giovedì 10 ottobre 2013

ANAI: “Si vuole smantellare la riforma forense”



L’Associazione Nazionale Avvocati Italiani chiede che le rappresentanze istituzionali ed associative forensi reagiscano unitariamente contrastando il progetto governativo di distruzione della riforma forense. "Sono molteplici i segnali politici in questa direzione - ha dichiarato il presidente Anai Maurizio De Tilla - Probabilmente l’Avvocatura dà fastidio e non è certamente vista bene dai poteri forti che vogliono i soci di capitale nelle società e tariffe molto basse per condizionare la indipendenza degli avvocati". La voluta decadenza della legge delega sulle società tra avvocati, che comprendeva la esclusione del socio di capitale, è una vittoria dei poteri economici che già avevano ricevuto aperture con la possibilità di gestire all’interno delle proprie società la consulenza stragiudiziale. "In mancanza del decreto legislativo - ha detto De Tilla - bisogna insistere per avere un decreto legge o altro provvedimento legislativo sulle società tra avvocati". Inoltre non si comprende perché la proposta sui parametri del Cnf sia stata fortemente contenuta al ribasso senza alcuna motivazione, se non quella (implicita) di favorire le grandi aggregazioni di imprese e pubbliche amministrazioni. Secondo De Tilla "Siamo al paradosso. Eliminata la inderogabilità dei minimi, eliminati i diritti, si riducono remunerazioni segnalate con presa in considerazione della svalutazione nelle more intervenuta rispetto alle precedenti tabelle. Bisogna insistere per non far togliere un euro alla proposta del Cnf. Ci dicono - conclude De Tilla - che il Governo è contrario alla selezione nell’accesso all’albo degli avvocati in quanto il numero programmato contrasta con il volere delle Università che temono che, a una diminuzione di studenti, possa seguire una decurtazione dei finanziamenti statali. È assurdo, Si da prevalenza ad una faccenda di bottega e si sfalda ancora di più la professione di avvocato. Tutte le rappresentanze dell'avvocatura devono ribellarsi a questo piano di smantellamento".

(Da Mondoprofessionisti del 10.10.2013)

ENTRATE CON FIREFOX!

RILEVIAMO CHE CHI ACCEDE SU "AGA NEWS" TRAMITE INTERNET EXPLORER PUO' INCAPPARE, SOTTO IL TITOLO DI QUALCHE NOTIZIA, IN UNA SORTA DI RETTANGOLO GRIGIO CON FRECCIA PLAY AL CENTRO.
PURTROPPO DA QUALCHE GIORNO IL SISTEMA OPERATIVO NON CI CONSENTE L'ELIMINAZIONE DI QUESTO INUTILE ORPELLO, CE NE SCUSIAMO E COMUNQUE VI INVITIAMO, COME IN PASSATO, AD ACCEDERE TRAMITE MOZILLA FIREFOX, NEL QUALE L'INCONVENIENTE E' INESISTENTE.
GRAZIE.

CNF su riforma circoscrizioni e funzioni Ordini forensi

 
La Commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha adottato tre pareri attinenti all’incidenza del riordino delle circoscrizioni giudiziarie, realizzato con il D.Lgs. 155/2012, su talune funzioni degli Ordini forensi. I tre pareri attengono, in particolare, alle due ipotesi:

a) di soppressione di sedi di Tribunale e loro accorpamento a circondari già esistenti;

b) di riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistenti con spostamento di taluni ambiti territoriali da un circondario ad un altro.

In entrambe le ipotesi, il CNF ribadisce che sono mantenuti gli Ordini già esistenti, i quali vedono però mutare l’estensione di talune funzioni. Preliminarmente, si osserva, infatti, come la riforma

della geografia giudiziaria non abbia inciso in via di principio sul funzionamento degli Ordini forensi corrispondenti a Tribunali soppressi, i quali restano in carica e in piena attività stante l’assenza di un’apposita disciplina di rango primario relativa agli effetti su di essi eventualmente dispiegati dalla soppressione dei corrispondenti Tribunali ad opera del D.Lgs. 155/2012.

Resta, invece, impregiudicata la diversa ipotesi, alla quale saranno dedicati successivi approfondimenti da parte della stessa Commissione consultiva, dell’istituzione di nuovi Tribunali, con il connesso problema dell’istituzione di un nuovo Ordine circondariale forense.

In particolare, il primo parere reso dalla Commissione concerne l’ipotesi di mutamento del circondario del Tribunale corrispondente ad un Ordine forense, ed in particolare le conseguenze di tale mutamento sulla condizione degli iscritti il cui domicilio professionale ricada nell’ambito territoriale ora accorpato ad un diverso circondario di Tribunale. Ciò in considerazione di quanto prescrive l’art. 7 della L. 247/2012 di riforma della professione forense, il quale prevede che l’avvocato debba iscriversi all’Albo del circondario ove ha il domicilio professionale, «di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente». Il citato art. 7 pone, accanto ad una previsione non cogente, per cui il domicilio professionale e il luogo di prevalente attività dell’avvocato potrebbero anche non coincidere, una previsione cogente costituita dalla necessaria coincidenza fra l’ubicazione del domicilio professionale ed il circondario di Tribunale in cui detto domicilio si trova. Tanto premesso, la Commissione consultiva del CNF ha ritenuto nel parere in oggetto che gli avvocati con domicilio professionale ubicato in un territorio attribuito ad altra circoscrizione giudiziaria dal D.Lgs. 155/2012 debbono regolarizzare la propria iscrizione all’Albo ottemperando alla prescrizione recata dall’art. 7 della L. 247/2012.

Il secondo parere, reso sulla medesima fattispecie oggetto del primo, attiene invece alla tenuta del Registro dei praticanti, ed in particolare alla sorte dei tirocinanti il cui dominus abbia il domicilio professionale nell’ambito territoriale ora accorpato ad un diverso circondario di Tribunale, ma anche all’individuazione della sede di Corte di appello competente ai fini dello svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato (qualora il mutamento di circondario incida contemporaneamente sulla configurazione del distretto di Corte di appello). Sotto il primo profilo, la Commissione rileva che il praticante è tenuto ad iscriversi nel Registro tenuto dall’Ordine presso cui sia iscritto il dominus. Pertanto, qualora il dominus sia stato tenuto, in conseguenza del riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistente, a mutare la propria iscrizione all’Ordine, anche il praticante, qualora intenda mantenere il proprio dominus, dovrà trasferire la propria iscrizione nel Registro dei Praticanti tenuto del nuovo Ordine di appartenenza del primo.

Quanto al profilo relativo alla individuazione della Corte d’appello competente per lo svolgimento dell’esame di abilitazione, il parere chiarisce che questa continuerà ad essere individuata nella sede nel cui distretto il praticante abbia svolto il maggior periodo di tirocinio.

Con il terzo parere, infine, la Commissione affronta e risolve la questione relativa al mantenimento, in capo agli Ordini forensi costituiti presso sedi di Tribunale soppresse per effetto del D.Lgs. 155/2012, delle funzioni relative:

a) alla ricezione ed autorizzazione delle ammissioni al gratuito patrocinio in ambito civile, riferite al territorio circondariale di sua competenza;

b) alla predisposizione dei turni dei difensori d’ufficio per gli iscritti nelle liste tenute dall’Ordine.

Con riferimento al primo punto la Commissione precisa che l’Ordine forense costituito presso un Tribunale soppresso dovrà continuare a formare l’elenco degli avvocati del proprio Albo che si rendano disponibili a svolgere il patrocinio a spese dello Stato, ma giacché non può più ricevere le domande di ammissione al beneficio, dovrà conferire il proprio elenco all’Ordine forense costituito presso il Tribunale accorpante. Se così non fosse, infatti, l’accentramento delle funzioni di ricezione delle istanze e di ammissione al gratuito patrocinio in capo all’Ordine del luogo in cui ha sede il Tribunale accorpante, conseguenza inevitabile della riforma della geografia giudiziaria, allo stato attuale del quadro normativo conferente, genererebbe una sistematica disparità di trattamento tra gli iscritti ai diversi Ordini interessati dal riordino delle circoscrizioni giudiziarie. Secondo il parere del CNF, sarà pertanto opportuno che gli Ordini forensi coinvolti nel processo di riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie procedano di intesa fra loro a definire un unico elenco presso l’Ordine costituito presso il Tribunale, in modo da evitare disparità di trattamento tra gli avvocati iscritti a diversi Ordini ma tutti afferenti al nuovo circondario di Tribunale (quello che risulta all’esito delle soppressioni).

Quanto al secondo punto, anche qui nulla può ritenersi mutato per ciò che riguarda le funzioni dell’Ordine in relazione alla formazione delle liste dei difensori d’ufficio e alla predisposizione dei turni. Anche in questo caso, tuttavia, sarà opportuno che gli Ordini interessati avviino, d’intesa con il competente ufficio centralizzato (competente a rimodulare la gestione degli elenchi tenendo conto del mutamento delle circoscrizioni dei Tribunali), buone pratiche volte ad evitare disparità di trattamento tra gli iscritti all’Ordine costituito presso il Tribunale accorpante e gli iscritti agli Ordini costituiti presso le sedi soppresse.


Anna Costagliola (da diritto.it del 9.10.2013)

mercoledì 9 ottobre 2013

NO AL POS!



Continua il coro di proteste contro l'obbligo per i professionisti di accettare dall'1 gennaio 2014 pagamenti tramite carte di credito e dotarsi quindi di Pos (Point of Sale). Dopo il Cnappc, il Cni e InarSind, anche il Sindacato Nazionale degli Architetti Liberi Professionisti (FederArchitetti) si schiera apertamente contro l'obbligo previsto dall'articolo 15, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Con una lettera indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia, FederArchitetti ha fatto presente che tra gli obiettivi della norma in questione vi è la volontà di combattere l'evasione fiscale mediante un minore utilizzo di contanti ma anche che i corrispettivi per le attività professionali sono quasi sempre superiori ai massimali delle più comuni carte di debito. Il Sindacato degli Architetti Liberi Professionisti ha fatto presente che il pagamento di 250/350 euro l'anno per il noleggio del POS, oltre le commissioni sul transato (2% circa), andrebbe ad aggiungersi ai recenti nuovi costi (contributi minimi Inarcassa, Assicurazione obbligatoria, formazione continua) e renderebbe sempre più difficile la sostenibilità della professione.

(Da Mondoprofessionisti del 9.10.2013)

Redditometro solo non prova evasione

Il Redditometro da solo non basta a provare l'evasione - sentenzia la Suprema Corte di Cassazione - quando il contribuente possa provare che il proprio tenore di vita sia frutto di onesti risparmi accumulati in precedenza. La sentenza n. 21994 del 25 settembre 2013 accoglie il ricorso di due coniugi ai quali l'Agenzia delle Entrate aveva contestato il reato sulla base del redditometro. La coppia aveva giustificato il proprio status familiare sulla base di documenti che attestavano i risparmi accumulati in precedenza. Ma il fisco non aveva sentito ragioni, ignorando semplicemente i documenti e le dichiarazioni. Ma i giudici di Piazza Cavour sono di tutt'altro parere. Secondo la sentenza, infatti, il fisco deve essere in grado di dimostrare che il tenore di vita familiare non sia riconducibile ai risparmi accumulati nel tempo ma che l'evasione sia relativa allo stesso anno in esame. Inoltre, qualsiasi attribuzione automatica di presunzione di colpa è ingiusta e il nuovo redditometro è da considerare una "presunzione semplice" che non implica in nessun caso l'attribuzione dell'onere della prova al contribuente. Infatti, l'accertamento con il redditometro si basa su considerazioni statistiche elaborate sulla base di un dato medio-normale che non può essere ritenuto reale di per sé, ma deve essere riportato alla situazione effettiva del contribuente. Questo implica che l'Agenzia delle Entrate è obbligata a raccogliere i dati reali per accertare la presunta violazione; è, insomma, l'Ufficio delle Entrate a dover giustificare ai giudici la presunzione dell'evasione e non viceversa. 

Biagiotti (Fonte: StudioCataldi.it 5.10.2013)

Osservatorio su giurisdizione: al via consultazione pubblica



Osservazioni entro il 30 Novembre

Il Consiglio Nazionale Forense ha inviato agli Ordini, Unioni regionali, Cassa, Oua e Associazioni forensi, il 4 ottobre scorso, lo schema di regolamento per l`attuazione dell`Osservatorio permanente della  giurisdizione, approvato il 27 settembre, ai fini della consultazione telematica. È partita quindi la consultazione pubblica, in cui verranno raccolte osservazioni ed eventuali proposte emendative, che dovranno pervenire entro il 30 novembre. L`Osservatorio permanente è stato concepito per contribuire ad esprimere il punto di vista degli avvocati e delle loro istituzioni sui temi della giustizia e sarà comunque aperto alla partecipazione di altre istituzioni, nazionali e internazionali, che si occupano di analisi del sistema giudiziario.

(Da Mondoprofessionisti dell’8.10.2013)

Efficacia sentenza di assoluzione nel giudizio civile



Analisi e commento dell’art. 652 c.p.p.

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75, comma 2.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell’articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.
Sommario: I. I limiti dell’effetto vincolante della sentenza di assoluzione. II. Sentenza a seguito di giudizio abbreviato.

I. I limiti dell’effetto vincolante della sentenza di assoluzione.
La disposizione è omologa e coerente rispetto a quella prevista nel comma 1 del precedente articolo: specularmente alla condanna anche la sentenza di assoluzione irrevocabile, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso [CORDERO; 1124; DALIA-FERRAIOLI MDPP (7) 814; NORMANDO, Il valore gli effetti e l’efficacia del giudicato penale, in SPANGHER Trattato, VI, 61; TONINI12 901].
Anziché riferirsi al criterio impreciso (come si è detto) della “liceità” del fatto, nel comma 1 dell’art. 652 è precisato che il vincolo “giuridico” del giudicato nell’ambito del giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o per il risarcimento del danno, concerne le sole ipotesi del compimento del fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima.
Una simile previsione si spiega, poiché le altre forme di irrilevanza penale del fatto (non punibilità per ragioni diverse da quelle specificamente indicate) non escludono la responsabilità derivante dall’illiceità di tipo civilistico o amministrativo che potrebbe essere accertata all’esito di un apposito giudizio civile o amministrativo che in questo caso non sarebbe condizionato dalla sentenza penale irrevocabile di proscioglimento, non incompatibile, con la menzionata possibilità di una responsabilità civilistica o amministrativa.
Nel caso di esercizio autonomo dell’azione risarcitoria o restitutoria, a norma dell’art. 75 comma 2 c.p.p., è espressamente specificato che l’effetto di giudicato della sentenza di assoluzione non opera; il che è coerente con la scelta del danneggiato dal reato che, a norma di tale disposizione, ha optato per un giudizio restitutorio o risarcitorio autonomo da quello penale.

II. Sentenza a seguito di giudizio abbreviato.
Il comma 2 dell’art. 652 si occupa del rapporto tra la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno, prevedendo il vincolo del giudicato solo nel caso in cui la parte civile abbia accettato il rito abbreviato a norma dell’art. 442 c.p.p.; altrimenti, il giudizio risarcitorio o restitutorio non potrebbe essere minimamente pregiudicato dalla sentenza assolutoria pronunciata a seguito di giudizio abbreviato.

Angelo A. Sammarco (da leggioggi.it dell’8.10.2013)