venerdì 7 giugno 2013

AGCM: Ordini professionali ostacolano concorrenza

Il prof. Giovanni Pitruzzella, presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, durante l’audizione tenutasi in X Commissione Parlamentare alla Camera dei Deputati, ha fatto il punto della situazione sulle attività di advocacy, su quelle di enforcement e sull’attività di tutela dei consumatori. Inoltre ha parlato anche del mercato dei servizi professionali regolamentati.
   
Come detto, dunque, il presidente dell’AGCM, nel fare il punto della situazione su quelli che sono i vari settori del mercato, si è occupato dei servizi professionali.
Liberalizzazioni … Premesso che le disposizioni normative introdotte negli ultimi anni in materia di professioni e la loro attuazione regolamentare hanno contribuito ad «aprire il mercato dei servizi professionali regolamentati», attraverso delle misure che hanno condotto all’abolizione dell’obbligatorietà delle tariffe professionali e del divieto di pubblicità da parte dei professionisti; al libero accesso alle professioni non regolamentate; all’ampliamento della pianta organica e della dimensione geografica dei distretti dei notai, alla fornitura di servizi professionali anche attraverso società di capitali.
Criticati gli Ordini professionali. Tuttavia, vengono mosse delle critiche in quanto la piena efficacia delle norme che hanno recentemente liberalizzato il settore delle libere professioni «risulta ancora ostacolata dalla permanenza di riferimenti normativi alla “adeguatezza” del compenso del professionista rispetto al “decoro professionale” e alla “importanza dell’opera”».
Infatti, sia le condotte dei professionisti che quelle degli Ordini professionali, che si richiamino alle suddette norme, possono condurre ad una reintroduzione surrettizia delle tariffe di riferimento per le prestazioni professionali, vanificando la portata liberalizzatrice delle succitate misure normative. E poi – afferma ancora l’Antitrust - «il riferimento all’“adeguatezza” della tariffa, oltre che estremamente generico, non è affatto necessario per garantire la qualità delle prestazioni, a fronte, peraltro, del potere in capo agli ordini professionali di indagare sulla corretta esecuzione della prestazione professionale nel suo complesso, secondo parametri qualitativi».
Qualcosa che non va anche nella Riforma della professione forense. Perplessità sorgono, ad esempio, sempre secondo l’AGCM, in merito alla recente riforma della professione forense (legge n. 247/2012).
Per quanto riguarda l’eliminazione dell’obbligo di fornire un preventivo in forma scritta unitamente alla previsione di parametri per la determinazione del compenso spettante agli avvocati - «laddove non vi sia stata una pattuizione in forma scritta dell’onorario da corrispondere al professionista e, in ogni caso, in ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale» - sembrano rappresentare un passo indietro rispetto all’integrale abrogazione delle tariffe ribadita con il decreto legge n. 1/2012, a dispetto dell’enunciazione di principio «la pattuizione dei compensi è libera» contenuta nella legge stessa.
Altro argomento attualissimo e molto discusso, infine, è l’accesso alle professioni. Pitruzzella afferma, infatti, che permangono ancora ingiustificati ostacoli all’accesso alle professioni, «già nella fase di ammissione ai corsi universitari formativi per il futuro svolgimento della professione».

(Da dirittoegiustizia.it del 6.6.2013)

OUA: giù le mani da Cassaforense

Marino (Oua): le modalità di convocazione delle elezioni
non possono essere il pretesto per il Governo
per mettere in discussione l'autonomia gestionale

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura (Oua), riferendosi sia al processo elettorale di rinnovo del Comitato dei Delegati, sia all'obbligo di iscrizione contestuale all'Albo e all'Ente previdenziale, come previsto dalla nuova legge forense, si è espresso oggi con forza a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della Cassa Forense.  Per Nicola Marino, presidente dell'Oua, «le modalità di convocazione delle elezioni non possono essere il pretesto per il Governo per mettere in discussione l'autonomia gestionale della Cassa. Non è accettabile - aggiunge il presidente Oua - che si crei incertezza sulla governabilità dell'Ente sulla base di interpretazioni dell'iter da seguire per il rinnovo del Comitato dei Delegati, nonché dei meccanismi previsti dalla nuova legge forense per quanto riguarda l'obbligo di iscrizione alla Cassa di tutti gli avvocati già presenti negli albi, anche quelli che non raggiungono i minimi.  Vigileremo - conclude Marino - affinché nessuno metta le mani sulle pensioni degli avvocati e, allo stesso tempo, facciamo appello alla determinazione, al senso di responsabilità del presidente della Cassa, del Consiglio di Amministrazione e dell'attuale Comitato dei Delegati perché si contrastino con i fatti i pretestuosi tentativi del Ministero».

(Da Mondoprofessionisti del 6.6.2013)

giovedì 6 giugno 2013

Insultare i politici è reato?

Recentemente, il premier Enrico Letta -come anche altri politici- ha chiesto pubblicamente un abbassamento dei toni ed una riconciliazione, considerando  la possibile rilevanza penale di certe esternazioni, giudicate dal premier inaccettabili.
In questi tempi di antipolitica e d'indignazione prét-à- poter, il Procuratore Generale di Trento, nella redazione di una richiesta di archiviazione di un procedimento penale per diffamazione, ha affermato un interessante principio di diritto, inerente all'ipotesi di insulto nei confronti di un soggetto politico.
Il Procuratore, nella redazione della richiesta di archiviazione, ha considerato che nella polemica politica si assiste ad una vera e propria "desensibilizzazione" del significato  ingiurioso e della portata di determinate parole,  ha quindi ritenuto che
il reato non può dirsi realizzato.
Se la magistratura seguirà questa interpretazione, essa sarà dirompente in molteplici casi analoghi, con la conseguente liceità dal punto di vista penale delle offese rivolte in ambito politico; di contro si inizia ad avvertire in più ambiti istituzionali e nella gente comune una forte insofferenza al clima pesante degli insulti mediatici tra personaggi politici.
Sono altresì diffuse negli elettori logiche di questo tipo: i politici sono tutti uguali, i politici sono ladri. Vediamo quali sono stati gli orientamenti della giurisprudenza negli anni passati.
La Cassazione, sul punto della scriminante, non è unanime.
Con la sentenza  20 dicembre 2011, n.47037, ha rilevato che non è corretto; la critica politica, per quanto aspra, deve avere a fondamento fatti reali. Diversamente accusare un politico diventa un fatto criminale e configura il reato d'ingiuria. Questa, in sintesi,la massima contenuta in sentenza:  il diritto di critica è un diritto fondamentale collegato al diritto costituzionale, alla libera manifestazione del pensiero che spetta ai cittadini, e la critica essendo espressione di una valutazione personale, non necessariamente deve essere obiettiva e può essere molto aspra ed essere rappresentata in modo suggestivo anche per catturare l'attenzione di chi ascolta. Tuttavia deve essere sempre espressa in modo continente, non può trasformarsi in un puro attacco personale e deve poggiare su un dato fattuale vero. In difetto di tali requisiti l'autore della condotta non può ritenersi scriminato e risponde penalmente delle proprie affermazioni.
L'ingiuria rientra nella categoria dei delitti che offendono l'onore di una persona, inteso come  valore sociale della stessa ed è rappresentato sia dall'apprezzamento dell'individuo su di sé, sia dal giudizio degli altri sullo stesso individuo; si riferisce alla reputazione, alla considerazione del soggetto nella comunità.
Il reato d'ingiuria è una manifestazione di pensiero, per realizzarsi è necessario che l'espressione offensiva pervenga a conoscenza dell'offeso o di una terza persona, ma in questo ultimo caso si configura la diffamazione.
La manifestazione offensiva ha un significato che non è sentito nello stesso modo dalle persone; tuttavia, esiste  un onore ed un decoro minimo che è comune ad ogni persona e che merita rispetto da parte di ogni uomo.
Per il reato di ingiuria è sufficiente un dolo generico, inteso come volontà di utilizzare espressioni offensive con la consapevolezza dell'attitudine oltraggiosa ed ingiuriosa delle parole stesse.
Ne consegue che il dolo è sempre configurabile a prescindere da particolari dimostrazioni, quando l'espressione usata, ha il significato, e non necessariamente il fine, di offendere la dignità della persona.
L'art. 594 c.p. deve limitarsi ad un "minimum", per accertare se sia stato leso il bene giuridico protetto dalla norma, occorre  una media convenzionale in rapporto alla personalità dell'offeso e dell'offensore.
Ciò premesso, appare clamorosa, la sentenza della Suprema Corte Penale, Sezione V, del 28 febbraio 2008 n. 9084 che ha stilato una sorta di elenco di "epiteti" che, in alcuni casi, è ammissibile, o comunque non punibile,rivolgere agli uomini di governo e ai politici in genere.
La Cassazione ha ritenuto che dare del "Giuda" è legittimo se un politico si è macchiato di alto tradimento, ovvero "buffone" può rappresentare una legittima critica, così come "idiota" nell'ipotesi in cui chi governa ha sollevato una vera e propria indignazione popolare.
Non  si tratta di una sorta di  licenza d'insultare i politici, in quanto il diritto di critica ha necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolge in ambito politico, e risulta preminente, nell'animus l'interesse generale del libero svolgimento della vita democratica. Pertanto la Corte ha valutato la condotta dell'imputato alla luce della scriminante prevista dall'art. 51 c.p.
Per cui, se il Giudice ritiene che l'operato di un politico merita di essere apostrofato con un epiteto che in un diverso contesto risulterebbe ingiurioso, l'autore dello sfogo potrà essere assolto dal reato di ingiuria o diffamazione, per aver esercitato mera  libertà di "critica politica".
Nella sentenza in esame, i giudici hanno ritenuto che la definizione delle persone offese come "Giuda" non fosse da intendere come attacco personale, ma come atto politico dell'imputato, il quale "aveva inteso portare a conoscenza degli elettori la scelta, altrettanto politica delle parti civili, di dissociarsi dalla linea ufficiale del gruppo", ponendosi anche nelle condizioni di una  espulsione dal partito. In tale assetto  "la comunicazione riguardava un tradimento a connotato chiaramente politico e del tutto scevro da profili di corruttela, dai quali Giuda nell'uso comune, è ormai disancorato".
Un'anticipazione della tendenza in questo senso, si è avuta con la sentenza della Corte di Cassazione della stessa Sez. V penale del 7 giugno 2006 n. 19509, con cui la Corte  ammette la sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica nell'uso dell'espressione "buffone" rivolta ad un soggetto politico pubblico, quando detta espressione, per il contesto nel quale è inserita e per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali si colloca, non presenti il carattere di una gratuita aggressione alla persona, ma assuma il significato di una forte critica, speculare, per intensità, al livello di dissenso originato nell'ambito politico e nell'opinione pubblica dalla delicatezza dei problemi posti ed affrontati dalla persona offesa.
E' opportuno però registrare che l'attuale dilagante violenta polemica politica, dei giorni nostri, porta nell'opinione pubblica conseguenze, sentori, umori, stati d'animo, in ultimo un pessimismo incontrollato dalla stessa opinione pubblica, con conseguenze dannose non solo per il politico "offeso" ma anche per la gente comune, quando, come sta accadendo, la violenza verbale si innesca in un periodo di crisi nazionale, quale quello che ci troviamo costretti a subire in modo massiccio, ad affrontare e constare da politici ed economisti attraverso i media: tv, giornali, social network, web.

Gabriella Filippone (da diritto.it del 4.6.2013)

Al G.O. domande risarcitorie avverso dipendenti pubblici

Trib. Verona, sez. III civ., sent. 24.4.2013

Nella vicenda in esame la società attrice aveva acquistato l’usufrutto di un immobile, costituito da una casa padronale del XVII sec., in pessimo stato, con l’intenzione di restaurarlo.
Pertanto, aveva presentato al comune competente una domanda di permesso di costruzione con contestuale istanza di suo inoltro alla Soprintendenza per i beni culturali.
Decorsi ampiamente i termini di cui all’art. 22 del D.Lgs. 42/04, la Sopraintendenza, per il tramite di propri funzionari, comunicava il proprio diniego.
Nelle more, però, l’attrice aveva avviato un intervento di ripristino sull’immobile (al fine di evitarne l’irrimediabile deperimento) in relazione al quale la Procura della Repubblica competente aveva promosso un’indagine ritenendolo eseguito in assenza della preventiva autorizzazione della Sopraintendenza.
Seguivano nuove richieste di autorizzazione non riscontrate. Uno dei funzionari predetti si limitava a comunicare a voce che le istanze sopra citate non sarebbero state prese in considerazione perchè il nudo proprietario non avrebbe mai espresso il suo assenso agli interventi di manutenzione e restauro.
L’attore conveniva pertanto in giudizio i funzionari coinvolti chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali patiti, quali il deprezzamento del valore di mercato del proprio diritto di usufrutto, i costi di progettazione sostenuti e il pregiudizio conseguente al silenzio sulle proprie istanze.
I due architetti convenuti in via pregiudiziale eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda risarcitoria avverso i pubblici dipendenti.
Tale eccezione è stata ritenuta dal Tribunale di Verona infondata: infatti, in materia esiste un consolidato orientamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo il quale in questi casi non sussiste giurisdizione del giudice amministrativo poiché la domanda non è proposta nei confronti di soggetti titolari di poteri amministrativi ed è quindi fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale intercorrente tra privati, (si veda Cass. S.u. 22494/2004, 2560/2005, 7800/2005).
In particolare, sostiene la Suprema poiché “l'azione risarcitoria è proposta nei confronti del funzionario in proprio, e, quindi, nei confronti di un soggetto privato, distinto dall'amministrazione, con la quale, al più, può risultare solidalmente obbligato (art. 28 Cost.)…la questione di giurisdizione …va risolta esclusivamente sulla base dell'art. 103 Cost., che non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una pubblica amministrazione, o soggetti ad essa equiparati”.
Tali conclusioni sono compatibili con le norme del codice del processo amministrativo “atteso che esse hanno definito i casi di giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle domande risarcitorie per lesione di interessi legittimi, ma sempre sul presupposto che il titolo di esse sia una attività, commissiva od omissiva, della pubblica amministrazione”.
È invece fondata l’eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea perchè non preceduta dalla diffida di cui all’art. 25, comma primo, del D.P.R. 3/1957.
Infatti, la norma, finalizzata a far constare in modo formale l’omissione di atti o di operazioni al cui compimento l'impiegato sia tenuto per legge o per regolamento, che stabilisce che la domanda giudiziale nei confronti del dipendente pubblico vada proposta, una volta decorsi trenta giorni dalla notifica, a mezzo di ufficiale giudiziario, mediante diffida allo stesso e alla pubblica amministrazione alle cui dipendenze egli opera, si applica proprio alle domande risarcitorie quale quella in esame, come si evince chiaramente dall’ultimo comma di tale norma.

(Da Altalex del 24.5.2013. Nota di Giuseppina Mattiello)

mercoledì 5 giugno 2013

IL 7 E L’8 CONVEGNO SULLA FAMIGLIA A GIURISPRUDENZA

Dal Consiglio dell’Ordine Avvocati di Catania riceviamo e pubblichiamo:

Convegno annuale Associazione
"Gruppo di Pisa" col patrocinio dell'Ordine

Si rende noto agli iscritti all'Ordine Avvocati di Catania, che in data 7 e 8 giugno p.v. si terrà presso il Dipartimento di Giurisprudenza in Via Gallo 24, il convegno dal titolo "La famiglia davanti ai suoi giudici", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione con l'Associazione "Gruppo di Pisa" e patrocinato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.
L'evento si terrà dalle ore 08.30 alle 18.00 del 7 giugno e si concluderà giorno 8 giugno dalle ore 09.30 alle ore 13.00.
Il convegno è accreditato ai fini della formazione Professionale Avvocati per numero 9 crediti formativi.

Investire su processo telematico e giudici laici

Proposte dell’ANAI al Ministro Cancellieri

Per dare maggiore produttività alla giustizia, l'Associazione nazionale avvocati italiani individua tre iniziative da implementare:
il processo telematico diffuso su tutto il territorio nazionale, l’ufficio del processo avvalendosi di giovani laureati meritevoli e impiego massiccio di giudici laici.
“Sul processo telematico bisogna investire ulteriormente destinando notevoli risorse in misura sempre più crescente. - ha dichiarato il presidente Anai Maurizio De Tilla - La dematerializzazione del cartaceo comporterà a breve risparmi e razionalizzazione del lavoro giudiziario”. Riguardo all’ufficio del processo l’ANAI chiede che il Ministro Cancellieri voglia – con un provvedimento urgente – estendere a tutto il territorio nazionale le esperienze di Milano e Firenze. “L’utilizzazione di migliaia di giovani laureati in giurisprudenza, o di giudici onorari scelti con criteri rigorosi e con una minima retribuzione – ha continuato De Tilla - potrà dare un apporto decisivo al lavoro dei giudici togati”. Per chiudere il discorso l’Avvocatura ha più volte prospettato che l’apporto dei giudici laici va intensificato con l’utilizzazione di almeno diecimila avvocati per lo smaltimento dell’arretrato.  “L’avvocatura è pronta – ha concluso il presidente Anai - Il Ministro della Giustizia, che ha a cura i problemi della giustizia, dovrebbe rispondere al più presto”.

(Da Mondoprofessionisti del 5.6.2013)

Biglietti da visita e pec non implicano lavoro subordinato

Biglietti da visita aziendali e assegnazione di una casella di posta elettronica non sono rilevanti ai fini del riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Ai fini del riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, a nulla è valso al professionista addurre in giudizio elementi quali l'utilizzazione del personale di segreteria della società, il suo inserimento nell'elenco telefonico interno, l'assegnazione da parte della società di biglietti da visita aziendali e di una casella di posta elettronica, la sua partecipazione a riunioni del personale, l'obbligo su di lui gravante di comunicare eventuali assenze, la percezione di un compenso mensile fisso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13830 del 31 maggio 2013, ha, infatti, negato l’esistenza di un rapporto di natura subordinata, e affermato invece la natura autonoma della prestazione, rilevando come il regolamento negoziale dei rapporti tra l’azienda e il professionista ricorrente e il fatto che lo stesso fosse titolare di un omonimo studio di commercialista (con esercizio di attività a favore di terzi anche durante lo svolgersi dell’attività a favore del datore di lavoro) deponessero nel senso della volontà delle parti di istaurare un rapporto di collaborazione autonoma continuativa e coordinata.
Nel giudizio si richiama, inoltre la sentenza n. 4889/2002 con cui il Supremo Collegio ha evidenziato che gli elementi discriminanti il lavoro subordinato da quello autonomo sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con la conseguente limitazione della sua autonomia e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale. In linea di principio, inoltre, il potere direttivo deve estrinsecarsi in ordini specifici, perché è attraverso gli stessi e non mediante direttive di carattere generale, configurabili anche nel lavoro autonomo, che viene assicurata la cd. conformazione della prestazione del lavoratore subordinato alle esigenze dell'impresa. Lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è invece compatibile con ambedue le forme di rapporti, con la conseguenza che assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando per oggetto e per modalità i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare. Altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti al momento della stipulazione del contratto può essere rilevante, ma certamente non è determinante.

(Da diritto.it del 5.6.2013)