totonomine, ma al futuro Guardasigilli, sin da ora, chiediamo di avviare una nuova stagione riformatrice con il concorso di idee di tutti, avvocati e magistrati. Basta con i provvedimenti scritti da chi non ha mai operato in tribunale. Oggi il nostro è un grido di dolore -aggiunge Marino - per come è ridotta la giustizia. Siamo a un punto in cui è difficile sia per noi come avvocati che per i cittadini difendere i diritti per i costi eccessivi della giustizia. La soppressione, con il riordino della geografia giudiziari, di oltre mille tribunali, ha tolto inoltre la prossimità e quindi la possibilità di accedere alla giustizia con costi sempre più elevati". Gli avvocati chiedono oggi l'immediato ritiro del ddl delega sul processo civile, protestano contro i 'regali' sulla Rc Auto alle compagnie assicurative a scapito dei cittadini, gli errori e le inefficienze  del rito cosiddetto Fornero, la costante aggressione al gratuito patrocinio.  "I costi sono diventati talmente eccessivi - spiega ancora il presidente dell'Oua  - che ad esempio un piccolo proprietario di un immobile per eseguire uno sfratto per morosità deve recarsi al tribunale centrale del luogo dello sfratto e all'ufficiale giudiziario spetta un'indennità di trasferta. Se l'immobile si trova a 100 chilometri i costi saranno non meno di 700 euro al quale va aggiunto il compenso, esiguo, dell'avvocato". "Dobbiamo per forza avere fiducia sul nuovo esecutivo – dice ancora Marino - abbiamo in programma un'astensione dalle udienze per marzo che potrà essere revocata in base alla disponibilità del prossimo ministro della giustizia".''Sono veramente fiero - dichiara Mauro Vaglio, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, da tempo in prima linea contro la deriva della giustizia in Italia - che tutte le Associazioni romane, a prescindere dalle rispettive posizioni di politica forense, abbiano finalmente capito che in momenti difficili per la giustizia come questo l'unitarietà dell'Avvocatura costituisce un principio irrinunciabile per tutelare i cittadini, che sono il vero bersaglio di questi provvedimenti contrari alla Costituzione”. Il guanto della sfida è stato lanciato: gli Avvocati Italiani sono scesi in piazza per la seconda volta nella storia dell'Avvocatura nazionale (dopo quella del 23 ottobre 2012) per affrontare i gravi squilibri che hanno colpito la giustizia Italiana a seguito degli inaccettabili provvedimenti del Governo, e per ribadire la funzione sociale dell'avvocato a difesa dei diritti dei cittadini, della Costituzione e della Democrazia. ''Gli ultimi improvvidi interventi governativi e parlamentari - spiega il Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti - hanno infarcito il nostro sistema di Giustizia di tanti inutili aggravi con l'intento di conculcare i diritto dei cittadini a rivolgersi al Giudice per ottenere tutela dei loro diritti e interessi: dall'aumento indiscriminato del contributo unificato che costituisce nei fatti una barriera all'accesso alla Giustizia sino alle deliranti previsioni di introdurre la c.d. motivazione a pagamento, donde il cittadino per sapere perché ha vinto o perso in giudizio dovrà versare un obolo ulteriore allo Stato. È chiaro - conclude Galletti - che il sistema è oramai al collasso e l'Avvocatura non può tollerare supinamente il calpestio dei diritti dei cittadini, sopratutto dei più poveri e di coloro che hanno bisogno di rivolgersi al Giudice per ottenere una tutela''. ''La compressione del diritto di difesa dei cittadini - incalza il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - è sempre stato uno dei primi segni che accompagna la formazione di regimi totalitari e liberticidi. Il povero cittadino italiano è sottoposto ormai ad una 'dittatura economica', ed emerge palese la volontà di scoraggiare l'accesso dei cittadini alla tutela giudiziaria, cioè la trasformazione di un diritto costituzionale - conclude - in un 'privilegio' per coloro che, in virtù delle loro condizioni economiche, possono permettersi il pagamento degli onerosi tributi imposti per ricorrervi. Per questo e tanto altro, tutte le sigle associative dell'Avvocatura romana attendono in piazza, sicuri di trovare consensi non solo fra gli avvocati, ma anche fra tutte quelle figure che dalla giustizia per ricchi sarebbero danneggiate: dalle segretarie di studio al personale domestico, dai clienti fino a qualche magistrato cosciente del fatto che uccidendo l'avvocatura si uccide la giustizia. E che uccidendo la giustizia non la si può rendere ai cittadini. Ci auguriamo che il prossimo Governo inverta totalmente la rotta''. Gli fa eco il segretario generale dell’Associazione Nazionale Forense Ester Perifano   “Il Parlamento e il Presidente del Consiglio incaricato Renzi ascoltino la composta protesta degli avvocati, perché se a scendere in piazza oggi è l’avvocatura e qualche giorno fa sono stati artigiani e commercianti, c'è sicuramente da essere preoccupati. L’avvocatura, di cui l’Anf rappresenta una parte significativa, richiede un confronto schietto e serrato con la politica, mettendo sul tavolo proposte concrete, a costo zero per le casse pubbliche, ma a tutto vantaggio dei cittadini e dell’amministrazione della giustizia. Oggi gli avvocati sono scesi in piazza a Roma, mentre altri colleghi, in Sardegna e in Puglia, sono in sciopero ad oltranza contro i provvedimenti in elaborazione al ministero della Giustizia. Un Ministero – continua Perifano -  che troppo spesso negli ultimi anni è stato sordo alle richieste di condivisione degli interventi in materia di giustizia giunti da chi, come gli avvocati, ha il polso della situazione nei tribunali italiani. È ora che gli avvocati entrino, a tutti gli effetti e come peraltro la legge consente, nell’ufficio legislativo del Ministero della giustizia. La loro presenza avrebbe, ad esempio, evitato i risultati disastrosi che sono sotto gli occhi di tutti: il processo civile tra filtri e costi proibitivi è diventato per i cittadini un lusso e, come se non bastasse, si vuole continuare a mettere le mani nelle tasche dei cittadini con la motivazione a pagamento e la responsabilità solidale tra avvocati e clienti in caso in cui il giudice accerti la temerarietà di una lite.  L’avvocatura chiede di essere ascoltata, perché ha proposte vere, che prescindono dalla bulimia legislativa degli ultimi anni. E chi spera di piegarci, ha fatto male i conti, perché l'unico modo che abbiamo di onorare la nostra toga è quello di svolgere, sino in fondo, la nostra funzione costituzionale e difendere i cittadini dalle prepotenze che, sempre più spesso negli ultimi anni, provengono paradossalmente proprio dallo Stato" - conclude Perifano. “Quando si assiste all'assunzione di scelte che vengono qualificate come operazioni volte al miglioramento dell'efficienza del sistema giustizia ed invece sono completamente avulse dalle reali necessità e creano ulteriori ostacoli al cittadino si deve reagire”  dice Nicoletta Giorgi, presidente nazionale dell’Aiga, (Associazione italiana giovani avvocati)  spiegando l’iniziativa che oggi, al culmine dei tre giorni di scioperi indetti dall’avvocatura, ha visto questa mattina una rappresentanza dei giovani avvocati italiani cingere simbolicamente la Corte di Cassazione.  “Il ministro uscente della giustizia Annamaria Cancellieri – ha spiegato Nicoletta Giorgi - nonostante le numerose riforme promulgate ha dovuto prendere atto che il contenzioso pendente e l'arretrato non è diminuito. Se, quindi, in uscita non aumentano i numeri, lo Stato cerca di ridurre quelli in entrata con una serie di strumenti che poco apportano al miglioramento del sistema giustizia: l'aumento di costi per le spese di iscrizione a ruolo delle cause, la previsione di un ulteriore pagamento per avere la motivazione della sentenza, la previsione di una responsabilità solidale del legale per le cause che venissero qualificate come temerarie, interventi sul processo esecutivo poco incisivi. Quella dell'Avvocatura è una protesta per il cittadino, perché non subisca l'ennesima vessazione in nome di un principio di efficienza che elida il diritto di difesa”.   A proposito della formazione del nuovo governo, infine, la presidente Giorgi, esprime un augurio: “Chiunque sia il prossimo ministro della giustizia vorremmo comprendesse l’importanza del dialogo e del confronto con l’Avvocatura e gli operatori della giustizia per intervenire tempestivamente ed efficacemente. Noi siamo pronti a sederci al tavolo”.


Luigi Berliri (da Mondoprofessionisti del 20.2.2014)

Opposizione all’esecuzione fondata se creditore in malafede

Con l’articolata ordinanza del 07/01/2014 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, è chiamato a pronunciarsi sull’inibitoria proposta ex art. 624 c.p.c. in seno all’opposizione all’esecuzione introitata da Telecom spa verso un suo creditore munito di titolo esecutivo notificato, in uno ad atto di precetto, in data 02/10/2013 cui aveva fatto seguito un atto di pignoramento eseguito in data 06/11/2013 nonostante che Telecom, con nota del 09/10/2013, avesse comunicato al creditore che era stata avviata la procedura di pagamento della modesta somma portata dai titoli notificati pari ad € 236,40, perfezionatasi con la consegna di un assegno di pari importo datato 08/11/2013.
Il Tribunale campano ha accolto la richiesta di sospensione del processo esecutivo fondata sul fumus boni iuris poiché il creditore esecutante ha agito in malafede violando gli artt. 1175 c.c.-88 e 92 c. 1 c.p.c. atteso che le rassicurazioni del debitore esecutato circa l’imminente adempimento, debitore peraltro dotato di una importante capacità patrimoniale soprattutto avuto riguardo all’esiguo credito azionato,  avrebbero dovuto consigliare al creditore maggiore prudenza nell’attivare la procedura esecutiva allorché, di contro, lo stesso ha agito per lucrare le spese di procedura che, pertanto, non sono dovute dall’esecutato al cospetto di un atto abusivo fonte di responsabilità ex art. 96 c. 3 c.p.c..

L’excursus motivazionale del provvedimento spicca per il notevole spessore giuridico saldamente ancorato alla più quotata giurisprudenza di legittimità e di merito.

Da un lato, il Tribunale richiama il principio della buona fede che non deve permeare la sola fase dell’esecuzione del contratto ma deve riguardare altresì la fase dell’accesso alla tutela giudiziaria, anche in considerazione dei principi costituzionali del giusto processo. Del pari, il creditore, ai sensi dell’ art. 1206 c.c., deve compiere quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere(spontaneamente) l’obbligazione.

Tali condivisibili argomentazioni sono, a fortiori, avvalorate da Cass. Civ. Sez. III 02/12/2008 n. 28627 che ha scrutinato un caso analogo.

Dall’altro, nella parte motiva del provvedimento, si dà atto che già nella fase sommario - camerale di cui si tratta debbono essere liquidate le spese di lite, da porsi a carico dell’esecutante, posto che il provvedimento che chiude la fase cautelare ex art. 624 c.p.c. definisce il processo ai sensi del c. 1 dell’art. 91 c.p.c., stante la mera eventualità ex art. 616 c.p.c. del processo a cognitio plena da introdursi dinnanzi al giudice competente ratione valoris. Sulla base di una tale visione prospettica, il giudice campano ha ritenuto legittima l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 96 c. 3 c.p.c. i cui presupposti applicativi sono costituiti, dal punto di vista oggettivo, dalla totale soccombenza della parte mentre, quanto all’elemento psicologico, dall’aver agito in malafede o colpa grave.

Riguardo alla natura della sanzione testé menzionata si è autorevolmente sostenuto che l’art. 45, c. 12 della L. 18/06/2009 n. 69 ha introdotto nel nostro ordinamento il cd. danno punitivo figura familiare ai sistemi ordinamentali del common law ma che non ha precedenti nel nostro(salvo il c. 2 dell’art. 283 c.p.c. introdotto dall’art. 27 L. 12/11/2011 n. 183).

Le peculiarità di detta sanzione risiedono nel fatto che, al cospetto di una condotta contra ius, il diritto di difesa costituzionalmente garantito ex art. 24 Cost. deve cedere il passo all’interesse di pari rango della corretta amministrazione della giustizia(cfr. combinato disposto degli artt. 97 e 111 Cost.).

Stante la sua connotazione pubblicistica, il risarcimento del danno punitivo può essere irrogato d’ufficio dal giudice anche in difetto della prova di un danno risarcibile, e ciò diversamente da quanto stabilito per l’ipotesi di cui al c. 1 dell’art. 96 c.p.c. fattispecie annoverabile nell’alveo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..

Appurato che la liquidazione del danno prescinde dalla prova circa l’effettività di un danno risarcibile, questo sarà oggetto di una liquidazione discrezionale del giudice il quale, in assenza di espliciti parametri normativi, dovrà parametrarne l’ammontare al quantum delle spese di lite liquidate  ex art. 91 c. 1 c.p.c. che costituiscono il presupposto oggettivo per la comminazione della peculiare sanzione civile.


Nicola Peverelli (da diritto.it del 19.2.2014)

Due sole condotte minacciose configurano stalking reiterato

Cass. Pen. Sez.III, 14.11.2013, n.45648

Il delitto di atti persecutori (c.d.stalking), di cui all’art.612-bis del codice penale, si identifica senz’altro tra quelli di parte speciale nell’ambito del diritto penale sostanziale che, dal momento della sua introduzione per opera della Legge n.38 del 2009 ad oggi, ha incontrato il maggior numero di modifiche e integrazioni.

Ed infatti, sull’onda della repressione di condotte denotate da maggiore allarme sociale e in costante e progressivo aumento, come appunto il reato di atti persecutori, il legislatore è intervenuto ripetutamente con lo strumento del decreto legge tendente all’inasprimento del trattamento sanzionatorio e dei presupposti di procedibilità.

Già con il decreto legge n.78 del 2013, poi convertito dalla legge n.94 del 9 agosto 2013, l’originaria pena detentiva è stata aumentata da quattro a cinque anni di reclusione, conseguendo a ciò una modifica di non poco momento per ciò che concerne la procedibilità del reato, dato che detto inasprimento di pena ha fatto si che ora non si proceda più, come in passato, con richiesta di citazione diretta a giudizio ex art.550 C.p.p., ma bensì a mezzo richiesta di rinvio a giudizio ai sensi degli artt.416 e seguenti C.p.p., ovvero di giudizio immediato (art.453 C.p.p.), quest’ultimo persino obbligatorio nelle ipotesi di cui all’art.453, comma 1-bis C.p.p., laddove la persona sottoposta ad indagini si trovi in stato di custodia cautelare in ordine al reato per il quale si procede ed entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura (salvo che la richiesta non pregiudichi gravemente le indagini).

Con decreto legge n.93 dell’agosto 2013, poi convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, il delitto di stalking è stato poi introdotto nel catalogo di quelli per i quali vige l’arresto obbligatorio in flagranza ex art.380, comma 2, lettera l-ter C.p.p.

Trattandosi di reato c.d. abituale, per il quale non si richiede che tutte le singole condotte che realizzano il delitto costituiscano autonome ipotesi di reato, diviene possibile procedere all’arresto in flagranza dello stalker anche a seguito dell’accertamento di un solo “segmento” della condotta che, pure non costituendo autonomo reato, mostri rilevanza in punto indiziario al fine della valutazione della condotta complessivamente considerata.

Il decreto legge n.93 del 2013 aveva già dilatato la sfera delle circostanze aggravanti previste al comma 2 dell’art.612-bis C.p., introducendo quali ulteriori aggravanti quella del fatto commesso dal coniuge, quindi anche in costanza del vincolo matrimoniale e non solamente da quello separato o divorziato, nonché dei fatti commessi mediante l’impiego di strumenti informatici e telematici.

La legge n.119 del 2013 di conversione del predetto d.l. n.93, ha successivamente ampliato l’aggravamento di pena già previsto per le ipotesi di “pregresse relazioni affettive” tra il persecutore e la vittima, anche ai casi in cui il rapporto “di fatto” sia attuale (fatto commesso da persona tuttora legata da relazione affettiva alla persona offesa).

Da ultimo la Suprema Corte con la sentenza in commento, riallacciandosi a precedenti decisioni sostanzialmente analoghe (cfr.tra le altre, Cass.pen.sez.V, n.25527/2010; sezione V, 21 gennaio 2010 e sez.V, 2 marzo 2010), ha inteso puntualizzare che per la “configurazione del requisito della reiterazione[1] delle condotte di minaccia o di molestia rilevanti per integrare il proprium dell’elemento oggettivo dello stalking, bastano anche due soli episodi di molestia o di minaccia, atteso che il termine reiterare denota la ripetizione della condotta, ma a tal fine non è necessario che si tratti di una ripetizione insistita e plurima, bastando anche la ripetizione della condotta una seconda volta”.[2]

Detta condotta, purché reiterata almeno una seconda volta nei termini appena precisati, dovrà poi concretizzare uno dei tre eventi previsti alternativamente dall’art.612-bis ai fini della consumazione del reato: cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura; ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria o altrui incolumità; costringere la vittima medesima a modificare le proprie abitudini di vita.

Di palmare evidenza si presentano anche le ulteriori considerazioni spese dalla Corte in ordine sia alla reciprocità delle condotte minacciose o moleste, sia in ordine alla dimostrazione effettiva del reato in parola.

Quanto al primo connotato, si è precisato che l’integrazione del reato non può rifiutarsi a priori in ipotesi di vicendevoli condotte minacciose o moleste, quindi in qualche maniera ricavabili anche dal contegno tenuto dalla vittima.

Spetta in tal caso al giudicante una pregnante disamina circa la sussistenza di una arbitraria predominanza di uno degli antagonisti, così da potere connotare gli impulsi molesti o minacciosi come tipicamente persecutori e le repliche della vittima come estrinsecazione di un atteggiamento  meramente difensivo, atteso che sovente la condizione di stress e di ansia in cui versa la vittima possono

originare nella stessa risposte istintive verso lo stalker, piuttosto che uno sterile immobilismo e incapacità di opporsi, senza per ciò escludere la configurabilità del delitto.

Rispetto alla prova concreta del reato invece, la stessa si può tranquillamente desumere dalle dichiarazioni della vittima e dal suo contegno conseguente alla condotta, oltre che dalla condotta dello stesso molestatore, in relazione anche all’ambito spazio-temporale in cui si svolge l’evento.

La dimostrazione degli stati di paura e di ansia, inoltre, non postulano la constatazione di uno stato patologico, essendo sufficiente che gli atti persecutori “abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice dell’art.612-bis C.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni ex art.582 C.p”.[3]

Si deve tuttavia chiarire che gli stati di ansia e di paura non collimano in realtà a pertinenti tipologie nosografiche o psichiatriche e pertanto è sempre necessario fronteggiare il pericolo insito di fondare il vaglio probatorio sulle mere percezioni soggettive della vittima.

Sul punto è apparso opportuno alla Corte che lo stesso giudicante “valorizzi una lettura oggettiva, anche attraverso l’adeguata considerazione degli aggettivi grave e perdurante utilizzati dal legislatore, così da attribuire rilevanza penale solo a situazioni effettivamente significative e non anche alle sensazioni (di per sé opinabili) del denunciante…anche alla luce dei comportamenti tenuti dall’agente, in quanto idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante”.


Alessandro Buzzoni (da diritto.it del 17.2.2014)


[1] Trattandosi di reato tipicamente abituale, le condotte di minaccia e molestie devono essere reiterate per assumere rilievo ai fini del delitto di atti persecutori.
[2] Cfr. sul punto massima in commento, su Guida al Diritto n.7/2014, a cura di G.Amato.
[3] Non vi è pertanto necessità di una certificazione sanitaria a riscontro, come ad esempio l’attestazione di una sindrome ansioso depressiva.



mercoledì 19 febbraio 2014

Catena umana degli avvocati attorno alla Cassazione

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura conferma
 i dati positivi di adesione all'astensione dalle udienze
 in quasi tutti i tribunali: circa il 90%

Una catena umana attorno alla Corte Suprema di Cassazione, una simbolica protesta che esprime l’impegno di tutti i giovani avvocati italiani per una giustizia migliore. Domani, giovedì 20 febbraio, dalle 11.30 alle 12, al culmine dello sciopero di tre giorni indetto dall’avvocatura italiana per protestare contro il deterioramento del sistema giudiziario in Italia e l’introduzione di ulteriori ostacoli per l’accesso alla giustizia per il cittadino, AIGA, associazione italiana dei giovani avvocati, promuove una clamorosa protesta. L'Associazione nazionale avvocati italiani,da parte sua, sottolinea il grande successo dell'astensione dalle udienze degli avvocati. "Da lungo tempo la politica ci sta deludendo. Le scelte sulla giustizia sono state tutte demagogiche e sbagliate - ha dichiarato il presidente Anai Maurizio De Tilla - Non dobbiamo demordere. Il nuovo Governo Renzi non ci deve indurre a credere in una prospettiva migliore. Tutto procederà come prima, fino a quando non saremo certi che la politica non si farà condizionare dai poteri forti. All’orizzonte non c’è alcun progetto serio sulla giustizia, né alcun sostanziale cambiamento di rotta. L’Avvocatura è in lotta e non deve deflettere nemmeno un istante".  Il presidente De Tilla infine rilancia: "Dopo il 20 febbraio dobbiamo anche valutare la possibilità di un’astensione ad oltranza".


Luigi Berliri (da Mondoprofessionisti del 19.2.2014)

Cartella nulla se notificata a società cancellata

Cass. Civ., sez. VI-T, ord. 17.12.2013 n° 28187

La Corte di Cassazione affronta nuovamente la problematica afferente gli effetti della cancellazione di una società dal Registro delle Imprese, in particolare sulla titolarità (o meno) dell’ex liquidatore a presentare ricorso innanzi alla Commissione Tributaria avverso un atto impositivo notificato.

I giudici ermellini hanno dunque osservato che, laddove al contribuente venga notificato “un provvedimento in astratto pregiudizievole, in proprio o in qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente, […] non può essere denegato” all’interessato il proprio potere di opposizione, “in virtù del principio costituzionale del diritto alla difesa”.

I fatti del processo

Il contenzioso in parola traeva origine dal ricorso per cassazione presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia, n° 42/27/10, con la quale veniva accolto l’appello della società contribuente (già cancellata dal Registro delle Imprese sin dall’inizio del contenzioso tributario): quest’ultima eccepiva difatti che il debito tributario (Ires ed Irap, anno di imposta 2004), specificato nella cartella di pagamento opposta, fosse già stato estinto.

La decisione della S.C.

Preliminarmente, i giudici di Piazza Cavour, hanno rilevato che il ricorso introduttivo (presentato alla Commissione Tributaria Provinciale) non poteva essere legittimamente proposto dal medesimo contribuente (“unicamente sotto il profilo dell’avvenuta estinzione dell’obbligazione fiscale mediante il pagamento delle imposte”), poiché la società risultava cancellata dal Registro delle Imprese in data 30.11.2005, dunque quest’ultima rappresentava un soggetto giuridicamente inesistente[1] anche sotto l’aspetto processuale (la cartella di pagamento era stata notificata nel 2008, dopo tre anni dalla cancellazione)[2].

A ben vedere, proseguivano i giudici nella loro motivazione, le sentenze di primo e secondo grado erano viziate ab origine da c.d. nullità assoluta (rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio) per carenza di legittimazione attiva, giacché, ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c.,[3] l’effetto estintivo in esame determina il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente in capo al medesimo liquidatore[4].

Tuttavia (ed è questa la conclusione più significativa a cui è approdata la S.C. nella fattispecie in questione) deve essere dichiarata nulla la cartella di pagamento notificata alla società estinta[5], (viene pertanto esclusa l’ipotesi di inammissibilità del ricorso), atteso che - in forza del principio costituzionale del diritto di difesa, art. 24 Cost. - non può essere disconosciuto al contribuente (in proprio o in qualità di ex rappresentante di una società cancellata) la possibilità di esercitare il potere di opposizione contro un determinato atto impositivo, sebbene pregiudizievole soltanto in linea “astratta”.


(Da Altalex del 19.2.2014. Nota di Federico Marrucci)

____________

[1] Cancellazione della società dal registro delle imprese: conseguenze nel processo tributario (di Laura Ambrosi e Antonio Iorio), “Corriere Tributario”, n. 25/2012.

[2] cfr. Cass., SS.UU., sentenza °.6070/2013.

[3] Il novellato art. 2495 c.c. prevede che “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”. In altri termini, tale circostanza produce la perdita della personalità o soggettività giuridica della società, venendo meno, da quel momento, tutti i diritti e doveri in capo alla stessa, a prescindere dall’eventuale esistenza di rapporti non definiti.

[4] cfr. Cass., SS. UU., sentenza n. 4060/2010, Cass., Ordinanza n. 22863/2011.

[5] Orbene, il ricorso introduttivo potrà essere accolto solamente sotto tale profilo di nullità, a nulla rilevando l’eccezione di avvenuto pagamento del debito fiscale (avanzato dall’Amministrazione finanziaria).
Ad ogni buon conto, sempre in materia di riflessi giuridici derivanti dalla cancellazione della società, una recente decisione della C.T.R. della Lombardia, n. 152/38/2013 ha stabilito che è nulla l’iscrizione a ruolo per i debiti della società effettuata dopo tale momento. La pronuncia è in linea con precedenti decisioni della stessa Commissione: dopo l’estinzione della società sono illegittimi anche gli atti notificati all’ultima legale rappresentante della medesima società, in quanto per quest’ultima non esiste una successione a titolo universale o particolare nei confronti dei soci, e tanto meno degli ex amministratori e degli ex liquidatori (n. 15/06/2011).

IL 3 EVENTO FORMATIVO SULLA CASSA

Riceviamo e pubblichiamo:

A tutti gli iscritti

In data 3 marzo p.v. l'Ordine organizza un evento formativo dal seguente titolo:

"Regolamento ex art. 21 l. 247/2012 - Iscrizione obbligatoria Cassa Forense - Contributi, benefici, agevolazioni".

L'evento si terrà presso l'Hotel Excelsior (Sala Erice) in Catania, dalle ore 15.30 alle 19.30.

Per iscriversi all'evento inviare le richieste via email a: formazione@ordineavvocaticatania.it oppure via fax allo 095 503310.

Cordiali saluti
    Il Presidente dell'Ordine
Maurizio Magnano di San Lio