domenica 31 ottobre 2010

Termine di costituzione per l'opponente e overruling

 
A parte un unico risalente precedente, rimasto assolutamente isolato (Cass. 10 gennaio 1955, n. 8), la giurisprudenza della Corte di Cassazione (su cui v. Corte Cost., ordinanza 22 luglio 2009, n. 230) è stata costante e granitica nell’affermare che i termini di costituzione dell’opponente si dimezzano ex lege solo se vengono ridotti i termini a comparire dell’opposto (volontariamente o involontariamente).
Con sentenza 9 settembre 2010, n. 19246, le Sezioni Unite hanno, come noto, voltato pagina. Ritengono le sezioni unite che ”esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia sfata proposta, in quanto l'art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà.
Nel caso, tuttavia, in cui l'opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell'opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 163 bis, comma 3”.
Con la decisione succitata le Sezioni Unite hanno innescato il fenomeno del cd. overruling: un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata e dunque una somministrazione al giudice del potere-dovere di giudicare dell’atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione della domanda. Non ogni mutamento di giurisprudenza integra il fenomeno dell’overruling che presuppone tre requisiti, restando fermo, in linea di principio, che la norma di legge non ha efficacia retroattiva, a differenza dell'interpretazione giurisprudenziale:
   1. deve trattasi di norme processuali (1);
   2. l'orientamento precedente della Corte di legittimità deve essere assolutamente costante e granitico nel sostenere la tesi opposta;
   3. la nuova interpretazione deve essere in malam partem.
    (1) E non sostanziali: cfr. sul punto Cass. S.U. n. 21095/2004 in materia di capitalizzazione, come segnala il collega Cesare Trapuzzano, acuto studioso del Diritto processuale Civile.
Solo quando concorrano le tre condizioni può prospettarsi l’overruling. L’overruling rischia di compromettere le fondamenta stessa del processo perché la lite rischia di essere decisa applicando una regola procedimentale non prevedibile al tempo della instaurazione della controversia. In effetti, le Sezioni Unite, nella sentenza del 9 settembre 2010, non hanno mai detto che il nuovo principio si applica alle controversie pendenti: è ai giudici di merito che viene rimessa la soluzione concreta dei problemi sollevati dall’overruling. Eventuali applicazioni ai giudizi pendenti della nuova regola nomofilattica sono da ascrivere all’operato del singolo giudice di merito e non delle Sezioni Unite. Ad ogni modo, i giudici di merito già intervenuti, in vario modo hanno escluso che il nuovo principio possa compromettere i procedimenti in corso.

Giuseppe Buffone (da Altalex del 29.10.2010)