lunedì 3 ottobre 2011

Il futuro della mediazione obbligatoria, cronaca di un derby…

Gli highlights della partita in corso, in attesa del fischio finale
E’ come assistere ad un derby Roma Lazio. Da mesi divampa il dibattito fra i sostenitori ed i denigratori della mediazione civile e commerciale con toni che a volte raggiungono i confini della tifoseria ultrà.
Da un lato del campo una parte dell’Avvocatura, capitanata dai vertici dell’OUA, che considerano la mediazione obbligatoria uno strumento utile solo a speculatori senza scrupoli che lucrano sulla lentezza del processi senza, peraltro, risolvere i problemi della giustizia italiana.
Dal lato opposto i sostenitori del nuovo istituto, per i quali gli avvocati vicini alla posizioni dell’OUA, sono animati dal solo desiderio di non impedire processi lunghi e farraginosi che fanno lievitare il “tassametro” delle loro parcelle.
Alla partita si sono uniti anche alcuni organi istituzionali, ripartendosi anch’essi nelle due squadre.
Il primo gol lo mettono a segno i denigratori della mediazione. Infatti il Tar Lazio, chiamato a pronunciarsi sul Decreto Ministeriale  n. 180/2010, dichiara, con Ordinanza del 12 aprile 2011, n. 3202, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avanzata dalla stessa OUA su alcune parti del D.Lgs. n. 28/2010 ed invia il testo alla Corte Costituzionale.
La stessa azione offensiva si ripete davanti al Giudice di Pace di Catanzaro che, lo scorso 1° settembre, fa recapitare al Palazzo dei Marescialli lo stesso D.Lgs. 28/2010.
Qualche settimana prima il Tribunale di Palermo, sezione di Bagheria, con Ordinanza del 16 agosto 2011, chiede l’intervento della Corte di Giustizia Europea ritenendo non manifestamente infondati i dubbi di conformità dell’istituto con la normativa europea.
A questo punto i detrattori della mediazione stavano già intonando il grido di “ vae victis”, quando parte il contropiede della squadra avversaria.
La prima azione offensiva dei pro-mediazione avviene a Lamezia Terme dove il Tribunale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
Poi il Ministero della Giustizia, giocando in difesa, con il D.M. 145/2011 tenta di rimediare ad alcuni degli aspetti più critici al vaglio della Consulta, limitando le spese del procedimento e disponendo che la selezione del mediatore debba essere necessariamente legata alla competenza professionale di ciascuno di essi. Ma nel medesimo provvedimento, il Ministero rischia un clamoroso autogol a causa della incomprensibile stesura di alcune parti del provvedimento. In particolare ha suscitato diverse perplessità la modifica all’art. 4 del D.M. 180/2010 che introduce un “tirocinio assistito” per i mediatori. La norma non specifica in cosa consista esattamente questo tirocinio. Inoltre tale tirocinio viene inserito nella normativa quale requisito di aggiornamento che il mediatore deve acquisire ogni biennio. A chi scrive pare evidente una contraddizione in termini, il tirocinio è di per sé un elemento propedeutico all’esercizio di un’attività ed appare paradossale che debba essere ripetuto ogni due anni per sempre.
Entrata a gamba tesa del Governo! Nello scorso agosto viene introdotto nel maxiemendamento alla manovra c.d. di ferragosto e poi approvato definitivamente, un articolo riguardante la mediazione. Nei casi di tentativo obbligatorio, alla parte che non compare in mediazione senza un giustificato motivo, una volta instaurato il giudizio, sarà comminata dal giudice una multa pari al valore del contributo unificato.
Infine, è di questi giorni la notizia di una risoluzione del Parlamento europeo (13 settembre 2011, n. 2011/2026 (INI)) in materia di mediazione che loda apertamente i primi risultati che il D.Lgs. n. 28/2010 in riferimento alla diminuzione del numero di cause pendenti nei tribunali italiani. A prima vista sembrerebbe un punto in favore della mediazione obbligatoria, ma ad alcuni commentatori è sfuggita una frase della risoluzione: “…[Il Parlamento Europeo] osserva che nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l’obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali; ciononostante sottolinea che la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a basso costo e più rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria…”. In queste righe sembrerebbe intravvedersi, sebbene in un giudizio complessivamente molto positivo, una moderata critica all’obbligatorietà del tentativo di mediazione prevista dalla normativa italiana.
Nel prolungarsi di questo derby, in molti è nato il dubbio se investire nella mediazione frequentando i corsi ed iniziando l’attività di mediatore. Il legislatore, pur con molti errori, ha indubbiamente puntato molto sulla mediazione ed effettivamente i primi risultati sembrano arrivare. Certamente ci sono molti aspetti da chiarire e risolvere, ma credo che sulla mediazione (obbligatoria o non) ci si debba impegnare a partire dalla classe forense il cui contributo è indispensabile per la sopravvivenza dell’istituto.
Nei prossimi giorni assisteremo al prolungarsi e, forse, inasprirsi del confronto. Ora siamo in attesa del triplice fischio della Corte Costituzionale che metta fine all’incontro e decida definitivamente sulla sorte della mediazione obbligatoria nel nostro ordinamento.
La speranza di tutti è che la Consulta non ci costringa ai tempi supplementari.

Massimiliano Pari (da leggioggi.it del 26.9.2011)

Sanatoria senza silenzio assenso vale solo per il permesso di costruire ordinario

Confronto tra il T.U. per l’edilizia  e l’art. 20 del decreto sviluppo 70/2011
A causa dei recenti interventi legislativi che hanno inciso sull’articolato normativo del T.U. per l’edilizia, emerge l’apparente contrasto tra l’art. 36, secondo cui “sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro 60 giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata”, e l’art. 20, modificato dal decreto legge 70/2011, dedicato al procedimento ordinario (non in sanatoria) del rilascio del permesso di costruire.  Nella nuova formulazione, al comma 8, si legge infatti che decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, se il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
Mentre nella prima norma, gli effetti del silenzio sono regolamentati direttamente dalla legge, poiché l'inerzia dell'amministrazione significa che l'istanza è respinta, tanto che l'interessato potrà impugnare l'atto di diniego implicito, nella seconda disposizione invece il silenzio ha valore di provvedimento implicito di accoglimento. Anche in questo caso chi ha interesse potrà impugnare il permesso di costruire silente con un ricorso al Tribunale amministrativo regionale.
Sul piano applicativo merita osservare che, la modifica dell'articolo 20 del Testo unico per l'edilizia non incide sul procedimento di permesso di costruire in sanatoria. Ciò è impedito dall'articolo 20 comma 4 della legge 241/1990, che disciplina in generale l'istituto del silenzio-assenso. Infatti, stando all'articolo 20 le disposizioni sul silenzio assenso non si applicano, tra le altre ipotesi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza. Per arrivare al silenzio assenso sul permesso di costruire in sanatoria occorrerebbe, dunque, una modifica esplicita dell'articolo 36 del Testo unico per l'edilizia. Va, comunque, ricordato che, per effetto dell'articolo 20 della legge 241/1990, anche nel caso di permesso di costruire tacito l'amministrazione competente può sempre assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, sempre della legge 241/1990 e cioè revoca o annullamento d'ufficio, come può avvenire anche per i provvedimenti espressi.
Tornando alla sanatoria, dal decreto sviluppo non sono stati toccati i presupposti sostanziali e, in particolare, la cosiddetta doppia conformità: il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
A tal proposito, emerge un evidente contrasto, in particolare, tra due indirizzi giurisprudenziali.
Da un lato, infatti, l'orientamento più rigoroso ritiene che sul principio di buon andamento, che fa ritenere illogico che si demolisca ciò che, al momento stesso, potrebbe essere autorizzato in base allo strumento vigente, debba prevalere quello di legalità: quindi non è possibile l'estensione del permesso di sanatoria al di fuori dei presupposti della cosiddetta «doppia conformità» e non può trovare applicazione l'istituto della cosiddetta sanatoria «giurisprudenziale» o «impropria», ammessa nell'ipotesi in cui le opere, inizialmente abusive, diventino successivamente conformi alle norme urbanistico-edilizie e alle previsioni degli strumenti di pianificazione per effetto di normative o disposizioni pianificatorie sopravvenute.
Dall’altro, invece, è stato affermato che l'articolo 36 del Testo unico per l'edilizia, nella parte in cui richiede che l'opera sia conforme tanto alla normativa urbanistica vigente al momento della realizzazione dell'opera, quanto a quella vigente al momento della domanda di sanatoria, è una disposizione contro l'inerzia dell'amministrazione: tale regola «non preclude il diritto a ottenere la concessione in sanatoria di opere che, realizzate senza concessione o in difformità dalla concessione, siano conformi alla normativa urbanistica vigente al momento in cui l'autorità comunale provvede sulla domanda in sanatoria» (Consiglio di stato, sezione sesta, n. 2835 del 07.05.2009).

Ramona Cavalli (da overlex.com del 2.10.2011)

domenica 2 ottobre 2011

Delibera OUA manifestazione 6 e 7 Ottobre

L’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura riunita in Roma il 16 e 17 settembre 2011 in Via E. Q. Visconti, 8, presso la sede della Cassa Forense,
sentiti i responsabili degli Ordini, delle Unioni Regionali e delle Associazioni Forensi, dopo aver anche ascoltato i rappresentanti del CNF presenti,

PREMESSO

Che l’avvocatura non intende rimanere estranea al processo riformatore in corso, e vuole ribadire il proprio ruolo di interlocutore necessario in grado di portare proposte al Legislatore atte a innovare il vecchio impianto normativo, respingendo ogni strumentale attacco nei confronti della professione forense proveniente da più parti;
Che la specificità e soprattutto il requisito di alta preparazione tecnica che dobbiamo pretendere dall’avvocatura, impone una seria opposizione alla svendita dell’attività ed il recupero della dignità e del decoro professionale;
Che la natura dell’attività del libero professionista, il grado particolare di preparazione a lui richiesto e il carattere fiduciario e personale dell’incarico cui fa affidamento il cittadino, e soprattutto i valori degli interessi tutelati, impone una distinzione ontologicamente netta ed insuperabile tra professione forense ed impresa e di procedere al varo della riforma dell’ordinamento forense con le necessarie correzioni, nella sede del processo legislativo, che prevede, tra l’altro, il ripristino dei minimi di tariffa;

RILEVA

Che dall’art. 3 del Decreto legislativo n.38/2011 andava esclusa la riforma della professione forense, come stato fatto su alcuni punti della riforma delle professioni sanitarie;

CONSIDERATO

Che va ribadito il contenuto della riforma in atto della professione di avvocato specie per quanto riguarda il ripristino dei minimi delle tariffe e del divieto del patto di quota lite (nonché in materia di consulenza), in uno alla sottolineatura della distinzione anche sotto il profilo deontologico tra avvocato ed imprese;

CHIEDE

Che venga al più presto approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di legge licenziato al Senato con le ulteriori necessarie modifiche;

INDICE

due giornate di manifestazione per il 6 e 7 ottobre 2011 nelle quali, a livello nazionale e territoriale incontrerà i cittadini, le comunità locali e le parti sociali, al fine di illustrare le proposte dell’avvocatura nell’ammodernamento della giustizia in parte già esplicate dall’OUA nel Patto per la Giustizia e per i cittadini e nel “Decalogo” sull’ordinamento giudiziario;

RICHIEDE

Che il Ministro della Giustizia voglia incontrare l’OUA e il CNF, insieme alle rappresentanze delle Unioni Regionali, degli Ordini, nonché del Coordinamento nazionale degli Ordini Minori e delle Associazioni, per ascoltare le ragioni dell’avvocatura sulla riforma delle geografia giudiziaria, sulla mediaconciliazione, sulla giustizia civile e penale con particolare riferimento alle problematiche del sovraffollamento carcerario e sull’ordinamento forense, con la costituzione di tavoli di lavoro nei quali sia rappresenta l’avvocatura nelle componenti politiche e istituzionali

AUSPICA

Che il Governo, il Parlamento e i partiti politici diano ascolto alle istanze dell’avvocatura per il miglioramento della Giustizia

Roma, 17 settembre 2011


       Il Segretario                                                              Il Presidente
Avv. Fiorella Ceriotti                                                 Avv. Maurizio de Tilla

Strada rotta, chi paga l’incidente

Per la Cassazione solo l’appaltatore deve rispondere dei danni

Una strada, un buco, un incidente. Di chi è la colpa?
Nel caso di specie la Corte di Cassazione è intervenuta con sentenza n. 19132 per stabilire che in caso di appalto di lavori su strada pubblica è solo l'appaltatore a rispondere degli eventuali danni a terzi come per il motociclista caduto a causa di uno scavo sulla carreggiata.
La ragione è evidente e imprescindibile: l'esecuzione dei lavori, infatti, deve essere fatta in autonomia con mezzi propri e propria organizzazione da parte dell'appaltatore senza ingerenze da parte del committente.
Proprio quest'ultimo, se non si è macchiato di "culpa in eligendo" (cioè una scelta "colpevole" dell'appaltatore), se non ha avuto parte nei lavori e se non ha dato direttive che comportassero una riduzione dell'autonomia dell'appaltatore, non è in alcun modo da considerare reponsabile per eventuali danni a terzi.
In base a questi principi, spiega la Corte, "non sussiste responsabilità del committente se non rimane accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell'esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro".

Alberta Perolo (da famigliacristiana.it del 29.9.2011)

S’infuria e se ne va: no al licenziamento

L’abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo
comporta sanzioni che vanno dalla multa alla semplice sospensione

Ufficio. Qualcosa non ha funzionato. Il capo rimprovera il dipendente che, colto da un attacco d'ira, lascia il posto di lavoro. L'azienda, di fronte a questa situazione, opta per il licenziamento contro cui il lavoratore fa ricorso.
La sentenza 18955 della Corte di Cassazione dirime la questione disponendo che il dipendente non può essere licenziato poiché il suo comportamento, di per sé, non rientra nella categoria delle giuste cause di recesso.
La Corte d'Appello aveva ritenuto che lo scatto d'ira e il conseguente abbandono del posto di lavoro non costituissero, di fatto, "grave insubordinazione" e nemmeno un comportamento che violasse i doveri fondamentali.
Confermando l'obbligo di reintegrazione del lavoratore, la Corte di Cassazione ha aggiunto che la previsione del licenziamento nel codice disciplinare aziendale presuppone la pubblica affissione dello stesso all'interno dei locali dell'impresa: infatti, nel caso di specie, la situazione creatasi faceva riferimento a regole di comportamento fissate in fase di trattativa contrattuale e non a generici obblighi di legge.
Anche in fase di contrattazione collettiva, in ogni caso, l'abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo è sanzionabile solo con l'ammonizione, la multa o la sospensione.

Alberta Perolo (da famigliacristiana.it del 28.9.2011)

sabato 1 ottobre 2011

A rischio la certezza del deposito dell’atto o del documento informatico entro i temini stabiliti dal processo

di Maurizio Reale

Si trascrive, per comodità del lettore, l’art. 13 delle Regole Tecniche D.M. 21 febbraio 2011 n. 44.
Art. 13 – Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati.
1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.
3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresi’, l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.
4. Ai fini della comunicazione prevista dall’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la parte che procede al deposito invia ai procuratori delle parti costituite copia informatica dell’atto e dei documenti allegati con le modalità previste dall’articolo 18 del presente decreto. Fuori del caso di rifiuto per omessa sottoscrizione, il rigetto del deposito da parte dell’ufficio non impedisce il successivo deposito entro i termini assegnati o previsti dal codice di procedura civile.
5. La certificazione dei professionisti abilitati e dei soggetti abilitati esterni pubblici è effettuata dal gestore dei servizi telematici sulla base dei dati presenti nel registro generale degli indirizzi elettronici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
6. Al fine di garantire la riservatezza dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l’esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonchè dagli operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
8. La dimensione massima del messaggio è stabilita nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 34. Se il messaggio eccede tale dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e invia automaticamente al mittente un messaggio di errore, contenente l’avviso del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei servizi del punto di accesso, di cui all’articolo 23, per la trasmissione dei documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalità di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo.
Tale articolo prevede, quindi, che
a) gli atti processuali in forma di documenti informatici sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni mediante PEC all’indirizzo PEC dell’Ufficio destinatario (art. 13 n.1 Regole Tecniche D.M. 21 febbraio 2011 n. 44).
b) Gli atti processuali in forma di documenti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del Ministero della Giustizia e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 n. 2 Regole Tecniche D.M. 21 febbraio 2011 n. 44.
c) Se la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14.00, il citato articolo prevede che il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.
Tale norma mette a rischio la certezza del deposito dell’atto o del documento entro i termini stabiliti nel processo e ciò indipendentemente dalla volontà o dalla diligenza del professionista in quanto:
supponiamo, per ipotesi, che la mia memoria ex art. 183 c.p.c. abbia come data di scadenza quella del 21 luglio 2011 e che in pari data, avvalendomi del PCT mediante la mia PEC invii il detto atto (atto processuale - documento informatico) all’ufficio giudiziario competente alle ore 09.00.
Immediatamente la mia PEC dovrebbe (e sottolineo dovrebbe) ricevere due attestazioni:
1) la ricevuta di accettazione a conferma della presa in carico del messaggio da parte del mio gestore di PEC (gestore del professionista)
2) la ricevuta di avvenuta consegna a conferma che il messaggio è stato effettivamente consegnato al destinatario (inviata dal gestore del destinatario = Ministero della Giustizia).
Teoricamente e, aggiungo, logicamente, dovrebbe essere la ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore della mia PEC a far decorrere il momento del deposito della comparsa, in quanto la stessa contiene tutti i riferimenti temporali; purtroppo così non è in quanto, per avere certezza dell’avvenuto deposito, dovrò attendere la seconda ricevuta, quella di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC del Ministero della Giustizia.
Se la ricevuta di consegna del gestore di PEC del Ministero della Giustizia venisse rilasciata comunque dopo le ore 14.00 (ad es. per problemi tecnici che già in un recentissimo passato e più di una volta hanno paralizzato l’attività del PCT) la “logica” conseguenza sarebbe quella di avere depositato fuori termine la mia memoria in quanto:
“…Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”. (cfr. art. 13 n. 3 delle Regole Tecniche D.M. 21 febbraio 2011 n. 44)
e questo nonostante che l’atto sia stato “spedito” telematicamente da me in tempo utile ma non recapitato per responsabilità a me non addebitabile.
E allora mi chiedo: qualora si dovesse verificare tale o simile ipotesi, sarà applicabile quanto previsto dalla L. 69/2009, di modifica al codice di procedura civile, che ha aggiunto un secondo comma all’articolo 153 c.p.c., mediante il quale la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini?
E, pur ammessa l’utilizzabilità di tale norma, se il PCT deve avere come primo obiettivo quello di facilitare l’iter processuale e agevolare l’attività dei protagonisti è, per tale considerazione, impensabile che poi si debba far ricorso al disposto di cui all’art. 153 c.p.c. per rimediare ad una anomalia prevedibile e, in quanto tale, evitabile sin dall’origine.
Si consideri poi, in caso di istanza ex art. 153 c.p.c., la difficoltà di provare il presupposto per ottenere la rimessione in termini in quanto il Giudice (fino a quando sul punto non vi sia giurisprudenza) non potrebbe ritenere sufficiente l’attestazione di accettazione rilasciata dalla mia PEC, considerando che per il legislatore il presupposto della certezza dell’avvenuto deposito è la seconda ricevuta, quella di consegna, emessa dal gestore di PEC del Ministero; occorrerebbe quindi una attestazione di tale ultimo gestore che riconosca il problema tecnico nel rilascio (posticipato) della ricevuta di consegna (avvenuta nei termini).
Probabilmente, a seconda dei casi o delle problematiche, tutti avremo la necessità di diventare profondi conoscitori dell’informatica forense (computer forensics) ossia la scienza che studia l'individuazione, la conservazione, la protezione, l'estrazione, la documentazione e ogni altra forma di trattamento del dato informatico al fine di essere valutato e considerato come prova in un processo giuridico.
Qualcuno potrebbe suggerire (per superare il verificarsi di tale problema) di depositare l’atto qualche giorno prima rispetto al termine di scadenza in maniera tale di avere il tempo per effettuare una seconda spedizione telematica in assenza di ricevuta di consegna del gestore di PEC del Ministero della Giustizia; tale suggerimento, a mio avviso, è in re ipsa del tutto contrastante con i presupposti e le finalità del processo telematico.
Per cui, nell’auspicare una modifica normativa che possa eliminare il rischio dell’incertezza del deposito dell’atto o del documento informatico entro i termini stabiliti nel processo, non posso, a conclusione di questa riflessione, non pormi una domanda:
l’informatizzazione del processo deve semplificare il lavoro di chi opera o renderlo ancora più difficile e insidioso?

(Da filodiritto.com del 24.9.2011)

Codice Antimafia in vigore dal 13 Ottobre

Pubblicato sulla G.U. n. 226 del 28 settembre (supplemento ordinario n. 214) il nuovo Codice Antimafia, che riorganizza tutta la materia in un unico corpus normativoper combattere la criminalità organizzata. Abrogate le leggi speciali emanate dal 1956 ad oggi.
Con la pubblicazione del nuovo d.lgs. n. 159/2011 si è voluto effettuare una ricognizione completa delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa. In totale sono 5 libri, anche se resta confermato il congelamento dell’originario Libro I, composto da 10 articoli sulla «criminalità organizzata di tipo mafioso».
Pubblicati 4 Libri. Il primo Libro è dedicato alle misure di prevenzione, il secondo alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, il terzo alle attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata e all’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali, invece l’ultimo Libro è dedicato a tutte le norme transitorie, e quindi alle modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare.
Il nuovo codice tra confisca e sequestro. Il provvidemento dispone che il sequestro perde efficacia se non viene tramutato in confisca entro 18 mesi dall’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario, che nel corso della procedura assume la qualità di sostituto d’imposta. Limitata poi la possibilità di revoca della confisca in modo da non ostacolare il reimpiego, da parte dei Comuni, di tali immobili. Vengono inoltre disciplinati i casi in cui ci siano diritti pendenti al momento dell’esecuzione del sequestro. Se il terzo proprietario è in buona fede, gli verrà concesso un diritto di prelazione sell’acquisto della quota confiscata, ovviamente al valore di mercato. Infine, si segnala l’estensione delle cautele antimafia anche al direttore tecnico e ai revisori contabili; disposizione, questa, volta ad evitare che soggetti mafiosi contrattino direttamente con la pubblica amministrazione.

(Da avvocati.it del 30.9.2011)