lunedì 27 maggio 2013

Internet e tutela dei contenuti editoriali

Segnalazione dell’Antitrust a Governo e Parlamento
in merito alla tutela dei contenuti editoriali

Occorre mettere all’ordine del giorno il tema della tutela dei contenuti editoriali su Internet, con soluzioni che tutelino contemporaneamente il diritto del pubblico alla diffusione della conoscenza e non soffochino le potenzialità della rete. Lo chiede, in una segnalazione inviata a Governo e Parlamento, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che sottolinea il ruolo fondamentale della rete per la crescita dell’economia e della competitività. La rapida evoluzione del web ha comportato, infatti, una sensibile accelerazione del processo selettivo delle dinamiche competitive, che conduce allo sviluppo degli operatori più efficienti e dinamici. Avverte l’Antitrust, tuttavia, che sviluppi così rapidi, se accompagnati ad un’inefficiente allocazione elle risorse, possono incentivare nel lungo periodo una strutturazione dell’offerta che non consente una corretta interazione competitiva. Il rischio è quello di limitare e distorcere il processo di crescita consentito dal web, tanto in senso economico quanto in termini di sviluppo della partecipazione alla vita democratica dei cittadini.
Alla luce di tali considerazioni preliminari, l’Antitrust ha individuato alcune aree in cui un intervento regolativo appare indispensabile. Tra queste, rientra quella della produzione di contenuti informativi online e del loro utilizzo da parte degli operatori attivi sulla rete. In tale contesto, è da tempo stata evidenziata da parte degli editori una generale criticità in ordine alla valorizzazione dell’attività degli operatori che producono i contenuti editoriali online. Si tratta, in sostanza, di evitare che l’ampliamento degli ambiti attraverso i quali possono essere reperite e lette le notizie diventi un disincentivo alla produzione ed elaborazione di contenuti informativi a livello socialmente desiderabile. Ciò in quanto gli editori, pur potendo percepire i ricavi della raccolta pubblicitaria realizzata sulle pagine dei propri siti web, non sono messi nelle condizioni di condividere il valore ulteriore generato su internet dalla propria attività di produzione di informazione, nonostante la diffusione di contenuti informativi rappresenti uno dei servizi di maggior interesse per gli utenti di internet.
Per i motivi indicati l’Antitrust ritiene necessario mettere all’ordine del giorno, in tempi adeguati rispetto alle esigenze di trasformazione del settore, una disciplina che contempli strumenti idonei a incoraggiare su internet forme di cooperazione virtuosa tra i produttori di contenuti editoriali e i fornitori di servizi innovativi che riproducono ed elaborano i contenuti protetti dai diritti di proprietà intellettuale. Tale disciplina dovrà essere finalizzata allo sviluppo efficiente dell’attività di produzione di contenuti informativi in rete.
Tenuto conto della dimensione sopranazionale del fenomeno internet, appare inoltre necessario che le istituzioni italiane adottino concrete iniziative a tutela dei contenuti editoriali online presso le opportune sedi internazionali.
Nella segnalazione l’Antitrust ripercorre gli interventi effettuati recentemente in altri Paesi, sottolineando comunque come una valida soluzione alternativa potrebbe consiste nell’intervento sulla disciplina della proprietà intellettuale, finalizzato a introdurre una forma di remunerazione per gli editori per le attività che vanno ad alimentare i servizi di diffusione delle informazioni sulla rete. Si sta muovendo in questa direzione la Germania e un analogo progetto di legge, prima della conclusione di un accordo Google-editori, era stato presentato dal Governo francese.
La soluzione consistente nella ridefinizione della disciplina del diritto è quella ritenuta preferibile dall’Antitrust (anche rispetto a quella negoziale fatta propria dalla Francia) perché consente ai soggetti impegnati nella produzione e diffusione di contenuti informativi di beneficiare della diffusione di tali prodotti sulla rete con un evidente vantaggio sotto il profilo dell’efficienza allocativa delle risorse del settore. Nell’adozione di tale soluzione sono comunque necessarie alcune cautele. Occorre innanzitutto evitare che attraverso un eccessivo irrigidimento dei sistemi di protezione autoriali, i costi legati alla remunerazione degli editori finiscano per riverberarsi sugli utilizzatori finali, con effetti negativi per l’accesso all’informazione ed il pluralismo. È necessario, poi, calibrare norme idonee a produrre effetti duraturi sui diritti di proprietà intellettuale in presenza di un’evoluzione ancora in corso, e dall’esito ancora non definito, dei mercati dell’informazione.
È con questa sollecitazione a Governo e Parlamento e con queste argomentazioni che l’Autorità ha inteso fornire il proprio contributo al dibattito volto ad individuare soluzioni idonee a garantire lo sviluppo in chiave pro-concorrenziale dell’attività di produzione di contenuti editoriali online.

Anna Costagliola (da diritto.it del 27.5.2013)

domenica 26 maggio 2013

Geografia giudiziaria, forse rinvio

Entro martedì emendamenti al ddl
sul rinvio di un anno, ma il Csm dice no

Testo unificato in commissione Giustizia al Senato.
Palazzo dei Marescialli boccia la proroga:
«Spreco di risorse pubbliche»

Scadrà alle 14 di martedì 28 maggio il termine per presentare emendamenti al testo unificato adottato in commissione Giustizia al Senato per rinviare di un anno il taglio di circa mille uffici giudiziari minori. Ma il Csm ad ampia maggioranza già boccia la proroga, paventando il rischio che il differimento si risolva in uno «spreco di risorse pubbliche».
Squilibrio territoriale
Il testo scelto dalla commissione di Palazzo Madama rispetto ai ddl 134-642 è molto semplice, ha un solo articolo e due commi: «All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro». L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sospesa fino al 31 dicembre 2013». Il risultato sarebbe di far slittare di un anno, e dunque al settembre 2014, l'entrata in vigore della nuova geografia giudiziaria. Secondo i senatori i criteri adottati creerebbero disparità fra i territori e specie nei tribunali metropolitani.
Riforma ineludibile
La posizione del ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri è nota: contrarietà al differimento ma disponibilità al dialogo con tutti, come annunciato dal titolare di Via Arenula durante i due interventi alla Camera e al Senato. Ora anche il Csm fa sentire la sua voce, anch'essa non favorevole alla "moratoria di un anno", che «rischia di determinare uno spreco di risorse pubbliche, un definitivo abbandono della scelta di razionalizzare le risorse e di distribuirle in modo più equo, pregiudicando una riforma così importante e da tanti anni attesa».

Dario Ferrara (da cassazione.net)

sabato 25 maggio 2013

Stalking: sufficiente dolo generico per integrare reato

Cass. Pen., sez. V, sent. 15.5.2013 n° 20993

Ai fini della configurazione del reato di stalking, ex art. 612 bis c.p., non occorre una rappresentazione anticipata del risultato finale.
E’ sufficiente la consapevolezza costante, nel progressivo sviluppo della situazione, dei precedenti attacchi nonché dell’apporto che ognuno di questi arreca all’interesse protetto.
Consapevolezza insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente della sfera privata della persona offesa.
La Suprema Corte di Cassazione torna nuovamente sul reato di stalking con la sentenza 15 maggio 2013, n. 20993, precisando che trattandosi di reato abituale di evento, è sufficiente, per integrare l’elemento soggettivo, il dolo generico; ovvero la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia.
Nella vicenda oggetto di controversia un uomo era stato condannato per il reato di stalking dai giudici di merito, in considerazione delle numerosissime telefonate fatte alla “vittime”, dei molteplici messaggi sul cellulare, scenate di gelosia, nonché intrusioni moleste poste in essere.
La difesa dello stalker era basata sul fatto che avrebbe dovuto escludersi la configurabilità del reato contestato per assenza di dolo specifico e di uno scopo premeditato.
Di contrario avviso i giudici di legittimità dinanzi cui si era spostata la questione; secondo quanto precisato dalla corte nella sentenza in commento, perché possa integrarsi il reato di stalking non è necessario che persecutore sia consapevole dello scopo che vuole ottenere, in quanto è sufficiente che lo stesso abbia volontà e consapevolezza di assumere comportamenti minacciosi in grado di condizionare la vittima.
Nella decisione in oggetto si legge testualmente, ricordando precedenti sul tema, che “è configurabile il reato di stalking quando il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima un grave e perdurante turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l’incolumità proprio o di un prossimo congiunto o di una persona allo stesso legata da una relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, bastando, inoltre, ad integrare la reiterazione, quale elemento costitutivo del suddetto reato, anche due sole condotte di minaccia o molestia” (sul punto cfr. Cass. n. 8832/2011; Cass. n. 7601/2011; Cass. n. 16864/2011; Cass. n. 29872/2011; Cass. n. 24125/2012).

(Da Altalex del 20.5.2013. Nota di Manuela Rinaldi)

Relazione… con estorsione!

Cass. Pen., sez. II, sent. n. 22349 del 24.5.2013

«Datemi 50mila euro o rivelo la relazione con vostro figlio».
Risposta? Cacciata via malamente. Ma è comunque estorsione.
Confermata la durissima condanna nei confronti di una donna, che aveva avanzato pretese nei confronti dei genitori del proprio ex amante. A chiudere la questione era stata la coppia di coniugi, scacciando la donna, ma ciò non azzera la contestazione del reato, fondato sulle parole utilizzate dalla donna e sul dichiarato obiettivo economico.

(Da dirittoegiustizia.it del 24.5.2013)

venerdì 24 maggio 2013

Shopping compulsivo causa di addebito separazione

Trib. Roma, sent. 7524 del 9.4.2013

Il secondo comma dell’articolo 151 del codice civile prevede che il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
L’addebito della separazione è, dunque, una sorta di sanzione contro la violazione dei doveri familiari e coniugali. Come in più occasioni ribadito dalla Corte di Cassazione la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri coniugali, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza.
L’intollerabilità della prosecuzione delle convivenza fra i coniugi diviene il presupposto essenziale e sufficiente per la pronuncia della separazione legale giudiziale.
I soggetti affetti dalla sindrome da shopping compulsivo, invece, assumono comportamenti che si sostanziano nella mania di acquistare tutto ciò che è in vendita. Il piacere che deriva dall’acquisto è tuttavia di breve durata: tolta l’etichetta del prezzo all’oggetto comprato, scema anche la sensazione di benessere. E quindi, si ricomincia daccapo.
La prima sezione civile del tribunale di Roma con la sentenza 7524/13, pubblicata il 9 aprile 2013, nel decidere la separazione fra due coniugi ha accolto la domanda di addebito presentata dal marito che accusava la moglie di essere affetta da shopping compulsivo.
Per i giudici, infatti, la moglie non aveva contestato alcuna delle affermazioni rese dal marito secondo cui ella non avrebbe mai collaborato, in particolare con le proprie risorse economiche, alle necessità della famiglia, al punto da costringere il marito stesso a sobbarcarsi da solo ogni spesa familiare e di cura dei figli, sino a provocare tra loro crescenti litigi ed a minare irreversibilmente l’unione.
Le affermazioni del marito avevano trovato, peraltro, riscontro nelle risultanze dell’estratto del conto corrente bancario intestato alla moglie, in cui effettivamente figuravano registrate spese, con frequenza quasi giornaliera, relative ad articoli di profumeria, o di abbigliamento o, comunque, verosimilmente legate alle esigenze di una donna; mentre, non risultavano affatto esborsi (supermercato, ecc.) piuttosto riconducibili alle necessità di una famiglia ovvero dei due figli maschi, nonostante la presenza di accrediti mensili dello stipendio percepito dalla signora.
Dagli estratti conto, inoltre, emergeva che la donna aveva potuto utilizzare anche una carta bancomat, associata al conto corrente del marito. Dalla documentazione, infatti, risultava che le spese imputate sul conto corrente del marito erano state effettuate negli stessi esercizi commerciali indicati sull’estratto conto della signora.

Ornella De Bellis (da indebitati.it del 26.4.2013)

Carteggio Vietti - De Tilla su mediaconciliazione

Il vicepresidente del Csm ha risposto al presidente Anai: due lettere aperte che si sono incrociate con evidenti contrasti di vedute e opinioni sull'obbligatorietà della mediaconciliazione. L'Associazione nazionale avvocati italiani- con una lettera aperta – aveva criticato il vicepresidente del Csm che sostiene che si possa ribadire con una nuova legge l'esperienza della mediaconciliazione obbligatoria. Secondo l'Anai la mediaconciliazione è stata fallimentare anche sul piano dell'attuazione e opportunamente è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta per eccesso di potere. “La normativa invocata dal vicepresidente Vietti – ha dichiarato il presidente Anai Maurizio De Tilla - era viziata da innumerevoli ulteriori illegittimità che se esaminate avrebbero portato ad identica pronuncia da parte della Consulta”. Vietti nella sua lettera sostiene che la previsione dell'obbligatorietà del preventivo esperimento di forme di risoluzione alternativa delle controversie si pone non già come affermazione di una volontà di privazione di diritti costituzionalmente garantiti, ma al contrario come un tentativo di lettura costituzionalmente orientata ed attuale del canone dell'articolo 24 della Costituzione: il diritto ad agire in giudizio non postula infatti che prima di rivolgersi ai giudici professionali non si debba tentare di risolvere altrimenti la lite. Il presidente Anai replica: “non si può ipotizzare un quarto grado di giudizio molto costoso per i cittadini su materie di difficile mediazione affidata a soggetti non qualificati e a camere di conciliazione private con fine palese di lucro”. “È proprio l'articolo 24 della Costituzione invocata da Vietti – ha continuato il presidente De Tilla - che impedisce l'istituto della obbligatorietà di forme di conciliazione coercitive. In Europa i pochi esperimenti che esistono riguardano materie limitate (immatricolazioni veicoli, controversie di valore non superiore a 750 euro, viaggi e alloggiamento). Il paragone, anche se apprezzabile, del presidente Vietti non è calzante per l'Italia. Giustamente i cittadini e gli avvocati hanno reagito con successo. - ha concluso De Tilla - Il contrasto alla mediaconciliazione obbligatoria non preclude una discussione aperta e franca sulla sperimentazione di altre ipotesi per conseguire la conciliazione stragiudiziale delle liti”.

(Da Mondoprofessionisti del 24.5.2013)

Mediaconciliazione, De Tilla scrive a Vietti

Illustre On. Avv. Michele Vietti,
ricordiamo sempre le Sue grandi battaglie, come Sottosegretario di Stato, per la crescita delle professioni nel segno di una concezione identitaria e non mercantile.
Ricordiamo, altresì, quante volte Ella – come parlamentare – è stato vicino all’Avvocatura per ribadirne l’autonomia e tutelarne la dignità.
Prendiamo, inoltre, atto del Suo autorevole perdurante impegno, come Vice Presidente del CSM, per assicurare l’indipendenza della magistratura, garanzia di terzietà e di prestigio del potere giudiziario.
In tutti i Suoi alti ruoli ha svolto e svolge un lavoro prezioso per il Paese e per la Giustizia.
Non comprendiamo, quindi, la Sua ostinazione a portare avanti un’iniziativa improvvida, qual è la obbligatorietà della mediaconciliazione, che è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale e che non potrà essere riproposta per le innumerevoli ragioni di illegittimità che sono state illustrate nelle ordinanze di rimessione alla Consulta riportate per esteso nella sentenza di incostituzionalità.
È sufficiente leggere nella parte narrativa la motivazione della decisione della Corte Costituzionale per prendere consapevolezza che la normativa sulla obbligatorietà della mediaconciliazione – oltre che per il vizio macroscopico di eccesso di delega – sarebbe stata inficiata da altre ben più gravi ragioni: la grave limitazione all’accesso alla giustizia, la non gratuità della procedura, gli effetti negativi nel successivo giudizio, che comporta la introduzione di un vero e proprio quarto grado di giudizio, la lunga durata del tentativo, l’eccessiva estensione delle materie, la inidoneità dei mediatori e, infine, l’evidente intento di lucro che ha fatto in modo che si costituissero più di mille Camere di conciliazione private, autorizzate in massima parte con il silenzio-assenso.
Illustre On. Vietti,
ci permettiamo di invitarLa a prendere atto di ciò e a riflettere bene sul perché in tutti i Paesi europei non esiste la obbligatorietà della media conciliazione e, dappertutto, si va piuttosto ad incentivare la conciliazione endoprocessuale.
Sarebbe poco dignitoso aprire un nuovo fronte con una rinnovata contrapposizione tra i cittadini e gli avvocati, da una parte, e i poteri economici forti, dall’altra, che puntano alla mediaconciliazione obbligatoria.
La celerità della giustizia può garantirsi con diversi strumenti: il processo telematico, la spesa razionale delle risorse destinate alla giustizia, l’incremento dei giudici togati, la loro produttività, la introduzione di prassi virtuose con il metodo Barbuto, lo smaltimento dell’arretrato affidato a giudici laici.
Siamo sicuri che Ella saprà ben comprendere il significato di questa nostra lettera aperta rivolta a Lei per il ruolo che riveste come Vice Presidente del C.S.M.
Nel segno della più sincera stima.

Maurizio de Tilla Presidente A.N.A.I.

(Da associazionenazionaleavvocatiitaliani.it del 23.5.2013)