lunedì 10 giugno 2013

Manca l’avvertimento delle decadenze? L'atto di appello non è nullo

Cass. Civ., SS.UU., sent. 18.4.2013 n° 9407

"L'art. 342 c.p.c. - che, nel testo (applicabile ratione temporis) quale sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 50, e prima dell'ulteriore modifica di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. 0a), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, prevede che l'appello si propone con citazione che deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, nonchè "le indicazioni prescritte nell'art. 163" - non richiede altresì che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l'atto d'appello debba contenere anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7, comma 3 dell'art. 163 c.p.c., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata".
È questo il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza in commento, che dirime un annoso contrasto giurisprudenziale non risolto neppure dalle modifiche apportate al procedimento di appello dal recente D.L. n. 83/2012.
In particolare, ad avviso del ricorrente, l'art. 342, nel richiamare le "indicazioni prescritte nell'art. 163" richiederebbe che l'atto d'appello contenesse anche l'avvertimento prescritto dal n. 7 del comma 3 in ordine alle decadenze conseguenti alla tardiva costituzione in giudizio, con la conseguenza della nullità dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione ex 164 c.p.c. in caso di mancata costituzione dell'appellato.
Tale impostazione è conforme ad un primo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 17 gennaio 2007, n. 970, la quale ha affermato che “per effetto delle innovazioni introdotte dalla L. n. 353 del 1990, tra gli elementi che la citazione in appello deve contenere - in virtù del richiamo operato dall'art. 342 c.p.c., comma 1, - vi è anche l'avvertimento di cui all'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7 che la costituzione tardiva implica le conseguenti decadenze, le quali, pur se non possono consistere nelle situazioni previste per il giudizio di primo grado in quanto non vi è luogo in appello per l'applicabilità dell'art. 167 c.p.c., consistono invece nelle decadenze proprie del giudizio di gravame (in particolare con riferimento al diritto di proporre impugnazione incidentale e alla facoltà di riproporre le eccezioni disattese nonchè le questioni non accolte o ritenute assorbite nel primo giudizio); ne consegue che, essendo esso posto a garanzia della parte appellata, quando l'atto introduttivo del giudizio d'appello non contiene l'avvertimento che la costituzione tardiva implica le conseguenti decadenze di cui all'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7, il giudice, in mancanza di costituzione dell'appellato,ne dichiara la nullità e ne ordina la rinnovazione”.
Un secondo, più recente, orientamento è invece quello espresso da Cassazione del 23 dicembre 2011, n. 28676, e successivamente dalla Cassazione 30 dicembre 2011, n. 30652, che ha affermato che “nell'ipotesi in cui venga proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciandosi, dalla parte rimasta contumace in secondo grado, l'omissione dell'avvertimento a comparire, di cui all'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7, nell'atto di citazione di appello notificato al difensore dell'appellato costituito in primo grado, e dunque a soggetto che deve essere a perfetta conoscenza degli obblighi e delle facoltà inerenti la difesa in appello - il denunciato error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata e la conseguente rinnovazione della citazione d'appello disposta dal giudice di rinvio, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito per effetto di detta omissione, e perciò non consenta di ricondurre il censurato vizio processuale alla violazione dei principi del giusto processo..altrimenti (vi sarebbe) un'(inammissibile) integrazione piuttosto che un adattamento al giudizio d'appello..inoltre..l'avvertimento non ha senso in caso di appellato costituito in primo grado”.
È quest’ultimo orientamento che le Sezioni Unite ritengono di condividere, osservando che in generale la conoscenza delle regole processuali per la parte che agisce o che è evocata in giudizio discende dalla regola della legale conoscenza della legge e, quindi, della tendenziale, ancorchè non assoluta, inescusabilità dell'errore di diritto.
A fronte di questo canone generale, le prescrizioni di "avvertimenti" che ricordano alla parte il contenuto di una determinata regola processuale costituiscono deroghe a tale principio ed, in quanto disposizioni speciali, sono norme di sistema che mal si prestano all'estensione in via interpretativa.
Inoltre, altro elemento da considerare è la testualità del contenuto dell'avvertimento stesso, che è quello specificamente ed espressamente previsto dalla legge: infatti, se il legislatore ritiene che occorra rafforzare la consapevolezza di una regola processuale con un "avvertimento", il contenuto di quest'ultimo, proprio per la finalità perseguita dalla prescrizione, non può che essere quello testualmente recato dalla prescrizione stessa, piuttosto che quello risultante all'esito di un'attività interpretativa.
In effetti, sottolinea la Corte, la prescrizione dell'avvertimento tutela sì la parte destinataria dello stesso, ma non può costituire, per la parte onerata di comunicare l'avvertimento, un onere che, ove fosse di contenuto non testualmente definito, sarebbe già per ciò solo, in quanto sanzionato dalla nullità dell'atto, non proporzionato all'esigenza di tutela della controparte.
In conclusione, la Corte afferma che “il carattere speciale e derogatorio della prescrizione che reca l'onere dell'avvertimento comporta che anche per l'appello avrebbe dovuto esserci un'espressa previsione analoga a quella prevista per il giudizio di primo grado; espressa previsione che invece nell'art. 342 c.p.c. è mancata sia in occasione della riforma processuale del 1990, sia in sede di recente novellazione della norma (ex D.L. n. 83 del 2012)”.

(Da Altalex del 20.5.2013. Nota di Giuseppina Mattiello)

“Maltrattamenti in famiglia” anche per conviventi

Cass. Pen. Sent. 22915 del 27.5.2013

Il legislatore, facendo tesoro dell'approdo cui è pervenuta la consolidata giurisprudenza di legittimità, con la novella 1 ottobre 2012 n. 172 ha parzialmente riformato l'art. 572 c.p., cambiando la rubrica da "maltrattamenti in famiglia" in "maltrattamenti contro familiari e conviventi" e precisando che soggetto passivo del reato non è soltanto "una persona della famiglia", ma "una persona della famiglia o comunque convivente".
In altre parole il legislatore, riconosciuto il valore sociale della convivenza come modello idoneo a costituire una di quelle formazioni sociali che l'ordinamento costituzionale si impegna a riconoscere e garantire (v. art. 2 Cost.), ha inteso assicurare tutela penale non solo ai componenti della famiglia legale, ma anche ai membri delle unioni di fatto fondate sulla convivenza.

(Da overlex.com)

Manca l’ora, annullabile testamento pubblico

Il testamento pubblico mancante dell'ora della sottoscrizione può dar luogo all'annullamento di esso, come previsto dall'art. 606, comma 2, c.c., posto che l'ordinamento configura il testamento come negozio solenne, in cui il rigore formale è finalizzato a garantire la genuinità, la serietà e la ponderatezza dell'atto, data la sua importanza sul piano sociale, cosicché non è consentito valutare come irrilevante, ai fini della validità del testamento, la mancanza di uno o più degli elementi costitutivi dei diversi tipi di testamento previsti dall'ordinamento in quanto ritenuta non incidente sulla effettiva volontà del testatore, sovrapponendo così al dato legislativo un criterio sostanzialistico inevitabilmente arbitrario.

Stefania Stefanelli (da telediritto.it del 29.5.2013)

Esercizio abusivo della professione

Studi professionali: se l'attività è a tutela
di beni primari standard dello staff più elevati

Cass. Pen., 17.5.2013, sent. n. 21220

II responsabile di uno studio medico (nella specie, il direttore responsabile di una struttura medica), per la peculiarità della funzione, posta a tutela di un bene primario, ha l'obbligo di verificare, in via prioritaria e assorbente, non solo i titoli formali dei suoi collaboratori, curando che in relazione ai detti titoli essi svolgano l'attività per cui essi risultano abilitati, ma ha altresì l'ulteriore, concorrente e non meno rilevante, obbligo di verificare in concreto, che, al formale possesso delle abilitazioni di legge, corrisponda un accettabile standard di "conoscenze e manualità minimali", conformi alla discipline ed alla scienza medica in concreto praticate.

domenica 9 giugno 2013

Obbligo d’iscrizione: attuazione e trucco previdenziale

Va ricordato che nella pensione di vecchiaia contributiva non è prevista la corresponsione di alcun trattamento di “pensione minima” né l’applicazione del meccanismo di integrazione al minimo di cui all’art. 5 del regolamento per le prestazioni previdenziali.
Ulteriori agevolazioni per percettori di redditi al di sotto dei parametri. La chiave di volta è rappresentata dall’art. 9, secondo cui:
«1. A decorrere dall’anno 2013 e, comunque, per un arco temporale limitato ai primi 10 anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà ai percettori di redditi
professionali ai fini IRPEF inferiori a € 10.300, di limitare il contributo soggettivo minimo obbligatorio alla metà di quello dovuto ai sensi dell’art. 7, 2° comma, del presente regolamento nei casi ivi previsti, o dell’art. 2, comma 2 del regolamento dei contributi, ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria fino all’importo stabilito dalle predette norme.
Per quanto concerne l’accredito dei periodi di iscrizione, qualora il contributo minimo non sia stato interamente versato nella misura prevista dall’art. 7, 2° comma, del presente
regolamento nei casi ivi previsti, ovvero dall’art. 2, comma 2, del regolamento dei contributi, vi sarà una riduzione dei periodi accreditati, in proporzione al contributo versato, con conseguente riconoscimento di mesi 6 di iscrizione in luogo dell’intera annualità.
2. Per coloro che si avvalgono dei benefici di cui ai commi precedenti resta comunque garantita la copertura assistenziale per l’intero anno solare, anche in caso di versamento ridotto.
4. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo è data, comunque, facoltà, su base volontaria e sempre nell’arco temporale massimo dei primi dieci anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità, fino al raggiungimento dell’intero importo previsto dall’art. 7, 2° comma, del presente regolamento se e in quanto applicabile, o dall’art. 2, comma 2 del regolamento dei contributi, per vedersi riconosciute per intero le annualità di iscrizione.
5. Il limite di € 10.300 di cui al 1° comma del presente articolo è adeguato in base agli indici ISTAT a decorrere dal 1°/1/2018.
6. Ai versamenti volontari di cui al comma 3, integrativi del contributo soggettivo minimo, verrà applicato il solo interesse in misura del 2,75% annuo, a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di competenza.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente regolamento.
8. A partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la Cassa non potrà dichiarare inefficaci periodi di iscrizione successivi al 2012 per mancanza del requisito della continuità professionale, né procedere a revisioni a norma dell’art. 3 della l. 319/75 e successive modifiche, da ritenersi abrogato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 21 della l. 247/2012».
Ne consegue che chi non riuscirà ad integrare i semestri mancanti al compimento dell’età della pensione non avrà maturato il requisito contributivo con la conseguenza che non avrà diritto alla generosa pensione retributiva ma gli sarà liquidata la pensione di vecchiaia contributiva in base all’art. 4 del vigente regolamento, qui riproposto.
A norma dell'art. 4 del Regolamento Generale, i contributi versati alla Cassa non sono restituibili agli iscritti ed ai loro aventi causa, ad eccezione di quelli relativi ad anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento per mancanza del requisito della continuità dell'esercizio professionale (art. 22, legge n. 576/80). La norma regolamentare ha sostituito l'istituto del rimborso dei contributi, di cui all'art. 21, legge n. 576/80, con la pensione contributiva a condizione che l'iscritto non si sia avvalso degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali e non intenda proseguire nei versamenti alla Cassa al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, calcolata con il sistema retributivo.
La pensione di vecchiaia contributiva, calcolata con il sistema contributivo, è reversibile alle stesse condizioni previste dal regime ordinario e con la medesima decorrenza (1° giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto - art. 7, legge n. 576/80, come modificato dall'art. 3, legge n. 141/1992).
È in ogni caso escluso il diritto all'integrazione della pensione di vecchiaia contributiva, anche di reversibilità, al trattamento minimo. Ricordo che nella pensione di vecchiaia contributiva non è prevista la corresponsione di alcun trattamento di “pensione minima” né l’applicazione del meccanismo di integrazione al minimo di cui all’art. 5 del regolamento per le prestazioni previdenziali.
In buona sostanza Cassa Forense privilegia il generoso sistema di calcolo retributivo ma destina alla pensione di vecchiaia contributiva senza un minimo garantito tutti coloro che siano percettori di redditi inferiori ai minimi stabiliti.
Lo stesso che dire che all’interno della medesima categoria di avvocati si introducono trattamenti differenziati, incostituzionali e contrari all’art. 14 CEDU che vieta qualsiasi discriminazione fondata sul reddito.

Paolo Rosa (da dirittoegiustizia.it del 7.6.2013)

Cassa, mod. 5/2013 via Internet

Da Cassa Forense riceviamo e pubblichiamo:

A tutti gli Avvocati iscritti agli Albi Professionali

Oggetto: modello 5/2013

Caro Collega,
     in prossimità delle scadenze connesse al pagamento dei contributi in auotoliquidazione (31 luglio 2013), Ti ricordo che la comunicazione obbligatoria dei dati reddituali IRPEF e IVA dell'anno in corso (mod. 5/2013) deve essere effettuata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 settembre 2013.

     Per provvedere a tale adempimento la Cassa attiverà, a partire dalla prima metà del mese di giugno 2013, la procedura di invio alla quale puoi accedere collegandoTi al sito internet www.cassaforense.it, sezione "Accessi riservati" - "Posizione personale", identificandoTi con il Tuo codice meccanografico ed il Tuo codice PIN personale. Se hai smarrito o dimenticato il codice PIN, richiedilo mediante la apposita procedura messa a disposizione sul sito stesso.

     Una volta inserito il reddito netto professionale e il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA il sistema effettua automaticamente il calcolo della contribuzione dovuta con riferimento al Tuo status professionale (es. iscritto Albo, iscritto Cassa, pensionato ecc.) e Ti consente di accedere immediatamente alla funzione di invio della domanda di iscrizione in caso di obbligo.

     Al termine della compilazione, per procedere all'effettivo invio del mod.5, dovrai utilizzare l'apposito comando "INVIO TELEMATICO"; la validità dell'operazione Ti verrà certificata con effetto immediato. Il mod.5/2013 correttamente trasmesso verrà, quindi, conservato nel sistema informatico di Cassa Forense e, in qualunque momento, potrai riaprire il documento, archiviarlo autonomamente e/o stamparlo.

     Se risultano dovuti dei contributi da versare, sempre sul sito, trovi disponibili le funzioni necessarie per la stampa della modulistica personalizzata comprensiva del codice di versamento individuale da utilizzare, in via esclusiva, per i Tuoi pagamenti.

     I termini da rispettare per i versamenti dei contributi obbligatori, se e in quanto dovuti, con riferimento al mod.5/2013, sono i seguenti:

    31 luglio 2013: (mercoledì) scadenza 1ª rata (50%) contributo soggettivo di base, contributo soggettivo modulare obbligatorio, contributo integrativo;
    31 dicembre 2013: (martedì) scadenza 2ª rata (saldo) contributo soggettivo di base, contributo soggettivo modulare obbligatorio, contributo integrativo.

      Se sei iscritto e non ancora pensionato di vecchiaia , Ti è data la possibilità di optare, in sede di mod.5/2013, per il versamento di contributi volontari in una misura compresa tra l'1% e il 9% del reddito netto professionale, sempre entro il "tetto" (euro 91.550,00). Entrambi i contributi modulari (obbligatorio e volontario) seguono il regime fiscale della contribuzione soggettiva obbligatoria di base e concorrono a formare un montante contributivo individuale utilizzabile per aumentare l'importo del futuro trattamento pensionistico con una quota aggiuntiva di pensione (c.d. "quota modulare") calcolata con il sistema contributivo.

     Tale istituto è uno strumento semplice e flessibile che nell'incentivare il risparmio previdenziale degli iscritti, soprattutto dei più giovani, garantisce rendimenti certi, benefici fiscali immediati e, in prospettiva, più adeguati trattamenti pensionistici.

     Da ultimo, Ti ricordo che a decorrere dall'anno 2012 i pensionati di vecchiaia, a partire dal primo anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione o alla maturazione dell'ultimo supplemento, che rimangono iscritti ad un Albo e che percepiscono reddito da attività professionale, devono corrispondere il contributo soggettivo, sino al tetto reddituale, nella misura del 7% del reddito professionale e nella misura del 3% per la parte di reddito eccedente il tetto.

     In caso di adesione alla opzione per la contribuzione modulare volontaria, il termine ultimo per effettuare il pagamento è il 31 dicembre 2013 (rata unica), gli eventuali versamenti eseguiti, a tale titolo, dopo tale data non potranno essere accettati dalla Cassa (cfr. art. 26, ultimo comma, del Regolamento dei Contributi).

     Maggiori informazioni sul mod.5/2013 e sulla quota "modulare" di pensione, sono disponibili sul sito INTERNET della Cassa (www.cassaforense.it).

     Cordiali saluti.

     Il Presidente
Avv. Alberto Bagnoli

venerdì 7 giugno 2013

SABATO 15 EVENTO SULLA CORRUZIONE

Sabato 15 Giugno, dalle ore 9 alle 12, nell’androne del palazzo di giustizia di Giarre avrà luogo il terzo evento formativo dell’anno, sul tema: “La corruzione. Nuovi aspetti di tutela del bene giuridico”.
Ad affiancare il nostro brillante consigliere Avv. Giuseppe Musumeci sarà, quale illustre relatore, il Dott. Giuseppe Sturiale, Sostituto Procuratore della Repubblica.
La partecipazione all’evento, in corso di accreditamento, è gratuita per i soci AGA e dà diritto a n. 3 crediti formativi.