giovedì 25 aprile 2013

OGGI FESTA DELLA LIBERAZIONE

Rivela fatti di rilevanza penale, no licenziamento

No al licenziamento del dipendente perché rivela
all’autorità fatti dell’azienda di rilevanza penale
(non esiste un dovere di omertà)

Cass. Sez. Lavoro, Sent. 14.3.2013, n.6501

Il datore di lavoro non può contare sull’omertà del dipendente. Per le aziende un altro motivo per essere virtuose (oltre al Decreto Legislativo 231). Le sentenza si segnala anche per un interessante giudizio sugli scritti anonimi.
I fatti: Tribunale e Corte d’appello di Napoli giudicano legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per avere questi diffamato la società presentando, insieme ad altri cinque dipendenti, un esposto alla Procura della Repubblica – corredato da documenti aziendali – per irregolarità che sarebbero state commesse dalla medesima società in relazione ad un appalto pubblico, senza averle previamente segnalate ai superiori gerarchici.
Icasticamente, la Cassazione chiarisce: “se l’azienda non ha elementi che smentiscano il lavoratore e/o che ne dimostrino un intento calunnioso nel presentare una denuncia od un esposto all’Autorità Giudiziaria, deve astenersi dal licenziarlo, non potendosi configurare come giusta causa la mera denuncia di fatti illeciti commessi in azienda ancor prima che essi siano oggetto di delibazione in sede giurisdizionale. Diversamente, si correrebbe il rischio di scivolare verso – non voluti, ma impliciti – riconoscimenti di una sorta di “dovere di omertà” (ben diverso da quello di fedeltà di cui all’articolo 2105 Codice Civile) che, ovviamente, non può trovare la benché minima cittadinanza nel nostro ordinamento”.
La Cassazione, che ha cassato la sentenza di secondo grado e rinviato per la decisione alla Corte d’appello di Napoli, ha elaborato i seguenti principi di diritto:
“Non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento l’aver il dipendente reso noto all’Autorità Giudiziaria fatti di potenziale rilevanza penale accaduti presso l’azienda in cui lavora né l’averlo fatto senza averne previamente informato i superiori gerarchici, sempre che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o dell’esposto”.
“Non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento l’aver il dipendente allegato alla denuncia o all’esposto documenti aziendali”.
“L’allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare, ex articolo 5 legge n.604/66, l’esistenza di giusta causa o giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare l’illiceità del motivo unico e determinante (l’intento ritorsivo) che si cela dietro il negozio di recesso”.
La Cassazione si è altresì espressa sull’utilizzo degli scritti anonimi nel procedimento disciplinare (in particolare in funzione di sollecitazione).
Secondo la Cassazione: “nessuna norma di legge vieta che l’esercizio del potere disciplinare possa essere sollecitato (non anche provato, ovviamente) a seguito di scritti anonimi; il divieto di utilizzo di denunce anonime è disciplinato solo dagli articoli 240 e 333 Codice di Procedura Penale, in un’ottica – per altro – strettamente funzionale agli obiettivi e alle regole del processo penale, ma si tratta pur sempre d’un divieto di utilizzabilità a fini probatori, che non esclude l’avvio di successive indagini di polizia giudiziaria. Inoltre, poiché le clausole generali di correttezza e buona fede costituiscono un metro di valutazione dell’adempimento degli obblighi contrattuali e non anche una loro autonoma fonte, il loro rispetto da parte del datore di lavoro non viene in rilievo quando, come nel caso di specie, la materia del contendere verta sull’adempimento o meno degli obblighi del dipendente”.
Questa parte della sentenza ha particolari riflessi con riferimento alla vita quotidiana in azienda alla luce della disciplina 231, che ha introdotto le segnalazioni verso l’Organismo di Vigilanza.

(Da filodiritto.com del 22.4.2013)

mercoledì 24 aprile 2013

OUA: 29 E 30 MAGGIO ASTENSIONE ANTI-SOPPRESSIONE

LA CORTE COSTITUZIONALE ANTICIPA AL 2 LUGLIO L’UDIENZA PREVISTA PER L’8 OTTOBRE SUL RICORSO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SULLA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA E FISSA AL 2 E 3 LUGLIO QUELLE PER I RINVII DEL TRIBUNALE DI PINEROLO
IL 29 E 30 MAGGIO L’OUA CONFERMA LE DUE GIORNATE DI ASTENSIONE DALLE UDIENZE CONTRO LA CHIUSURA IRRAZIONALE E INCOSTITUZIONALE DI CIRCA 1000 UFFICI GIUDIZIARI
MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA (30 MAGGIO) DELL’AVVOCATURA CON I COMUNI, I SINDACATI E LA SOCIETÀ CIVILE

Soddisfazione è stata espressa dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura che aveva chiesto con forza che si anticipasse la data di trattazione del ricorso della Regione Friuli Venezia Giulia sulla geografia giudiziaria (prevista per l’8 ottobre), in vista dell’entrata a regime del provvedimento il prossimo settembre, e che in questi mesi ha messo in campo diverse iniziative contro quella viene definita una «irrazionale e incostituzionale chiusura di circa 1000 uffici, sedi distaccate e tribunali».

Per Nicola Marino, presidente Oua quella di oggi è «una buona notizia per la giustizia italiana. Accolte, finalmente, le richieste dell’avvocatura sia per l’anticipo dell’udienza dell’8 ottobre, sia per la celere fissazione di quelle sui rinvii del tribunale di Pinerolo (una il 2 e l’altra il 3 luglio). È bene che la Consulta esamini rapidamente questo provvedimento dai chiari profili di illegittimità. Non ha senso continuare, invece, ad accelerare questo processo di smantellamento del sistema con gravi danni per i cittadini, come sta facendo il Ministero di via Arenula e diversi presidenti di Tribunale».

«Al futuro Governo e al nuovo Parlamento – continua - chiediamo di intervenire con urgenza per evitare di distruggere la “giustizia di prossimità” e di mortificare interi territori del nostro Paese, sia dal punto di vista dei diritti sia sotto quello della competitività economica per le imprese».

«L’Oua –conclude Marino- ha inoltre fissato due giornate di astensione (29 e 30 maggio) con una grande manifestazione a Roma il 30 maggio insieme al Coordinamento dei Fori Minori, gli Ordini e le Associazioni forensi, i sindacati dei lavoratori e dirigenti dei Tribunali, i Sindaci e i cittadini interessati dal provvedimento».

Comunicato OUA del 23.4.2013

A LUGLIO L'UDIENZA PER I PICCOLI TRIBUNALI

Il 2 e 3 luglio la Corte esamina i ricorsi
contro la chiusura dei piccoli tribunali

La Corte costituzionale ha fissato l'udienza di trattazione delle questioni di legittimità costituzionale della Legge e dei Decreti che hanno disposto la soppressione di 969 uffici giudiziari. Accogliendo l'istanza del Coordinamento Nazionale degli Ordini Forensi Minori la Corte costituzionale ha fissato per i giorni 2 e 3 luglio la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale della Legge 148 e dei Decreti 155 e 156. “Grande soddisfazione per la sensibilità della Consulta nei confronti del gravissimo problema  - ha detto Walter Pompeo, presidente del Coordinamento Nazionale degli Ordini Forensi Minori -  adesso occorre solo mettere in campo tutte le risorse indispensabili a tutelare la Giustizia di prossimità , la Costituzione , le più piccole ma efficienti realtà giudiziarie da una manovra che recherebbe solo maggiori spese e maggiore inefficienza . E, per questo – ha concluso Pompeo - indurre la Politica e il Ministro a indirizzare le proprie energie verso una riforma condivisa davvero idonea a dare al Paese una Giustizia migliore” L'Associazione nazionale avvocati italiani esprime soddisfazione per la fissazione da parte della Corte costituzionale dell'udienza di trattazione delle questioni di legittimità costituzionale dei decreti legislativi 155 e 156/2012 al 2 e 3 luglio prossimi. “Proprio ieri abbiamo dato notizia che gli atti di rimessione alla Corte erano arrivati a 14 - ha detto il presidente Maurizio De Tilla – adesso il nuovo ministro della Giustizia fermi subito l'attuazione di una riforma che sta demolendo 1000 uffici giudiziari”. Le città sono in rivolta. Nei giorni scorsi sindaci e avvocati hanno protestato in relazione alle sedi di Aversa, Afragola, Frattamaggiore e Marano. Sono scesi in campo l’ex Sottosegretario di Stato Pasquale Giuliano e il Sindaco di Aversa Giuseppe Sagliocco.   “Esprimiamo enorme soddisfazione – ha concluso De Tilla – e rivolgiamo un ringraziamento particolare ai giudici delle leggi che hanno accolto i nostri appelli riconoscendo la gravità della situazione. Al nuovo ministro chiediamo di ascoltare quello che hanno da dire in materia gli operatori della giustizia e gli amministratori locali”

Luigi Berliri (da Mondoprofessionisti del 23.4.2013)

Spese generali, titolo e misura nella legge

Il rimborso delle spese generali trova nella legge titolo e misura. Non è necessario che il dispositivo della sentenza ne specifichi l’importo.
È quanto stabilito dalla prima sezione civile della Corte di cassazione, la quale, con sentenza n. 9315 del 17 aprile 2013, ha ritenuto infondate le motivazioni poste dai ricorrenti in materia di condanna e compensazione delle spese processuali.
Nella fattispecie, i suddetti ricorrenti, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., relativi alla responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali, nonché dell’art. 15 della tariffa forense (che prevede un rimborso forfettario in ragione del 10% dei soli onorari, a carico del cliente), lamentavano, tra l’altro, che la sentenza impugnata non avesse liquidato anche le spese forfettarie da essi richieste, limitandosi ad
utilizzare nel dispositivo la formula “oltre accessori di legge”, insuscettibile di poter essere eseguita.
La Corte ha osservato al riguardo che, proprio ai sensi dell’art. 15 della tariffa forense, spetta all’avvocato il rimborso delle spese generali, nella misura del 10% degli importi liquidati a titolo di onorari e di diritti. Si tratta, pertanto, di un credito che consegue per legge e, essendone la misura determinata per legge, la quantificazione che il giudice ne effettua in sentenza ha mera efficacia dichiarativa. Essa, dunque, non incide sul diritto del procuratore di chiedere tale rimborso che nella legge già trova titolo e misura, così come devono essere corrisposti per legge, anche se non ve ne sia espressa menzione nel dispositivo della sentenza, gli ulteriori accessori, quali il rimborso Iva, contributo cpa.
Il rimborso in questione deve ritenersi compreso nella liquidazione degli onorari e dei diritti nella misura del 10% di tali importi, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza. Risulta, in conclusione, superfluo e non proficuo che la parte faccia valere il proprio interesse a che la sentenza ne affermi la spettanza.

Biancamaria Consales (da diritto.it del 23.4.2013)

Equitalia non pignora c/c se reddito mensile sotto € 5.000

Decisione di Equitalia «per tutelare le fasce più deboli». E per porre rimedio al rischio del cortocircuito normativo. Equitalia ha detto stop, bloccando i pignoramenti dei conti correnti di lavoratori dipendenti e pensionati con un reddito inferiore ai 5mila euro mensili. Ma, sia chiaro, non è una decisione definitiva. 

Si tratta, più semplicemente, di una spruzzata di sano buon senso sull’ennesima kafkiana situazione all’italiana. Quale? Quella creata col solito doppio binario normativo: da un lato, si sceglie la strada del pignoramento sui conti correnti per consentire allo Stato di recuperare i propri crediti; dall’altro, si obbliga i contribuenti ad aprire un conto corrente per poter percepire regolarmente stipendio e pensione.

Corto circuito … Conseguenze possibili? Semplicemente il cortocircuito. Nessun rispetto, in pratica, dei limiti fissati per i pignoramenti, ossia «un decimo» sotto i 2mila e 500 euro, «un settimo» tra i 2mila 500 e i 5mila euro, «un quinto» sopra i 5mila euro.

Di fronte a questo quadro, seppur solo potenziale, la reazione di Equitalia è stata davvero di buon senso. Così, con una nota interna, è stato disposto, «con decorrenza immediata», che «per i contribuenti lavoratori dipendenti e pensionati non si proceda, in prima battuta, a pignoramenti presso istituti di credito e Poste», piuttosto «tali azioni saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro o l’ente pensionistico, e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio e da pensione risulti pari o superiore ai 5mila euro mensili».

Resta però intatta, evidenziano da Equitalia, la necessità di «approfondimenti» sulle «problematiche emerse in merito ai pignoramenti di conti correnti sui quali affluiscono stipendi e pensioni».

Ebbene sì, il nodo è comunque da sciogliere, e anche in fretta. E toccherà allo Stato – leggi Governo e Parlamento – fare chiarezza...

Bisogna, molto semplicemente, prendere atto della contraddizione in termini creatasi a livello normativo: si prevedono i «pignoramenti dei conti correnti per il recupero dei crediti», ma ci si dimentica che esiste «l’obbligo del versamento di stipendio e pensione sul conto corrente». Conseguenza potenziale, come detto, il pignoramento tout court dello stipendio o della pensione.

Pignoramenti bloccati su stipendi inferiori a 5mila euro. Per questo motivo, per evitare il cortocircuito, e per «andare incontro alle esigenze delle persone» e «tutelare le fasce più deboli», spiegano da Equitalia, si è optato per il ‘blocco’ dei pignoramenti dei conti correnti su stipendi o pensioni inferiori ai 5mila euro mensili.

Ciò significa che si continuerà a ricorrere ai pignoramenti old style, ossia indirettamente tramite il datore di lavoro o l’ente pensionistico, e secondo i limiti quantitativi previsti. E solo laddove si accerterà, anche alla luce del primo pignoramento effettuato, il superamento della soglia dei 5mila euro, si potrà provvedere direttamente al ‘blocco’ dei conti correnti.

Attilio Ievolella (da dirittoegiustizia.it del 23.4.2013)

Matrimonio annullabile per errore su identità sessuale marito

Trib. Milano, sez. IX civ., sent. 13.2.2013

Il Tribunale di Milano, con la sentenza 13 febbraio 2013, ha annullato un matrimonio sulla base della dichiarata omosessualità del marito, celata alla moglie prima delle nozze.

Il caso. La coppia, prima del matrimonio, aveva avuto soltanto manifestazioni di affetto o altri approcci di tipo sessuale senza mai giungere a consumare un rapporto completo.

Dopo le nozze, il marito, confessa alla moglie la sua impossibilità di avere un rapporto sessuale con una donna, che aveva tentato e sperato di poterlo fare ma si era reso conto che la sua omosessualità glielo rendeva impossibile.

L’uomo aveva anche ammesso di aver avuto fino a qual momento solo rapporti con uomini e ciò era successo anche dopo il matrimonio.

La donna si rivolge allora al Tribunale di Milano per far dichiarare l’annullamento del matrimonio sulla base dell’errore in cui era stata indotta dal marito.

L’art. 122 c.c. consente di impugnare il matrimonio per errore sulle qualità personali del coniuge. L’errore deve essere essenziale nel senso che il coniuge non avrebbe prestato il suo consenso se lo avesse conosciuto.

L’errore può riguardare anche l’esistenza di una malattia fisica o psichica o un’anomalia o deviazione sessuale tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale.

La confessione dell’uomo ha reso più facile l’accertamento dei presupposti necessari per la richiesta, ma la sentenza contiene alcuni importanti principi aventi portata generale.

La legge parla di malattia fisica o psichica o deviazione sessuale. I giudici milanesi hanno fatto rilevare che l’omosessualità non può essere ricondotta in nessuna di queste categorie. In sostanza l’omosessualità non è considerata, né a livello medico, né morale né etico, una malattia o una deviazione.

Appare invece corretto parlare di “identità sessuale” di una persona, che definisce la direzione e l’orientamento del comportamento sessuale.

Tale inclinazione ha senz’altro precluso alla coppia lo svolgimento della vita matrimoniale, caratterizzata dalla totale mancanza di scambio fisico che impedisce non solo la procreazione, ma l’esprimersi dei valori connessi alla sessualità che sono strettamente legati al valore della persona in sé.

I giudici richiamano una sentenza della Cassazione (Cass. Civ. n. 13547 del 2009) che ha definito la sessualità come diritto inviolabile della persona sulla base dell’art. 2 della Costituzione e come “modus vivendi” essenziale per l’espressione e lo sviluppo della persona.

Anche la Corte Costituzionale, già nella sentenza n. 561 del 1987, aveva definito la sessualità come “uno dei modi essenziali di espressione della persona umana”.

Il matrimonio è stato pertanto dichiarato nullo sulla base del secondo comma dell’art. 122 c.c. per errore sulle qualità personali dell’altro coniuge, non per l’esistenza di una malattia o deviazione sessuale, ai sensi del terzo comma n. 1, così come prospettato dalla moglie.


(Da Altalex del 5.4.2013. Nota di Giuseppina Vassallo)