Cass. Pen. Sez. V, sent. n. 32444 del 25.7.2013
In tema di consumazione del reato di
diffamazione tramite Internet si è posto in evidenza come esso debba intendersi
consumato nel momento in cui il collegamento web sia attivato, e la
dimostrazione del contrario deve essere data dall’interessato, tenuto conto
dell’ordinario ricorso, nella pratica web, a comunicazioni aperte all’accesso
di un numero indeterminato di persone o comunque destinate, per la loro stessa
natura, a tal genere di immediata diffusione.
La
diffusione del contenuto informativo tramite internet deve essere temporalmente
ricondotta al momento in cui il collegamento viene attivato. In quel tempo il
reato di diffamazione può essere considerato come perfezionato, facendone prova
i files di log che "marcano" informaticamente la pubblicazione di un
contenuto nella rete.
Il
punto nodale della pronunzia è costituito dall'affermazione in base alla quale
non occorre la prova della concreta percezione diffusa del messaggio
pubblicato, ma questa si presume fino alla prova contraria, che deve essere
data dall'interessato (in senso contrario cfr.Tribunale di Teramo 06 febbraio
2002).
Nel
caso di specie era stato pubblicato su un blog un messaggio con il quale un
soggetto aveva compilato un comunicato a nome di altri implicitamente assumendo
di avere un orientamento omosessuale.
Daniele Minassi (da
e-glossa.it del 28.1.2014)