Cass.
Pen., sez. V, sent. 19.12.2013 n° 51395
E'
legittima l'azione penale, nel caso di sms a contenuto volgare, se la
destinataria è l'utilizzatrice del telefono cellulare, anche se non ne è
proprietaria. E' quanto emerge dalla sentenza 19 dicembre 2013, n. 51395 della
Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il
caso vedeva un uomo inviare, tramite telefono cellulare, un sms a contenuto
volgare, avente quale destinataria una donna diversa da quella che,
effettivamente, era la proprietaria dell'utenza telefonica. Ad avviso del
Giudice di pace, nella specie, era da escludere la procedibilità dell'azione
penale, "non ritenendo legittimata alla proposizione dell'istanza punitiva
la destinataria del messaggio, la quale non risultava titolare o contitolare
dell'utenza telefonica, intestata alla madre".
I
giudici di legittimità ribaltano completamente la prospettiva adottata dal
Giudice di pace, il quale aveva optato per la non procedibilità penale,
sostenendo che l’utilizzatrice del cellulare, figlia della proprietaria
dell’utenza telefonica, non potesse agire contro l’uomo. Ciò che conta, invece,
è che ella, proprio come utilizzatrice del cellulare, sia stata destinataria
del messaggio, e quindi sia parte offesa.
Secondo
gli ermellini "L'art. 120 c.p. attribuisce il diritto di querela alla
persona offesa dal reato, ossia alla persona titolare dell’interesse
direttamente protetto dalla norma incriminatrice. La sentenza impugnata, invece
di prendere atto che la querelante, utilizzatrice del telefono al quale era
stato inviato il messaggio, era la destinataria di quest'ultimo, ha valorizzato
un profilo assolutamente irrilevante rispetto alla ratio della fattispecie,
ossia la titolarità formale dell'utenza".
(Da Altalex del
13.1.2014. Nota di Simone Marani)